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Sentenza — n. 7676/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the lawyer signing the appeal was not enrolled in the special Cassation barroll.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7676/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible because the lawyer who signed the petition was not enrolled in the special barroll for Cassation proceedings. Although the client argued that the change to home detention was unjustified and lacked proper reasoning, the Court focused solely on the procedural defect regarding the lawyer's qualification. The decision held that the requirement for a specialized lawyer to sign appeals is mandatory and cannot be cured by later submissions or changes in representation.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; The right to appeal to the Court of Cassation must be exercised through a lawyer enrolled in the special barroll, and failure to comply renders the appeal inadmissible regardless of subsequent representation changes.

Parole chiave

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Cassation appeal special barroll procedural inadmissibility lawyer qualification defense representation difetto formale di procedura procedimento in contumacia difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
art. 613 cod. proc. pen
Va, al riguardo, evidenziato che l’art. 613 cod. proc. pen., come novellato dalla legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: Marchese Francesco nato a MESSINA il 29/03/1984 avverso l'ordinanza del 12/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 12 marzo 2025, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha disposto nei confronti di Francesco Marchese la sostituzione della misura dell’affidamento in prova con quella della detenzione domiciliare.

2. Avverso tale provvedimento, Francesco Marchese, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Vittoria Santoro, ha proposto reclamo innanzi al Tribunale di sorveglianza di Messina, il quale rilevata la non reclamabilità delle ordinanze adottate dal Tribunale di sorveglianza ne ha dichiarato l’inammissibilità, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per l’eventuale riqualificazione dell’impugnazione come ricorso per cassazione. 2.1. Il difensore di fiducia avv. Santoro deduce che il Marchese non ha violato gli obblighi e evidenziando che, verosimilmente, il personale addetto al controllo si era recato presso un civico differente oppure il ricorrente non aveva sentito il suono del citofono. 3.In data 24 ottobre 2025, il difensore di fiducia, Avv.

Amanda Paoletti, ha depositato una memoria nella quale evidenzia come la decisione di sostituire la misura, per fatti di oggettiva minima gravità, contraddice il fine rieducativo e preclude al ricorrente la possibilità di lavorare non dando conto delle ragioni per le quali il percorso di reinserimento debba essere interrotto senza peraltro valutare la possibile modifica delle prescrizioni, anziché la revoca della misura e la conseguente preclusione delle opportunità di lavoro.

4. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Flavia Alemi ha concluso per l’inammissibilità dell’impugnazione riqualificata come ricorso per cassazione, non deducendo la stessa vizi di violazione di legge, nemmeno sotto il profilo della mancanza di motivazione.

5. In data 7 novembre 2025, il difensore Amanda Paoletti, ha depositato una memoria di replica alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale, rilevando come con l’atto di reclamo poi riqualificato come ricorso per cassazione sia stata dedotta la violazione di legge per motivazione apodittica e carente

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso per cassazione, così riqualificato l’atto di reclamo a seguito della trasmissione degli atti da parte del Tribunale di sorveglianza di Messina, è inammissibile. Ai sensi dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Nella fattispecie, l'impugnazione risulta proposta dall’avvocato Vittoria Santoro, difensore non iscritto, al momento della presentazione, nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Né vale a impedire l’inammissibilità la successiva presentazione di memorie da parte di altro difensore di fiducia abilitato. Va, al riguardo, evidenziato che l’art. 613 cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017, che ha espunto l’inciso “salvo che la parte non vi provveda personalmente, riserva la facoltà di sottoscrivere l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi, a pena di inammissibilità, necessariamente all’avvocato iscritto nell’albo speciale dei cassazionisti. Si tratta di una limitazione che questa Corte ha ritenuto conforme ai principi costituzionali, lì dove ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma primo, cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato). (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01) 2. Per le esposte ragioni il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Qualificato il reclamo come ricorso per cassazione lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur