Sentenza — n. 7230/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente Sul ricorso proposto da: Fennoni Mehdi (cui 05efpd9) nato a (MAROCCO) il 01/09/1994 avverso l'ordinanza del 28/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Genova udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco; lette/sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 7230/2026 — snpen · Corte di Cassazione: e) l’irregolarità del soggiorno, dovendo lo straniero trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 13, comma 2, t.u. immigrazione, che legittimano l’espulsione amministrativa. Ai fini che qui rilevano, va evidenziato che, ai sensi del comma 6, del medesimo articolo, non può procedersi all’espulsione dello straniero nel caso in cui il Questore abbia comunicato che non è stato possibile procedere alla identificazione dello straniero.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente Sul ricorso proposto da: Fennoni Mehdi (cui 05efpd9) nato a (MAROCCO) il 01/09/1994 avverso l'ordinanza del 28/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Genova udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco; lette/sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha respinto l’opposizione avverso il provvedimento di espulsione disposto dal Magistrato di sorveglianza di Genova nei confronti Fennoni Mehdi. (CUI 05EFPD9), ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). 2.Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Fennoni Mehdi, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Andrea Guido, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
c) ed e) cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 16 d.lgs. n. 268 del 1998 e la manifesta illogicità. 2.1.In particolare, il ricorrente deduce l’insussistenza del requisito previsto dall’art. 16, comma 5, d.lgs. cit., già dedotta innanzi al Magistrato di sorveglianza, consistente nella non certa identificazione del condannato stante la discrepanza tra il Codice Unico Identificativo (CUI) indicato dalla Questura di Genova e quello indicato nella identificazione consolare, poi risolta alla luce degli accertamenti espletati dal Tribunale di sorveglianza che hanno consentito di accertare l’identità fisica dello straniero, identificabile con CUI 05EFPD9.
Ad avviso della difesa, a fronte della certezza della identità fisica dello straniero derivante dalla rilevazione delle impronte, non vi sarebbe tuttavia certezza sulla identificazione del condannato, di competenza consolare, non essendo stata interpellata l’autorità marocchina; rileva la difesa che la mera identità fisica non è sufficiente ad integrare l’esatta identificazione, dal momento che l’autorità consolare marocchina, come da risposta in atti, ha indicato generalità differenti ovvero quelle di Fennouni Mehdi, nato in data 13 ottobre 1994, con CUI 05EEPD9.
Di conseguenza non sarebbe provata con certezza l’identità dello straniero sicché l’ordinanza deve essere annullata. 3.Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per i motivi di seguito indicati.
2. Va premesso che l’istituto della espulsione alternativa alla detenzione previsto dall’art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 è stato introdotto dall’art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), che ha interamente sostituito l’art. 16 d.lgs. cit. In particolare, plurimi sono i presupposti per l’espulsione previsti dall’art. 16, comma 5, t.u. immigrazione:
a) lo stato detentivo;
b) la misura della pena residua che non deve essere superiore a due anni;
c) l’identificazione certa del soggetto;
d) la pena in corso di espiazione non deve essere stata irrogata per i delitti previsti dall’art. 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter dello stesso testo unico, ovvero per uno o più delitti previsti dall’art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli artt. 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale;
e) l’irregolarità del soggiorno, dovendo lo straniero trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 13, comma 2, t.u. immigrazione, che legittimano l’espulsione amministrativa. Ai fini che qui rilevano, va evidenziato che, ai sensi del comma 6, del medesimo articolo, non può procedersi all’espulsione dello straniero nel caso in cui il Questore abbia comunicato che non è stato possibile procedere alla identificazione dello straniero.
3. Tanto precisato, dall’ordinanza impugnata risulta che il Tribunale di sorveglianza ha avuto contezza della compiuta identificazione del ricorrente attraverso il CUI comunicato, così come indicato dalla disposizione prima menzionata, dalla Questura di Genova e ha evidenziato l’insussistenza di dubbi in ordine alla identità fisica del ricorrente, come accertata dai rilievi dattiloscopici e dal CUI indicato. L’ordinanza impugnata ha, pertanto, fornito una motivazione puntuale in ordine alla eseguibilità dell’espulsione dello straniero, sicché le doglianze difensive non dando conto dei motivi per i quali ai fini dell’espulsione, la certa identificazione fisica dell’interessato non sia sufficiente, ben potendo le generalità essere mutevoli, risultano generiche, oltre a non essere supportate da alcuna allegazione specifica in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d