Cassation annuls preventive confiscation of third-party bank accounts and car for sons, allowing confiscation of father's assets.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the appellate court's decision regarding the confiscation of bank accounts and a car belonging to the sons of the convicted father. While the court upheld the confiscation of the father's assets and the sons' indirect ownership of the father's company shares, it ruled that the sons could not be subject to confiscation for their own documented income or legally acquired property. Consequently, the judgment was remanded for a new trial specifically concerning the sons' personal assets.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, comma 1, lett. a) e Art. 10, comma 1, lett. b) L. 12 luglio 1991, n. 203; In preventive confiscation cases involving assets formally held by a third party, the third party may only claim actual title, whereas the primary suspect remains liable for assets derived from their illicit income or incompatible with their legitimate earnings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Giacomo Rocchi - Presidente - Sent. n. sez. 140/2026 Francesco Centofanti - Relatore - CC – 16/01/2026 Vincenzo Galati R.G.N. 32305/2024 Marco Maria Monaco Antonino Francesco Genovese ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Iorio Gnisci Luca, nato a Treia il 07/04/1988 2. Iorio Gnisci Nico, nato a Macerata il 07/11/1994 3. Iorio Gnisci Giancarlo, nato a Paola il 02/08/1962 avverso il decreto del 17/06/2024 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del decreto impugnato limitatamente ai veicoli e ai conti correnti intestati a Nico Iori Gnisci e Luca Iorio Gnisci e il rigetto dei ricorsi nel resto;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Ancona confermava quello emesso il 15 gennaio 2024 dal locale Tribunale con il quale, accertata la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7666/2026 Roma, lì, 26/02/2026 pericolosità di Gianfranco Iorio Gnisci, era ordinato la confisca di prevenzione di quote e patrimoni societari, e di determinati beni ulteriori, al proposto intestati, o comunque rientranti nella sua disponibilità ancorché formalmente appartenenti a terzi, tra cui i figli Luca Iorio Gnisci e Nico Iorio Gnisci.
2. La pericolosità sociale rilevata era sia di tipo generico, vivendo abitualmente il proposto con i proventi di attività delittuose, sia, a partire dall’anno 2014, di tipo qualificato, stante il consolidato inserimento del proposto medesimo nell’ambiente della criminalità organizzata presente nell’area di Resuttana, attestato dal suo rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Palermo per il reato di cui agli artt. 648-bis cod. pen. e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dalla sua sottoposizione alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.
Quanto alla perimetrazione della pericolosità sociale, quest’ultima originava, in base a quanto giudizialmente accertato, agli inizi del 2000, al primo manifestarsi di una lunga serie di condotte appropriative e distrattive, legate ad iniziative imprenditoriali esitate nel fallimento delle relative compagini. Secondo i giudici di merito, le società, attinte dalla confisca, erano state costituite, o rilevate, anche per interposta persona, con risorse finanziarie di cui il proposto disponeva in misura sproporzionata rispetto alle concomitanti entrate reddituali.
La confisca riguardava, altresì, conti correnti riferibili ai terzi sopra menzionati e un’autovettura acquistata da Nico Iorio Nisci nel 2021. Anche tali cespiti erano considerati indirettamente riferibili al proposto e frutto della sua attività illecita.
3. Ricorre per cassazione il proposto, Giancarlo Iorio Gnisci, con il ministero del suo difensore di fiducia, sulla base di tre motivi, di seguito illustrati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Primo motivo. Violazione di legge e apparenza di motivazione in ordine al requisito della pericolosità sociale correlata all’acquisto dei beni confiscati. Secondo il ricorrente, l’abitualità delittuosa lucrogenetica non potrebbe farsi risalire ad epoca precedente l’anno 2014. La misura di prevenzione personale farebbe riferimento alle emergenze fattuali poste a base delle imputazioni penali, incentrate su condotte che avrebbero una tale decorrenza, mentre non tutte le condotte societarie, appropriative e distrattive – cui il provvedimento impugnato correla temporalmente il dispiegarsi della pericolosità sociale – sarebbero sfociate in condanne penali. 3.2.
Secondo motivo. Violazione di legge e apparenza di motivazione in ordine alla ritenuta completezza dell’istruttoria a sostegno della pericolosità prevenzionale. Secondo il ricorrente, era stato lo stesso Tribunale a ritenere, in un primo momento, l’istruttoria carente, salvo poi – una volta preso atto dell’incapacità dell’accusa di fornire ulteriori elementi, e addirittura della conseguente richiesta, dall’accusa promanante, di archiviazione del procedimento – limitarsi all’acquisizione di una, invero preesistente, e comunque non risolutiva, relazione di curatela fallimentare. 3.3.
Terzo motivo. Violazione di legge, in relazione all’incompatibilità di più membri della Corte di appello a comporre il collegio giudicante, avendo costoro già assunto, in precedenti procedimenti di prevenzione a carico del proposto, decisioni pregiudicanti.
4. Ricorrono per cassazione i terzi intestatari, Luca Iorio Gnisci e Nico Iorio Gnisci, mediante atti distinti, sottoscritti dal comune difensore di fiducia. I ricorsi sono sviluppati, ciascuno, in quattro motivi, di seguito illustrati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Il primo identico motivo dei due ricorsi è interamente sovrapponibile al primo motivo del ricorso del proposto. 4.2. Il secondo identico motivo dei due ricorsi è interamente sovrapponibile al secondo motivo del ricorso del proposto. 4.3. Il terzo motivo, contenuto nei due ricorsi, sviluppa argomenti in larga parte coincidenti, diretti a contestare la fittizietà delle intestazioni di beni facenti capo ai ricorrenti (che si assumono lecitamente acquistati, da soggetti incensurati e privi di carichi pendenti) e, in modo particolare, la fittizietà delle intestazioni dei conti correnti e dell’automobile. 4.4. Il quarto identico motivo dei due ricorsi è interamente sovrapponibile al terzo motivo del ricorso del proposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso di Giancarlo Iorio Gnisci è infondato. Occorre rammentare che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sostanziale o processuale, secondo il disposto degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011. Nella seconda nozione rientra l’evenienza della motivazione formalmente inesistente o meramente apparente. E' scrutinabile quindi dinanzi alla Corte di legittimità esclusivamente quella carenza del percorso di giustificazione della decisione, che sia tale da tradursi in un apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o, ancora, in un testo del tutto inidoneo a far comprendere lo svolgimento del ragionamento seguito dal giudice (tra le altre:
Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080-01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365- 01). Scrutinato secondo queste coordinate, il decreto impugnato risulta ineccepibile nella parte concernente l’emersione della pericolosità sociale e la correlazione temporale tra la relativa manifestazione e l’epoca degli acquisti. Il provvedimento, da un lato, fa corretta applicazione del principio di diritto, secondo cui la sistematica realizzazione di condotte di appropriazione indebita e di distrazione di beni aziendali, di rilievo penale, e la conseguente reimmissione nel circuito economico di capitali di provenienza non lecita, rappresentano elementi rilevanti al fine dell’inquadramento del soggetto proposto nella categoria di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (tra le molte, Sez. 2, n. 13566 del 19/02/2019, Maccione, Rv. 275771-01), ossia nella categoria criminologica di pericolosità generica che, per il periodo fino all’anno 2014, è stata riscontrata a carico del proposto;
Il provvedimento, per altro verso, argomenta in modo non illusorio in ordine all’esistenza delle condotte appropriative e distrattive concomitanti agli acquisti, mentre il ricorso è generico nell’indicazione dei pretesi giudicati penali che di tali condotte avrebbero ridimensionato la portata.
2. Il secondo motivo del medesimo ricorso è inammissibile. Esso si risolve in una censura di incompletezza motivazionale, genericamente formulata e in ogni caso preclusa in questo giudizio di legittimità una volta esclusa, come appena rilevato, la mera apparenza della trama argomentativa della decisione riguardo al rilievo della pericolosità sociale.
3. Il terzo motivo del medesimo ricorso è inammissibile. L’inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 cod. proc. pen., e dunque la pretesa incompatibilità del giudice a trattare la causa da lui definita, non è deducibile come motivo di nullità della decisione in sede di impugnazione, potendo solo costituire ragione di ricusazione del giudice medesimo, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., preclusa se non tempestivamente proposta (tra le molte, Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852-01).
4. Il ricorso di Giancarlo Iorio Gnisci deve essere conclusivamente rigettato e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
5. I motivi primo, secondo e quarto, comuni ai ricorsi di Luca Iorio Gnisci e Nico Iorio Gnisci, sono inammissibili, in applicazione del principio di diritto, recentemente formulato dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300-01), secondo cui, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto.
6. Il terzo motivo, comune ai ricorsi di Luca Iorio Gnisci e Nico Iorio Gnisci, è solo parzialmente fondato. La fittizietà dell’intestazione delle quote societarie è saldamente ancorata, nel ragionamento svolto dal giudice a quo, al rilievo di carattere assorbente dell’accertata impossidenza, in capo ai citati terzi, di redditi adeguati a giustificare i relativi rilevanti acquisti. Le contestazioni dei ricorrenti sono, sul punto, generiche ed evanescenti. Quanto ai conti correnti e all’automobile, ai quali soltanto si riferiscono censure compiutamente articolate, si condividono invece i rilievi svolti dal Procuratore generale presso questa Corte nella sua requisitoria circa l’impossibilità di assoggettare a confisca i proventi costituiti dai redditi di lavoro documentati nel corso del procedimento di prevenzione, che in quei conti correnti possano essere confluiti, come pure i beni (quali un’autovettura di remota immatricolazione) di valore compatibile con quei proventi e con i relativi accantonamenti.
Una più attenta perimetrazione di quanto, in tale ambito, legalmente confiscabile fa oggettivamente difetto nel provvedimento impugnato.
7. Il decreto impugnato deve essere pertanto annullato nei confronti di Luca Iorio Gnisci e di Nico Iorio Gnisci, limitatamente alla confisca dei conti correnti loro intestati e dell’autovettura intestata a Nico Iorio Gnisci, con rinvio per nuovo giudizio su detti punti alla Corte di appello di Ancona (in diversa composizione collegiale: da ultimo, Sez. 5, n. 19426 del 20/04/2021, Mastrolia, Rv. 281253- 01). I ricorsi di Luca Iorio Gnisci e di Nico Iorio Gnisci devono essere rigettati nel resto. P.Q.M Annulla il decreto impugnato nei confronti di Iorio Gnisci Luca e di Iorio Gnisci Nico limitatamente alla confisca dei conti correnti loro intestati e dell’autovettura intestata a Iorio Gnisci Nico, con rinvio per nuovo giudizio su detti punti alla Corte di appello di Ancona; rigetta nel resto i ricorsi di Iorio Gnisci Luca e Iorio Gnisci Nico. Rigetta il ricorso di Iorio Gnisci Giancarlo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Giacomo Rocchi