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Ordinanza — n. 8130/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it after the 2017 law requiring counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8130/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the defendant personally filed it after the 2017 law took effect. The material facts show the defendant was convicted of arson and attempted to bypass the mandatory representation rule by filing alone. The court ruled that since the appeal occurred post-2017, personal filing is prohibited, rendering the procedural act void.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by a convicted person after August 3, 2017, are inadmissible as the law mandates representation by a court-registered defense attorney.

Parole chiave

Generato dall'IA
personal appeal inadmissibility defense attorney requirement post-2017 procedural law cassation filing rules de plano dismissal danni da incendio incendio colposo danneggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Law n. 103 of 2017

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADO GIOVANNI, nato a Napoli il 15 febbraio 1981 avverso la sentenza del 12 settembre 2025 della Corte d'appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli in data 12 marzo 2024 nei confronti di Giovanni Corrado, ritenuto responsabile del reato di danneggiamento seguito da incendio nell'ipotesi di cui all'art. 424, comma 2, cod. pen. commesso in Napoli in data 21 giugno 2021. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, l'interessato Giovanni Corrado ha proposto personalmente il ricorso. Osserva il collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27 febbraio 2026 Il Consigli re estensore ,.1.1.\\Presidente ANNA M RIA GAVONI ql1USEPPE DE MARZO / CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE.. oggi Rame, li O 202