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Sentenza — n. 7568/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7568/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7568/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 22 luglio 2025, il Tribunale del riesame di Napoli confermava l’ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli che aveva applicato a Maugeri Roberto Alfio la misura cautelare della custodia in carcere, limitatamente al capo A) dell’incolpazione, annullandola, invece, relativamente ai delitti di estorsione. Il Tribunale riteneva provata la condotta contestata all’odierno ricorrente, osservando che: l’esistenza dell’associazione mafiosa attiva in Caivano e guidata da Angelino Antonio, era stata confermata dalla sentenza del 20 novembre 2023 n. 2113, con la quale erano stati condannati i componenti e, comunque, non era stata posta in discussione dalla difesa; che la condotta contestata a Maugeri, consistente nell’aver, dapprima, affiancato e poi sostituito temporaneamente Angelino Antonio, unitamente a Barra Giovanni, nella conduzione del clan sino all’inizio dell’autunno 2023, era provata dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e, in particolare, da quelle di Bervicato Raffaele, ritenuto pienamente attendibile, nonché dalle intercettazioni telefoniche, che avevano consentito di ricostruire con precisione la scansione temporale degli eventi.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 7568/2026 — snpen · Corte di Cassazione: U., n. 11 del 22/3/2000, Rv. 215828-01). Con riferimento al reato di associazione di stampo mafioso, oggi contestato, i gravi indizi devono avere riguardo agli elementi costituitivi della fattispecie di partecipazione all’associazione che, con giurisprudenza consolidata, sono stati individuati nello « [...] stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua messa a disposizione in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi » (Sez.

Parole chiave

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collaboratore della Securitate partecipazione al reato gruppo nell'esecuzione in via di pignoramento ruolo di capofila o di istigatore detenuto assistenza riabilitativa
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: Maugeri Roberto Alfio, nato a Napoli il 09/01/1992 avverso l'ordinanza del 22/07/2025 del Tribunale del riesame di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito l'avv. Dario Carmine Procentese, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi ivi esposti.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22 luglio 2025, il Tribunale del riesame di Napoli confermava l’ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli che aveva applicato a Maugeri Roberto Alfio la misura cautelare della custodia in carcere, limitatamente al capo A) dell’incolpazione, annullandola, invece, relativamente ai delitti di estorsione. Il Tribunale riteneva provata la condotta contestata all’odierno ricorrente, osservando che: l’esistenza dell’associazione mafiosa attiva in Caivano e guidata da Angelino Antonio, era stata confermata dalla sentenza del 20 novembre 2023 n. 2113, con la quale erano stati condannati i componenti e, comunque, non era stata posta in discussione dalla difesa; che la condotta contestata a Maugeri, consistente nell’aver, dapprima, affiancato e poi sostituito temporaneamente Angelino Antonio, unitamente a Barra Giovanni, nella conduzione del clan sino all’inizio dell’autunno 2023, era provata dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e, in particolare, da quelle di Bervicato Raffaele, ritenuto pienamente attendibile, nonché dalle intercettazioni telefoniche, che avevano consentito di ricostruire con precisione la scansione temporale degli eventi.

Il compendio probatorio aveva consentito di delineare una situazione nella quale Barra e Maugeri, già dal giugno 2023, non erano più solo partecipi dell’associazione con compito limitato al traffico di stupefacenti, ma avevano assunto un ruolo direttivo del clan, dapprima, in affiancamento ad Angelino, durante la latitanza di questi, e poi, in prima persona, dopo l’esecuzione della misura cautelare a carico del medesimo capo clan. Riteneva, invece, di annullare l’ordinanza relativamente ai delitti di estorsione, osservando che dagli atti emergeva che le liste degli estorti erano state consegnate al solo Barra, sicché non vi erano elementi per ritenere che Maugeri fosse consapevole dell’identità delle vittime delle estorsioni e che non vi era prova che egli avesse avuto la funzione di percettore di tuttele somme provenienti dall’attività criminale, anziché solo della sua parte e ciò anche in ragione della compresenza di Barra nella direzione e nel ruolo più attivo da questi assunto nella gestione delle estorsioni.

Infine, osservava che il breve lasso di tempo in cui egli aveva assunto il ruolo direttivo e la circostanza che i compiti di direzione erano stati condivisi con Barra, non consentiva di ritenere provato un “mandato generale” a gestire il racket.

2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa di Maugeri articolando due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.

b) cod. proc. pen., denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 273, 292 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. In particolare,lamenta che sia stato ravvisato un ruolo di rilievo di Maugeri nella consorteria, senza indicare, in modo puntuale, quali condotte tipiche di partecipazione egli abbia, in concreto, assunto, senza indicare le ragioni per le quali la partecipazione a due riunioni riservate o la ricezione di informazioni in ordine all’attività estorsiva siano state ritenute elementi idonei ad integrare il requisito dello stabile inserimento nel sodalizio, e senza confutare le argomentazioni difensive volte a smentire la sussistenza del ruolo contestatoe a negare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo.

Aggiunge che le condotte descritte nell’imputazione provvisoria e relative al ruolo di coordinatore e stretto collaboratore del capo clan nell’esecuzione delle attività estorsive, sono smentite dal fatto che: la lista degli estorti era stata consegnata al solo Barra; che le attività estorsive venivano materialmente eseguite dai cugini Bervicato Raffaele e Bervicato Gianfranco; che non risultava attività di rendicontazione e/o organizzazione affidata a Maugeri e che, su tali punti, il Tribunale del riesame non aveva fornito risposta, così venendo a mancare la prova degli elementi costitutivi dell’appartenenza mafiosa costituiti dalla stabile messaa disposizione delle proprie energie per il perseguimento di fini comuni della consorteria. 2.2.

Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., la difesa censura la motivazione di cui denuncia l’apparenza, l’illogicità e la contraddittorietà. In particolare, evidenzia la contraddittorietà della motivazione laddove, da un lato, ravvisa i gravi indizi di colpevolezza del reato associativo, riconoscendo al ricorrente un ruolo direttivo nel sodalizio finalizzato ad assicurare l’esecuzione dell’attività estorsivae, dall’altro, esclude la sussistenza di un grave quadro indiziario in relazione alle numerose condotte estorsive contestate, evidenziando la estraneità di Maugeri alla condotta tipica delle estorsioni, la mancata prova di un suo ruolo nelle condotte estorsive più risalenti (essendo, queste, gestite dal solo capo clan e ignorandosi il momento esatto in cui egli assunse la gestione delle estorsioni), l’impossibilità di stabilire una sicura relazione tra il ruolo assuntoall’interno del clane la partecipazione ai singoli reati scopo, l’esistenza di una diarchia con Barra, al quale veniva consegnata la lista, non essendoci elementi per ritenere che egli fosse consapevole dell’identità delle persone taglieggiate.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2.Con il primo motivo di ricorso, la difesa del ricorrente lamenta la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al ruolo di rilievo attribuito a Maugeri nella consorteria e al suo stabile inserimento nel sodalizio. 2.1 Giova premettere i principi che guidano la valutazione di questa Corte in tema di misure cautelari personali, osservando che « allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie [...] » (Sez.

U., n. 11 del 22/3/2000, Rv. 215828-01). Con riferimento al reato di associazione di stampo mafioso, oggi contestato, i gravi indizi devono avere riguardo agli elementi costituitivi della fattispecie di partecipazione all’associazione che, con giurisprudenza consolidata, sono stati individuati nello « [...] stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua messa a disposizione in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi » (Sez.

U., n. 36958 del 27/5/2021, Rv. 281889-01). 2.2 L’ordinanza impugnata, la cui motivazione si fonde con quella dell’ordinanza genetica emessa dal Gip del Tribunale di Napoli il 26 giugno 2025, cui fa esplicito rinvio, ha enucleato elementi idonei e congrui a ritenere integrati i gravi indizi di partecipazione al reato associativo nella veste di coordinatore. Ha individuato le fonti di prova nelle dichiarazioni del collaboratore Barvicato Giuseppe, del quale ha valutato e positivamente apprezzato l’attendibilità intrinseca, per essere egli portatore di una conoscenza particolarmente qualificata in quanto stabilmente intraneo al clan Angelino (condotta per la quale è stato condannato del sentenza del 17.2.2025) e in prima persona impegnato nelle attività estorsive, ed ha riportato le captazioni telefoniche ed ambientali che costituiscono un importante riscontro alle propalazioni.Nelle ordinanze si sono, quindi, individuati gli elementi dai quali desumere l’intraneità di Maugeri nel clan, nonché il ruolo da questi assunto.

Si è riferito, in tal senso, dei plurimi incontri effettuati con il capo della consorteria, Angelino, durante la latitanza di questi, interpretati, con motivazione logica, come indicativi di un legame fiduciario che derivava proprio dall’appartenenza al clan (progr. n. 457 del 14.6.2023 o progr. n. 44 del 2.6.2023). La circostanza, riferita da Barvicato, e riscontrata dalle intercettazioni, veniva anche confermata dallo stesso Angelino in sede di interrogatorio del 29.1.2025 nel procedimento penale n. 28679/24, allorquando riferiva che durante la latitanza incontrava «Giovanni o’ scucciato e l’altro Roberto...non conosco i loro cognomi posso dire che uno è di Casoria e l’altro di Casavatore», dichiarazioni riscontrate dalla Polizia Giudiziaria con l’annotazione del 7.2.2025, nella quale si riferiva che Barra era domiciliato in Casavatore e Maugeri in Casoria.

Venivano riportate, altresì, le captazioni nelle quali Angelino, tramite Barvicato, si teneva informato delle attività del gruppo e convocava i due, Maugeri e Barra (con incontro, peraltro, monitorato dalla P.G. operante – progr. n. 221 del 6.7.2023). D’altro canto, la conversazione di Barvicato Raffaele conBarvicato Gianfranco, se, da un lato, evidenziava che Angelino, benché in latitanza, teneva ancora strette le redini e il comando del gruppo, dall’altro evidenziava che egli si era dovuto “appoggiare” al duo Barra- Maugeri per il prosieguo dell’attività criminale, come reso evidente dal fatto che il capo clan rimproverava i due, evidentemente non soddisfatto della gestione degli affari, tanto da minacciare loro di riprendere in prima persona il comando della situazione:

«se tenete questa testa, ha detto, io prendo, scendo, ha detto...perché se il mese prossimo venite un’altra volta con quella testa...io scendo, faccio casino, eh!», ottenendo in cambio profusione di scuse e promesse (progr. n. 300 del 6.7.2023). In aggiunta, il Tribunale individuava come indicative di stabile intraneità: - la circostanza che i due portassero ad Angelino i proventi delle attività criminali e, in particolare, inizialmente, quelle derivanti dalla gestione della piazza di spaccio di Caivano e, successivamente, quelli derivanti dall’attività estorsiva nella quale erano subentrati nel periodo di “difficoltà” del capo (interrogatorio di Barvicato del 22.1.2024 e dell’8.5.2024); - la circostanza che i due fossero dotati di poteri di coordinamento degli altri affiliati, desunta, tra l’altro, dalla captazione progr. n. 1289 del 19.7.2023 tra Cipolletti e D’Andrea nel corso della quale i due discorrevano del mantenimento del primo, detenuto, che rivendicava il proprio “stipendio” da affiliato e che veniva rassicurato dall’interlocutore, il quale riferiva di aver parlato in proposito con quelli di Casoria (Maugeri), aggiungendo «ho parlato proprio con il perno principale, dai...con Roberto».

Veniva riportata come indicativa del ruolo assunto dai due anche la conversazione intercettata il 17.7.2023, allorquando Cipolletti chiedeva a Barbicato informazioni sul l’assetto organizzativo successivo all’arresto di Angelino. Dalla conversazione emergeva che i referenti erano Barra e Maugeri, con i quali occorreva relazionarsi anche per ottenere il pagamento settimanale (progr. 1190 del 17.7.2023). Il Tribunale riferiva, altresì che, durante la latitanza di Angelino, Barra e Maugeri avevano chiesto di gestire loro anche il racket delle estorsioni, oltre al mercato degli stupefacenti, e, ottenuto l’assenso del capo, avevano dato effettivamente corso all'incarico.

Barra si era recato da Reccia Assunta, per ricevere la lista dei commercianti e imprenditori soggetti ad estorsione custodita dalla donna; Barra Giovanni e Maugeri Roberto, nonché tale Pinuccio, avevano incaricato Barvicato di riscuotere il provento delle estorsioni. Il giorno 10 di ogni mese, quindi, questi si recava a riscuotere e consegnava il denaro al duo Barra- Maugeri oppure a detto Pinuccio, trattenendo per sé la somma mensile di euro 2500,00 (interrogatorio del 22.3.2024). Conferma dell'attività estorsiva, il Tribunale rinveniva nella conversazione intercettata il 17.7.2023 tra Barvicato e Cipolletti, nel corso della quale Barvicato lamentava di essere stato lasciato all’oscuro di alcune attività estorsive poste in essere dai due e di aver parlato, in proposito, con Barra nonché quella progr. n. 1212 del 17.6.2023 tra Barvicato Raffaele e il cugino Gianfranco, nel corso della qualeGianfranco riferiva di aver informato Maugeri Roberto del ruolo rivestito da Barvicato Raffaele in una attività estorsiva, al fine di assicurare che questi percepisse la sua quota.

Alla luce del complessivo compendio, concludeva il Tribunale, con motivazione logica e che, peraltro, si fonda su captazione non equivoche, ritenendo che le condotte descritte siano indicative della partecipazione del duo Barra-Maugeri e di Maugeri, per quanto di interesse, nella consorteria, in modo strutturale e concretamente orientato alla realizzazione degli scopi dell’associazione (di controllo del territorio, di prosecuzione dell’attività estorsiva e di spaccio di stupefacenti), in tal modo integrando quella messa a disposizione del clan che costituisce elemento costitutivo della fattispecie di reato contestato.

Ebbene, la tenuta logica dell’argomentazione addotta dal Gip e dal Tribunale in sede di riesame non è inficiata dagli argomenti difensivi, posto che: le condotte tipiche di partecipazione risultano adeguatamente enucleate laddove si sottolinea con chiarezza il ruolo di gestori del racket delle estorsioni, essendo Maugeri, unitamente a Barra e ad un terzo, coloro che consegnarono la lista degli estorti a Barvicato e coloro che ricevevano i proventi delle estorsioni, nonché coloro che si occupavano di distribuire tra gli affiliati la paga mensile e che si ponevano come riferimenti per i membri del clan.

Non corrisponde alla reale portata del compendio probatorio, quindi, ridurre gli indici dell’appartenenza alla sola partecipazione alle riunioni con il capo clan Angelino, durante la latitanza di questi, benché siano circostanze certe e sicuramente significative di stabile inserimento. Parimenti, deve osservarsi come l’ordinanza impugnata abbia ricostruito in modo logico e consequenziale i risultati delle captazioni, dando loro una lettura che non mostra elementi di illogicità o incongruenze. Sotto tale profilo, la diversa e riduttiva lettura fornita dalla difesa, in quanto non fondata su una evidente illogicità della motivazione, non può costituire oggetto di censura in questa sede. 3.Con il secondo motivo, la difesa eccepisce la contraddittorietà interna della motivazione per aver attribuito a Maugeri la funzione di coordinatore nel periodo di interesse, a seguito della latitanza e poi della detenzione del capo clan Angelino, ma per aver, al contempo, escluso un suo ruolo attivo nell’attività estorsiva e, in particolare, nell’esecuzione dei singoli episodi di estorsione.

La censura non coglie nel segno. Gli elementi sintomatici del ruolo di coordinatore assunto nel clan a seguito della carcerazione di Angelino sono significativi e dotati di gravità indiziaria e la loro efficacia probatoria non è inficiata, dal punto di vista logico, dal fatto che il tribunale del riesame abbia escluso il ruolo direttamente operativo di Maugeri nella esecuzione delle estorsioni. Il Tribunale non ha dubitato del fatto che Maugeri fosse a conoscenza del fatto che i proventi dell’attività del clan derivassero anche dalle estorsioni, né che questi si sia interessato della distribuzione del denaro tra i sodali, del pagamento degli stipendi agli affiliati, di ricevere le loro richieste e lagnanze né che abbia costituito un referente per Angelino sia durante la latitanza che durante la detenzione, limitandosi ad evidenziare cheil compendio probatorio non fornisce elementi sufficienti per ritenerlo gravemente indiziato dei singoli episodi estorsivi.

Si tratta di una conclusione fondata su una valutazione del materiale probatorio, compatibile, dal punto di vista logico, con il ruolo di referente da egli assunto nella consorteria e ampiamente riscontrato a livello indiziario. È proprio la diarchia Maugeri-Barra a consentire di ravvisare un ruolo di coordinamento dei due, lasciando solo ad uno la gestione concreta delle attività di racket. 4.Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen