Sentenza — n. 6800/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza emessa in data 30 maggio 2025 il GIP del Tribunale di Venezia – quale giudice della esecuzione – ha emesso, nei confronti di Vlainic Marko, le seguenti statuizioni: b) declaratoria di estinzione per prescrizione della pena originariamente inflitta con la sentenza ex art.444 cod.proc.pen. del 9 giugno 2017, nella misura di giorni 12 di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 6800/2026 — snpen · Corte di Cassazione: c) rispristino della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno. In motivazione si compie riferimento alla «volontaria sottrazione» del condannato alla esecuzione della pena sostitutiva. Ciò non sarebbe di ostacolo alla declaratoria di prescrizione della pena ma comporta la ‘riemersione’ della sanzione amministrativa accessoria (si cita Sez. I n. 24695 del 2021).
Parole chiave
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o la seguente Sul ricorso proposto da: Vlainic Marko nato in CROAZIA il 01/06/1986 avverso l'ordinanza del 30/05/2025 del GIP TRIBUNALE di Venezia vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria del Sost.Procuratore Generale Maria Francesca Loy, che ha concluso per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 30 maggio 2025 il GIP del Tribunale di Venezia – quale giudice della esecuzione – ha emesso, nei confronti di Vlainic Marko, le seguenti statuizioni:
a) revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità;
b) declaratoria di estinzione per prescrizione della pena originariamente inflitta con la sentenza ex art.444 cod.proc.pen. del 9 giugno 2017, nella misura di giorni 12 di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda;
c) rispristino della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno. In motivazione si compie riferimento alla «volontaria sottrazione» del condannato alla esecuzione della pena sostitutiva. Ciò non sarebbe di ostacolo alla declaratoria di prescrizione della pena ma comporta la ‘riemersione’ della sanzione amministrativa accessoria (si cita Sez. I n. 24695 del 2021).
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Vlainic Marko. Il ricorso è affidato a una unica deduzione, comprensiva della erronea applicazione di legge e del vizio di motivazione. La difesa evidenzia che l’affermazione secondo cui Vlainic si sarebbe ‘volontariamente sottratto’ ai lavori di pubblica utilità non è sostenuta da una adeguata provvista conoscitiva. In particolare si evidenzia che non sono documentati in alcun modo i tentativi di contatto tra l’Uepe e il condannato, né risultano iniziative della Procura tese a notiziare il difensore – dell’epoca - delle modalità esecutive. Da qui la considerazione per cui sarebbe stata ‘riversata sul condannato’ l’inerzia dell’Ufficio di Procura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
2. In premessa va precisato che – ad avviso del Collegio – sussiste l’interesse del ricorrente ad ottenere una pronunzia sul ricorso. Ciò perché a seguito della decisione impugnata si è dato corso alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Simile effetto giuridico – secondo quanto ritenuto in Sez. I n. 24695 del 2021 – è ricollegabile alla revoca della sanzione sostitutiva (per condotte negligenti del sottoposto) e radica, pertanto l’interesse a ricorrere.
3. Sotto tale profilo il ricorso è fondato, per carenza di motivazione. Il giudice della esecuzione, pur apparendo consapevole del fatto che è onere dell'autorità giudiziaria - e non del condannato - l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata (v. per tutte Sez. I n. 15861 del 17.9.2020, Rv 281189 - 01) non chiarisce in alcun modo le ragioni per cui la condotta tenuta da Vlainic Marko sia qualificabile in termini di volontaria sottrazione, né individua con chiarezza quale sia stato l’atto di impulso alla procedura esecutiva spettante al Pubblico Ministero. Va pertanto disposto l’annullamento con rinvio della decisione impugnata, come da dispositivo. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunal