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Sentenza — n. 7184/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding perpetual public office ban, upholding application based on combined sentence exceeding three years.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7184/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Lucio Motta against the appellate court's refusal to revoke his perpetual ban from public offices. Motta argued that the accessory penalty should have been reduced to five years instead of being perpetual, citing the combined sentence of his crimes. The court upheld the perpetual ban because the total detention time for the unified crimes exceeded three years, triggering the statutory requirement for a perpetual ban under Article 77 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 317-bis c.p.; Art. 77 c.p.: When multiple crimes are unified by the bond of continuation and the total sentence exceeds three years, a perpetual ban from public offices applies, and if multiple bans of the same type are imposed, they are all applied in full.

Parole chiave

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perpetual ban public offices continuation of crimes accessory penalty duration combined sentence threshold constitutional admissibility criminalità persistente mantenimento della carcerazione preventiva sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 317-bis c.p.
Va premesso che in tema di pene accessorie, la condanna per più reati previsti dall'art. 317 bis cod.
Art. 77 c.p.
pen., uniti dal vincolo della continuazione e per i quali sia stata inflitta la pena della reclusione per un tempo complessivamente non inferiore a tre anni, importa la interdizione perpetua dai pubblici, in applicazione della disciplina dell'art. 77, comma secondo, cod.
Art. 616 c.p.p.
Art. 48 Cost.
Osserva il collegio che la legittimità costituzionale di una norma penale che escluda il diritto di voto si ricava dall'art. 48, quarto comma, Cost.4.4.
Art. 3 Cost.
30/2018 - mass. 39836; 0.
Art. 27 Cost.
art. 317 bis cod. pen
Va premesso che in tema di pene accessorie, la condanna per più reati previsti dall'art. 317 bis cod.
art. 37 cod. pen
Nel caso di pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione, la durata della pena accessoria secondo il criterio fissato dall'art. 37 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 232/2021 della Corte Costituzionale
S. 194/2021
S. 61/2021
44214; S. 61/2021 - mass.
S. 264/2020
43765; S. 264/2020 - mass.
S. 150/2019
43269; S. 150/2019 - mass.
O. 108/2020
O. 136/2018
O. 30/2018
O. 88/2017
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Motta Lucio (CUI 05UCS3U), nato a Milano il 13 febbraio 1964 avverso l'ordinanza del 18/12/2024 della Corte d'appello di Venezia Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARCO DALL'OLIO

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Venezia rigettava l'istanza di revoca della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici applicata a Lucio Motta con la sentenza della Corte di appello di Venezia del 14 novembre 2022 irrevocabile in data 30 gennaio 2023. Osserva la Corte di appello che la pena di anni uno mesi quattro di reclusione inflitta al Motta con la sentenza della Corte di appello di Venezia del 14 novembre 2022 è stata posta in continuazione con quella di anni otto mesi sei di reclusione inflitta con la sentenza della Corte di appello di Venezia del 17 aprile 2019 irrevocabile in data 30 luglio 2019 e che in entrambe le sentenze Lucio Motta è stato riconosciuto responsabile dei delitti di peculato realizzati in qualità di amministratore di sostegno di diversi amministrati.

Richiama la Corte di appello l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui "nel caso di pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione, la durata della pena accessoria secondo il criterio fissato dall'art.37 cod. pen. va determinata con riferimento alla pena principale inflitta per la violazione più grave, con l'eccezione dell'ipotesi di continuazione fra reati omogenei, nella quale l'identità dei reati unificati comporta necessariamente l'applicazione di una pena accessoria per ciascuno di essi, di modo che la durata complessiva va commisurata all'intera pena principale inflitta con la condanna, ivi compreso l'aumento per la continuazione".

Evidenzia la Corte di appello che la pena complessiva inflitta a Lucio Motta è superiore a due anni di reclusione per effetto della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Venezia del 17 aprile 2019 e con la sentenza della Corte di appello di Venezia del 14 novembre 2022.

2. Avverso il provvedimento, ha proposto ricorso l'interessato con atto a firma dell'avv. Davide Sentieri deducendo un unico motivo e sollevando questione preliminare e pregiudiziale di illegittimità costituzionale della norma di cui all'art.317 bis cod. pen.

3. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione di legge, inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art.317 bis cod. pen. lamentando, per la riduzione della pena detentiva in appello, la mancata applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, anziché dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici irrogata dal Tribunale e confermata dal Giudice d'appello.

3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Marco Dall'Olio, ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. In data 14 gennaio 2026 la difesa depositava nota d'udienza. CONSIDERATO IN DIRITI-0 1. Il ricorso è infondato.

2. Va premesso che in tema di pene accessorie, la condanna per più reati previsti dall'art. 317 bis cod. pen., uniti dal vincolo della continuazione e per i quali sia stata inflitta la pena della reclusione per un tempo complessivamente non inferiore a tre anni, importa la interdizione perpetua dai pubblici, in applicazione della disciplina dell'art. 77, comma secondo, cod. pen., secondo la quale se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero (Sez. 6, Sentenza n. 39784 del 12/06/2014 Cc. (dep. 25/09/2014) Rv. 260461 - 01). 2.1.

Nel caso di pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione, la durata della pena accessoria secondo il criterio fissato dall'art. 37 cod. pen. va determinata con riferimento alla pena principale inflitta per la violazione più grave, con l'eccezione dell'ipotesi di continuazione fra reati omogenei, nella quale l'identità dei reati unificati comporta necessariamente l'applicazione di una pena accessoria per ciascuno di essi, di modo che la durata complessiva va commisurata all'intera pena principale inflitta con la condanna, ivi compreso l'aumento per la continuazione. (Sez. 6, n. 17564 del 06/04/2023, Fuschino, Rv. 284593 - 01). 2.3.

Costituisce eccezione al principio opposto stabilito per reati non omogenei secondo cui, ai fini dell'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale, è necessario far riferimento, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva, risultante dall'aumento per la continuazione (Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, Rv. 286862 - 03).

3. Con la sentenza della Corte di appello di Venezia 17 aprile 2019 irrevocabile in data 30 luglio 2019 Lucio Motta è stato condannato, anche per i delitti di peculato, alla pena di anni otto mesi sei di reclusione con la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale durante la pena; con la sentenza della Corte di appello di Venezia del 14 novembre 2022 irrevocabile in data 30 gennaio 2023 Lucio Motta è stato condannato per il delitto di peculato alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione con la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 3.1.

La pena di anni uno e mesi quattro di reclusione inflitta al Motta con la sentenza della Corte di appello di Venezia del 14 novembre 2022 irrevocabile in data 30 gennaio 2023 è stata posta in continuazione con quella di anni otto mesi sei di reclusione inflitta con la sentenza della Corte di appello di Venezia del 17 aprile 2019 irrevocabile in data 30 luglio 2019. 3.2. La Corte di appello di Venezia, trattandosi di reati omogenei, ha fatto, dunque, buon governo del principio richiamato in premessa in tema di pene accessorie, secondo cui la condanna per più reati previsti dall'art. 317 bis cod. pen., uniti dal vincolo della continuazione e per i quali sia stata inflitta la pena della reclusione per un tempo complessivamente non inferiore a tre anni, importa la interdizione perpetua dai pubblici, in applicazione della disciplina dell'art. 77, comma secondo, cod. pen., secondo la quale se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero.

4. Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale. 4.1. La Corte costituzionale con la sentenza 232 del 2021, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 317-bis cod. pen., nella versione precedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera m), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), ha dichiarato l'inammissibilità di tali questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dalla Corte di cassazione. 4.1.1.

L'inammissibilità è stata dalla Corte costituzionale pronunciata per inadeguata argomentazione delle censure, avendo il giudice a quo omesso di pronunciarsi su aspetti decisivi che condizionano ogni valutazione sul carattere asseritamente indefettibile dell'applicazione della citata pena accessoria, mentre avrebbe dovuto considerare il possibile venir meno, nell'ambito del patteggiamento, del censurato automatismo, perché condizionante ogni valutazione sulla rigidità complessiva del meccanismo sanzionatorio; tale lacuna - che condiziona anche la valutazione sulla doglianza relativa al carattere fisso e perpetuo della stessa pena interdittiva - compromette irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza della questione. (Precedenti:

S. 194/2021 - mass. 44214; S. 61/2021 - mass. 43765; S. 264/2020 - mass. 43269; S. 150/2019 - mass. 41415; 0. 108/2020 - mass. 43446; 0. 136/2018 - mass. 41368; 0. 30/2018 - mass. 39836; 0. 88/2017 - mass. 39450; v. anche Ufficio del massimario della Corte costituzionale). 4.2. Il ricorrente, nel caso che ci occupa, solleva la questione di legittimità costituzionale implicando "l'applicazione di una pena accessoria siffatta l'inibizione dei diritti politici e di ispecie l'elettorato attivo (Diritto al voto) connesso allo status di cittadino per violazione degli artt. 3 e 27 Cost.". 4.3.

Osserva il collegio che la legittimità costituzionale di una norma penale che escluda il diritto di voto si ricava dall'art. 48, quarto comma, Cost.4.4. Tale dettato conduce alla pronuncia di manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata essendo Lucio Motta stato condannato ad una pena detentiva nel complesso superiore ad anni dieci di reclusione.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 22 genn