Sentenza — n. 6797/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza emessa in data 18 giugno 2025 il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato, nei confronti di Moio Michele, il titolo cautelare genetico, rappresentato dall’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere adottata dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria in data 18 marzo 2025.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 74 d.P.R. 309/1990, art. 273 cod. proc. pen, art. 533 comma 1 cod. proc. pen; Sentenza — n. 6797/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Per ciò che concerne gli elementi investigativi posti a fondamento delle condotte di cui all’art. 73, d. P. R. 309/90 contestate al ricorrente, consistenti in detenzione e trasporti di una serie di carichi di sostanza del tipo cocaina (capi B. 15 e B. 16), il Tribunale riteneva integrato il requisito della gravità indiziaria. In particolare, si evidenziava che il 27 luglio 2021, presso l’abitazione di Barbaro Giuseppe, veniva intercettato in ambientale un dialogo con D’Agostino Rocco afferente all’organizzazione di un canale internazionale per l’approvvigionamento di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente da importare sul territorio nazionale.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente Sul ricorso proposto da: Moio Michele nato a PALMI il 22/06/1987 avverso l'ordinanza del 18/06/2025 del TRIBUNALE del Riesame di Reggio calabria udita la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi; lsentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARCO DALL'OLIO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso come da requisitoria già depositata. Sentita la difesa, con l'avvocato Guido Contestabile che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 18 giugno 2025 il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato, nei confronti di Moio Michele, il titolo cautelare genetico, rappresentato dall’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere adottata dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria in data 18 marzo 2025.
2. È necessario premettere che le risultanze investigative poste a fondamento del procedimento de quo hanno riguardato l’operatività di una consorteria criminale dedita all’importazione, alla detenzione, al trasporto, alla compravendita e, in più generale, al traffico di sostanze stupefacenti, pesanti (cocaina) e leggere (marijuana e hashish), anche a livello internazionale, costituita da esponenti di diverse articolazioni della ‘ndrangheta della provincia di Reggio Calabria, oltre che da soggetti stabilmente o abitualmente residenti in altre zone d’Italia o all’estero, al cui vertice si pongono, oltre a Barbaro Giuseppe (per il c.d. mandamento jonico), anche D’Agostino Rocco (per il c.d. mandamento tirrenico), fino al suo decesso.
In tale contesto delittuoso si inserisce, secondo la ricostruzione investigativa, la figura di Moio Michele – odierno ricorrente – al quale veniva contestata l’intraneità al sodalizio, nonché alcune ipotesi di reati-fine per aver detenuto e trasportato, anche in concorso con D’Agostino Giuseppe, alcuni carichi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il GIP del Tribunale di Reggio Calabria, pertanto, ritenuti integrati i gravi indizi di colpevolezza e ritenute sussistenti le esigenze cautelari sottese al caso di specie, applicava nei confronti dell’odierno ricorrente la custodia cautelare in carcere.
3. Il Tribunale del riesame, quanto al giudizio di gravità indiziaria, rilevava l’infondatezza delle doglianze difensive concernenti l’identificazione dell’indagato, evidenziando come i riferimenti alla sua identità, così come gli elementi afferenti al ruolo da lui rivestito nell’ambito dell’illecito oggetto di indagine, risultassero univoci e coerenti. Le espressioni utilizzate per indicare Moio Michele, quali “mastro”, “muratore” ed “imbianchino”, appaiono, invero, attinenti all’attività lavorativa svolta dallo stesso, alla luce della circostanza che la società di cui risulta titolare, la “Man Costruzioni Società a Responsabilità Limitata Semplificata” si occupa di attività edilizia, fra cui lavori di muratura ed impiantistica.
Inoltre, veniva evidenziato che nei dialoghi intercettati intercorsi tra gli indagati, più volte l’odierno ricorrente veniva citato con il nome di battessimo. L’odierno ricorrente risultava, altresì, essere stato destinatario di diverse chiamate telefoniche da parte di alcuni membri della famiglia di D’Agostino Rocco, nonché trovarsi in compagnia degli stessi in più occasioni, circostanze emergenti, in particolare, nelle giornate del 2 e del 4 novembre 2021. Lo stesso D’Agostino Rocco prescriveva al genero, Italiano Giuseppe (membro del sodalizio, di cui si avvaleva D’Agostino Rocco per la realizzazione degli affari illeciti) di chiedere a D’Agostino Salvatore – altro figlio dello stesso Rocco – di cercare il “mastro” affinché si recasse presso l’abitazione del Rocco.
Il Tribunale evidenziava, inoltre, che emergevano diversi contatti fra l’odierno ricorrente e un altro figlio del D’Agostino Rocco, ossia Giuseppe, indagato nel presente procedimento e arrestato per il trasporto di un carico di cocaina risultato riconducibile al Moio. Si rilevava, inoltre, che in un’ulteriore conversazione intercettata nel novembre 2021, a seguito della richiesta di D’Agostino Rocco di mettersi in contatto con il ricorrente, Italiano riferiva che il “mastro” non era reperibile, poiché partito nella stessa mattinata.
Tale circostanza risultava conforme a quanto desumibile dall’intercettazione dell’utenza in uso al Moio, dalla quale emergeva che quest’ultimo si trovava nell’hinterland milanese. Con riferimento all’incontro svoltosi nella mattinata del 17 agosto, deve rilevarsi che il transito –documentato da una telecamera collocata nei pressi dell’attività dei D’Agostino – della motocicletta in uso al ricorrente, con quest’ultimo alla guida, ripreso poco prima delle ore 9:00 e, successivamente, circa quaranta minuti dopo mentre percorreva lo stesso tragitto in senso opposto, risultava pienamente compatibile con la sua partecipazione alla riunione in questione.
Ulteriore riscontro è costituito dal fatto che il nome del ricorrente veniva espressamente menzionato da uno dei partecipanti, ossia Varacalli Rocco Bruno, braccio destro di Barbaro Giuseppe, il quale aveva analoga tempistica di permanenza del Moio presso i locali commerciali dei D’Agostino. In relazione all’incontro svoltosi il 23 settembre 2021 veniva videoregistrato all’ingresso della strada privata che conduce al terreno sito in località Monteterzo del comune di Palmi, intestato alla moglie di D’Agostino Rocco, l’arrivo dell’auto di Varacalli, alla guida del mezzo con a fianco Barbaro Giuseppe, dell’auto di Italiano, alla guida del mezzo con a fianco D’Agostino Rocco, e l’arrivo alle ore 16:53 circa della LANCIA Musa targata DY290XV, intestata ad ATC di Pugliese Alberto C, ma risultata in uso al Moio Michele.
Il Tribunale sottolineava che, sebbene i contenuti delle conversazioni non fossero stati oggetto di registrazione, la rilevanza degli incontri poteva comunque desumersi dal fatto che essi risultavano appositamente organizzati in luoghi isolati, al fine di organizzare le attività illecite. Inoltre, il giudice del riesame osservava che, in maniera analoga ai precedenti episodi, il 14 novembre 2021 Italiano riferiva al suocero di aver incontrato Moio, inteso il "muratore", e di aver chiamato il Varacalli insieme a lui e di aver riferito di essere pronti per la prossima settimana.
Il 19 novembre 2021 Italiano chiamava D'Agostino Rocco per avvisarlo di aver ricevuto un messaggio da Varacalli poiché aveva la necessità di parlare con "l'imbianchino". D’Agostino invitava Italiano a concordare l’incontro “là dietro”, intendendo il lato posteriore non visibile della strada “Dolce Freddo”. Infine, il pomeriggio del 24 novembre 2021 Varacalli e Barbaro si recavano presso il "Dolce Freddo", restandovi in sosta dalle ore 16:51 alle ore 17:38; al momento di ripartire, oltre a salutare Italiano, Barbaro salutava anche Moio (“tante cose Michele”).
Inoltre, il Tribunale evidenziava che le celle telefoniche dell'utenza del Moio, dalle ore 17:18 alle ore 17:48 circa erano compatibili con Contrada Cisterna di Palmi, luogo dell'incontro. In serata Italiano contattava D'Agostino e gli portava i saluti di Varacalli e Barbaro, riferendogli che si erano visti al solito posto alla presenza dell' “imbianchino” (“ehh, e niente, ci siamo visti al solito posto là con.... abbiamo parlato un po' con l'imbianchino").
4. Per ciò che concerne gli elementi investigativi posti a fondamento delle condotte di cui all’art. 73, d. P. R. 309/90 contestate al ricorrente, consistenti in detenzione e trasporti di una serie di carichi di sostanza del tipo cocaina (capi B. 15 e B. 16), il Tribunale riteneva integrato il requisito della gravità indiziaria. In particolare, si evidenziava che il 27 luglio 2021, presso l’abitazione di Barbaro Giuseppe, veniva intercettato in ambientale un dialogo con D’Agostino Rocco afferente all’organizzazione di un canale internazionale per l’approvvigionamento di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente da importare sul territorio nazionale.
Nel corso della discussione D’Agostino riferiva del suo contatto – un colombiano di nome Oscar – rispetto al quale si sottolineava la necessità di parlare al fine di avviare le trattative. In tale contesto, Barbaro precisava che si trattava di un ingente quantitativo di stupefacente, per il cui acquisto era in corso la raccolta di soldi. Nell’affrontare le criticità legate alla mancanza di danaro, D’Agostino Rocco confidava al suo interlocutore che il proprio figlio, Giuseppe, si trovava in quel momento in viaggio per effettuare una consegna di droga pari a 50 kg per conto di un “figlio di un vecchio amico nostro” “che gli è morto il padre”, soggetto identificato nell’odierno ricorrente.
Nella descrizione effettuata, il D’Agostino Rocco rivelava che il figlio Giuseppe era partito in mattinata al fine di svolgere la consegna a Rimini. Tale circostanza risultava corroborata dalle celle di aggancio dell’utenza di D’Agostino Giuseppe. Inoltre, il Tribunale evidenziava che il 28 luglio era stato predisposto un servizio di O.C.P. che alle ore 19:00 circa aveva consentito di constatare lungo l’autostrada E45, in prossimità dello svincolo autostradale di Sant’Onofrio (VV), il transito del veicolo marca IVECO modello EUROCARGO targato CZ881VW alla cui guida vi era lo stesso D’Agostino Giuseppe.
Il 30 luglio D’Agostino Rocco – in una conversazione resa in macchina con Varacalli Rocco Bruno, mentre si recevano alla casa di Barbaro – riferiva, in riferimento alle suddette attività del figlio, che le “amicizie” di Giuseppe erano “cristiani seri, forse i più seri di tutto il mondo”. Nella casa di Barbaro, mentre discutevano dell’affare da porre in essere con la collaborazione di D’Agostino Giuseppe, Moio Michele, tale Oscar e Matteo , con finanziatore Modaffari Santo, D’Agostino Rocco, riprendendo il discorso dell’attività di corriere della droga svolta dal figlio, ne riferiva i guadagni, le città presso le quali si recava solitamente (Como e Monza, ma anche Rimini) e il numero dei viaggi effettuati per conto del Moio (5 in 40 giorni).
Il 19 agosto 2021 – grazie alle celle telefoniche dell’utenza di D’Agostino Giuseppe che ne avevano consentito la localizzazione – il predetto veniva colto dalla polizia giudiziaria, mentre si trovava sulla A/14 direzione Bologna-Rimini, a bordo del proprio veicolo aziendale con tre panetti da 1 kg circa l’uno di sostanza stupefacente del tipo cocaina, sicché veniva tratto in arresto in flagranza di reato. Il giudice del riesame osservava che lo stesso D’Agostino Rocco, mentre discuteva dell’arresto del proprio figlio con Barbaro Giuseppe e Varacalli Rocco il 14 settembre, confermava che il trasporto dello stupefacente era stato effettuato per conto dell’odierno ricorrente e si rammaricava della interruzione degli affari sviluppati con il Moio (“D'AGOSTINO: ... ma non per Peppe inc. (più parole) dell'anno, due anni che si deve fare di galera ... (inc. più parole) ... non è questo, la questione è che si è bloccato... - BARBARO: si è bloccato inc. (più parole) ... - D'AGOSTINO: ... a gestione di questo ragazzo, di questo Michele, avete capito?”).
Il D’Agostino Rocco si rammaricava, altresì, della possibilità che gli inquirenti potessero risalire al Moio. Infine, le ultime battute della conversazione captata confermavano, ulteriormente, il ruolo di mandante dell’odierno ricorrente, essendo lui ad aver mantenuto i contatti con il destinatario della cocaina sequestrata (“chi glielo ha detto? Michele gli ha detto a quello (…) che è a nove chilometri…”). Il Tribunale osserva ancora che il 30.09.2021 Barbaro e Varacalli, ripercorrendo la riunione che avevano avuto nei giorni precedenti e nella quale aveva partecipato anche il Moio e il D’Agostino Rocco, rivelavano la preoccupazione del Moio, il quale aveva incaricato il suo legale di acquisire informazioni sull’arresto di D’Agostino.
Inoltre, Barbaro e Varacalli più volte affermavano che D’Agostino Giuseppe, nell’effettuare il viaggio per la consegna dei tre kg. di cocaina, era in costante contatto con il Moio e un terzo soggetto, probabilmente il destinatario della merce illecita, tramite un telefono criptato. Con riguardo alla sussistenza dell’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il Tribunale osservava che la comprovata rete di contatti, estesa anche al Sudamerica, unitamente alla stabilità e alla sistematicità degli affari illeciti perseguiti mediante il contributo dei diversi indagati, integravano elementi idonei a ritenere sussistenti i requisiti richiesti per configurare la predetta associazione.
In particolare, si riteneva accertato il numero di associati pari o superiore a tre, nonché la stabile ripartizione dei ruoli fra i soggetti apicali, fidati collaboratori degli stessi, fornitori e finanzieri, tutti operanti nell’organizzazione. Si evidenziava che alla guida del sodalizio risultavano Barbaro Giuseppe e D’Agostino Rocco, fiancheggiati rispettivamente dai loro stretti e fidati collaboratori, Varacalli Rocco Bruno e Italiano Giuseppe. La rete di fornitori era costituita dagli indagati Delfino Bruno e Cutri’ Rocco per il territorio nazionale, e da Costanza Matteo, broker intermediario per i fornitori sudamericani di cocaina.
Veniva citata, altresì, la figura di Agresta Antonio, il quale risultava molto attivo nelle vicende del sodalizio, fra cui l’importazione di cocaina dal Sudamerica. Infine, in tale contesto illecito si inseriva la figura dell’odierno ricorrente, il quale era deputato al trasporto dello stupefacente, al ruolo logistico e di finanziatore in una rilevante operazione di importazione, nonché ritenuto fornitore di cocaina. Il sodalizio, inoltre, si caratterizzava dal fatto che fra i suoi capi e i suoi componenti – come, ad esempio, Varacalla e Agresta – vi erano esponenti della locale di Platì o comunque vicini alla cosca Alvaro di Sinopoli, come D’Agostino Rocco.
L’esistenza dell’organizzazione veniva desunta, altresì, dalla pluralità dei reati-fine contestati, sintomatici di un programma criminoso indeterminato, nonché dal contributo mutualistico riconosciuto ai sodali, come ad esempio l’impegno espresso dal Barbaro Giuseppe per individuare un legale di fiducia nella zona di Bologna in favore di D’Agostino Giuseppe. Si ritiene la sussistenza di una precisa e collaudata organizzazione logistica, in quanto il centro degli affari e delle decisioni veniva individuato nell’abitazione di Barbaro ove tutti i sodali si recavano per ricevere o definire le direttive programmatiche degli affari del sodalizio.
A ciò si aggiungevano altri luoghi, fra cui quelli utilizzati per occultare la sostanza in vista della vendita da parte di Delfino e Cutri’. Infine, si osserva che il sodalizio poteva avvalersi di stabili canali di approvvigionamento, nonché di distribuzione e di rivendita delle sostanze di vario tipo, innanzitutto con Marando Rosario detto Rosi per quanto concerne il Lazio (Roma), Marando Domenico detto Mimmo e Marando Nicola per quanto riguarda la Lombardia (Milano, Corsico, Buccinasco, Cesano Boscone) e Marando Luigi detto Gino per quanto riguarda il Piemonte (Volpiano), rapporti intrattenuti personalmente da parte di Barbaro Giuseppe in occasione di appositi viaggi effettuati nel Nord Italiao mediante il suo collaboratore e "intermediario" Barbuto Geremia Orlando.
A tale canale deve aggiungersi la fornitura sul territorio calabrese garantita, sia per droga leggera che per droga pesante, da CUTRI' Rocco e DELFINO Bruno. Per ciò che attiene specificamente il ruolo dell’odierno ricorrente in seno al sodalizio oggetto del procedimento de quo, il Tribunale ne rileva la natura poliedrica. A seguito dell’emersione del suo nominativo nella conversazione del 27 luglio – in cui D’Agostino Rocco lo individuava come soggetto inserito nei traffici di stupefacenti, in vista della realizzazione di una rilevante operazione di importazione di cocaina dal Sudamerica – si constatava un suo immediato coinvolgimento nelle attività dell’associazione, la cui natura, portata ed entità risultavano significative ai fini della sua adesione al sodalizio.
Il suo ruolo risulta comprovato, oltre che dagli incontri già citati, anche dal contenuto delle intercettazioni. Il Tribunale ritiene, altresì, che benché alcuni dei reati-fine contestati al ricorrente non risultino direttamente riconducibili all’alveo operativo del sodalizio, essi trovano comunque una loro composizione nella concomitante, consapevole e stabile adesione dell’indagato al programma criminoso dell’associazione. Segnatamente, il 30 luglio 2021 Barbaro Giuseppe, discutendo con Varacalli Rocco Bruno e D’Agostino Rocco dei trasporti effettuati da Giuseppe D’Agostino in favore di Moio Michele, domandava al D’Agostino Rocco la disponibilità di 1 kg di stupefacente del tipo cocaina.
D’Agostino Rocco rispondeva che in serata avrebbe dovuto parlare con l’odierno ricorrente e il figlio Giuseppe, per intraprendere l’affare insieme, viste le conoscenze del Moio nel settore, e che qualora il Moio gli avesse accordato lo stupefacente nell’immediato, sarebbe stato portato al Barbera la sera stessa. Essi concludevano che, in caso di esito positivo dell’incontro con il Moio, la consegna sarebbe dovuta avvenire all’indomani mattina presso il bar di Agresta, al fine di evitare perquisizioni. In tale conversazione, il D’Agostino Rocco affermava che avrebbe avvisato sia il Moio che Costanza Matteo, il quale si trovava in Spagna, dell’interesse del sodalizio a compiere un importante affare e ne illustrava a Barbaro i principali passaggi.
Il D’Agostino Rocco rappresentava, in particolare, al Barbaro che il prezzo al chilogrammo dello stupefacente si sarebbe attestato a 7.500 euro, compresa la somma di 2.000 euro al kg da corrispondere al personale della Gendarmeria. Nella conversazione il D’Agostino indicava Oscar come il soggetto che si sarebbe dovuto occupare del trasporto via nave della cocaina dal Brasile al Portogallo, affermando, invece, che il trasporto dal Portogallo alla Spagna sarebbe stato di competenza del Costanza Matteo. Affermava, altresì, che l’ultimo passaggio, di competenza del Moio, che avrebbe reso possibile che la sostanza arrivasse nella loro disponibilità, avrebbe fatto oscillare la somma tra gli 8 mila ed i 9 mila e cinquecento euro al chilogrammo.
In virtù di ciò, il D’Agostino invitava il Barbaro a recarsi in Spagna al fine di parlare personalmente con Costanza e Oscar, e che ne avrebbe parlato con Moio per iniziare la collaborazione. Il Tribunale evidenzia che il dialogo proseguiva sui costi che avrebbero dovuto sostenere, sui guadagni e sulla percentuale da dover riconoscere a Moio per il trasporto, tenuto conto però che in ragione dell’attività di “corriere” svolta dal D’Agostino Giuseppe in favore del ricorrente ad una somma ritenuta irrisoria, avrebbe dovuto favorirli lui come forma di do ut des.
Il D’Agostino, pertanto, ribadiva che avrebbe dovuto fornire al Barbaro in serata due risposte, una attinente alla fornitura immediata di stupefacente da parte di Moio – che si riteneva doverosa in ragione dell’attività svolta da Giuseppe D’Agostino in suo favore – e l’altra concernete la disponibilità dell’odierno ricorrente ad effettuare il trasporto della sostanza stupefacente dalla Spagna all’Italia, così da poter organizzare e definire le varie fasi e passaggi dell’affare illecito. In tale contesto, il Barbaro si riferiva al Moio come “siccome quello che ha, che ci fa l’operazione, è quello che noi…inc…(1 parola)…lavoriamo con lui” e asseriva di aver ricevuto mandato da Modaffari Santo per acquistare 500 kg.
Il Tribunale evidenziava che, fin dal primo contatto in presenza, poteva ritenersi integrata una messa a disposizione del ricorrente in favore del sodalizio. A conferma di tale ricostruzione, si richiamava la conversazione intercorsa, due giorni dopo la riunione del 17 agosto, tra Barbaro e Varacalli, nella quale gli stessi discutevano del progetto di importare 250 kg di cocaina dal Brasile – grazie al contributo del ricorrente – occultandola in un carico di marmi o di frutta, con previsione di corrispondergli “UN punto”, da liquidarsi in droga.
Gli interlocutori, inoltre, menzionavano la necessità di “ripulire” le banconote macchiate di cui erano in possesso e facevano riferimento alla possibilità di avvalersi di un’ulteriore transazione di stupefacenti, definita come in fieri e attribuita al ricorrente Il Tribunale, a dimostrazione della presunta rilevanza del ricorrente all’interno del sodalizio, evidenziava come i due interlocutori avessero affermato che l’unica cosa positiva compiuta, fino a quel momento, da Rocco D’Agostino fosse stata l’introduzione di “questo ragazzo”, espressione con la quale si riferivano al Moio.
Ancora, in data 14 settembre 2021 veniva registrata un’articolata conversazione tra Barbaro e D’Agostino, nel corso della quale gli stessi discutevano dell’importazione di cocaina dal Sudamerica, della necessità di recarsi in Spagna per definire l’operazione e della possibilità di approvvigionarsi immediatamente presso il ricorrente. Gli interlocutori precisavano, inoltre, che il Moio, oltre ad occuparsi del trasporto nell’ultima tratta, avrebbe proceduto all’acquisto di circa “20 o 30”, senza tuttavia chiarire se il riferimento dovesse intendersi ai chilogrammi di sostanza stupefacente ovvero al corrispettivo in euro.
Nell’incontro del 23 settembre con Moio e gli altri sodali, si discuteva delle questioni connesse all’importazione di cocaina dal Sudamerica, eventualmente sotto la copertura di un trasporto di marmi o frutta, e della definizione dell’altra fornitura di stupefacenti prontamente reperibile che vedeva coinvolti personaggi vicini al Moio (“e con Michele possiamo aprire il discorso (…) se lui può creare qualcosa con gli amici suoi, ed in più questo che si possono fare cose buone, cose belle”). Il Tribunale sottolinea che la circostanza per cui gli interessi comuni condivisi con il Moio fossero diversi lo confermava anche Barbaro Giuseppe (“io il 24 gli devo dire praticamente, gli ho detto io che il 24 gli do una risposta (…) gli devo dare una risposta sia per quanto riguarda la Spagna, e sia per quanto riguarda il marmo e l’altra cosa che ha detto Michele.”).
Il Tribunale evidenzia, inoltre, la presenza del Moio sulla scena associativa anche nei mesi successivi, così come emergeva dalle conversazioni captate del 4 e del 20 ottobre. In tale ultima intercettazione, Barbaro e Varacalli ribadivano che il Moio avrebbe dovuto occuparsi del trasporto della sostanza dalla Spagna fino in Italia, ed in particolare a Milano. In particolare, veniva evidenziato che, in data 27 ottobre, Italiano Giuseppe informava il suocero, Rocco D’Agostino – allora ricoverato – del possibile coinvolgimento, nell’affare in corso, di ulteriori soggetti e della conseguente necessità di interloquire sul punto con il Moio.
Da tale circostanza il Tribunale desumeva la presunta centralità del ruolo rivestito dal ricorrente. Il 5 novembre Barbaro riferiva a Varacalli un messaggio da inviare a D’Agostino al fine di avere notizie del ricorrente, in vista dell’imminente incontro con Modaffari impegnato nella raccolta soldi. Il 14 novembre Italiano riferiva al suocero di aver incontrato il Moio e di aver poi chiamato Varacalli affinché fosse deciso che l’affare si sarebbe dovuto definire nella settimana successiva. Il 19 novembre Italiano riferiva al suocero che Varacalli aveva necessità di parlare con “l’imbianchino”, ossia Moio.
La riunione, organizzata da Italiano su richiesta di D’Agostino, avveniva il 24 novembre, ove Barbaro, in compagnia di Varacalli, si incontrava con Italiano e Moio presso l’esercizio commerciale dei D’Agostino. In merito all’esito di tale incontro, Italiano riferiva in serata al D’Agostino Rocco, seppur in termini criptici, che l’affare si sarebbe svolto entro il mese di gennaio. Nei successivi mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, venivano registrate ulteriori conversazioni e incontri tra i soggetti impegnati nell’organizzazione dell’importazione della cocaina, fra cui l’odierno ricorrente.
In tali conversazioni si ribadiva ed esplicava, in particolare, il ruolo di Moio nell’operazione, quale soggetto incaricato del trasporto della cocaina dalla Spagna all’Italia. Secondo il Tribunale l’importanza del ruolo rivestito dal ricorrente all’interno della consorteria criminale veniva desunta, altresì, dalle “premure” manifestate dagli altri sodali nei suoi confronti, con specifico riferimento sia all’episodio dell’arresto di D’Agostino Giuseppe, sia alla notizia di cronaca di un sequestro di un carico di stupefacente occultato in un camion.
Tali attenzioni risultavano giustificabili esclusivamente in ragione dell’interesse del sodalizio alla persona del ricorrente, avuto riguardo al contributo da lui apportato all’associazione. Inoltre, il giudice del riesame rilevava l’infondatezza della doglianza difensiva volta a sostenere che la figura del ricorrente fosse legata esclusivamente al D’Agostino Rocco e che, successivamente alla morte di quest’ultimo, dovesse ritenersi venuto meno il suo apporto al sodalizio. Si evidenziava, invero, che i contatti venivano mantenuti da Italiano per il tramite dei figli del D’Agostino e che il Barbaro riferiva che – in relazione alla posizione del Moio – “lavoriamo con lui”.
Il Tribunale riteneva appurata la tesi, circa la sovrapposizione tra l’organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti e le articolazioni delle cosche di ’ndrangheta, con conseguente riconoscimento della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen. . Il traffico di sostanze stupefacenti è, invero, concepito quale “ramo operativo” dal quale le organizzazioni di tipo ’ndranghetistico traggono linfa vitale. Alla luce di tale impostazione, andavano essere interpretati i riferimenti – desumibili da alcune conversazioni intercorse tra i protagonisti dell’associazione oggetto del presente procedimento – a “patti e prescrizioni”, a un’“alleanza” e a “responsabilità”.
In particolare, assumeva peculiare rilevanza la conversazione intercettata il 27 luglio 2021, nella quale il Barbaro riferiva dell’esistenza di un’“alleanza”, costituita anteriormente al suo arresto, deputata alla gestione unitaria del traffico di stupefacenti, così da consentire la distribuzione dei proventi illeciti tra le diverse cosche. Tali accordi (“passi”) venivano siglati con gli esponenti della ‘ndrangheta della zona tirrenica di Gioia Tauro, di Rosarno e di Sinopoli . Il Tribunale evidenzia come la struttura dell’associazione illecita oggetto di indagine si connotasse quale sodalizio ampio e complesso, composto da soggetti riconducibili tanto al “mandamento jonico” quanto al “mandamento tirrenico” della provincia di Reggio Calabria.
Si ritiene, pertanto, che l’odierno ricorrente non potesse non avere consapevolezza di ciò, considerando che lo stesso si rapportava con i soggetti apicali del sodalizio, i quali agivano come espressione delle cosche Barbaro di Platì ed Alvaro di Sinopoli, ossia Barbaro Giuseppe, Varacalli Rocco Bruno, Agresta Antonio da una parte e D’Agostino Rocco dall’altra.
5. Quanto al profilo delle esigenze cautelari, il Tribunale indica come attiva la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza dellamisura custodiale in carcere, discendente dalla contestazione del reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/1990 e dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod.pen. Si afferma che il Moio, oltre a risultare intraneo al sodalizio, operava da tempo nel settore del traffico di sostanze stupefacenti, con elevato grado di professionalità. La ramificata rete di contatti, la scaltrezza dimostrata nella gestione di una pluralità di canali di approvvigionamento, anche internazionali, e il suo costante attivismo all’interno dell’associazione apparivano elementi sintomatici di una personalità proclive a delinquere.
Si rileva, altresì, l’esistenza di un precedente giudiziario specifico a carico del ricorrente, relativo a un’ulteriore fattispecie di cui all’art. 74 d.P.R. 309/1990, nonché a reati-fine, nell’ambito di una distinta rete associativa operante tra Milano, la Spagna e il Marocco. In ogni caso, il giudice del riesame osservava come non sia decorso un arco temporale di entità tale, rispetto alla commissione delle condotte illecite, da poter ritenere affievolite le esigenze cautelari, atteso che la contestazione associativa di cui al capo B.1) risulta accertata come operante sino all’aprile 2023.
Tale circostanza, unitamente alla gravità dei fatti e alla personalità del prevenuto, consentiva di ritenere tuttora sussistente un rischio concreto ed attuale di reiterazione delle condotte criminose. Da ultimo, il Tribunale afferma l’inidoneità della misura cautelare degli arresti domiciliari, anche avuto riguardo alla circostanza accertata che il ricorrente fosse solito utilizzare telefoni criptati, idonei a consentire la prosecuzione delle attività delittuose anche in regime di custodia domestica.
6. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Moio Michele. Il ricorso è affidato a due motivi. 6.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta gravità indiziaria. La difesa rappresenta la inadeguatezza della motivazione in riferimento alla fattispecie associativa. Secondo la prospettazione difensiva, l’adesione di Moio al sodalizio verrebbe desunta per via riflessa e presuntiva dalle isolate condotte di trasporto di sostanza stupefacente contestate ai capi B15 e B16, del tutto inidonee allo scopo.
Dunque, la sussistenza del vincolo associativo verrebbe sorretta precariamente dalla valorizzazione errata di alcuni episodi, senza che si possa rilevare alcuna evidenza investigativa circa l’inserimento stabile, strutturato e consapevole del ricorrente nel sodalizio criminoso. La difesa rileva che sarebbe la sequenza temporale dei fatti a disarticolare in radice qualsivoglia ipotesi di partecipazione al sodalizio. In particolare, i reati-fine (Capi B.15 e B.16) che sarebbero stati utilizzati dal Tribunale del riesame per esplicare le ragioni della ritenuta partecipazione del Moio all’associazione, si collocherebbero in un arco temporale (maggio – luglio 2021) durante il quale il Moio non risulterebbe inserito nel presunto sodalizio.
Ciò si deduce, secondo la difesa, dal dialogo citato a pagina 11 del provvedimento oggetto di gravame, in cui Barbaro avrebbe espresso il proprio disappunto al D’Agostino Rocco per l’attività di “corriere” che il figlio Giuseppe D’Agostino starebbe svolgendo per conto di un terzo, il quale viene genericamente indicato come “figlio di un vecchio amico nostro…che gli è morto il padre”. Essendo il terzo stato identificato dagli investigatori nel Moio, si dovrebbe logicamente ritenere che operasse in un ambito circoscritto e con finalità estranee a quelle del presunto sodalizio.
L’odierno ricorrente deduce, invero, che qualora le conversazioni venissero debitamente apprezzate, si potrebbe esclusivamente ipotizzare un suo coinvolgimento nelle questioni afferenti al solo Giuseppe D’Agostino. Da tale ricostruzione dovrebbe inevitabilmente discendere, a giudizio della difesa, l’erroneità dell’ipotesi accusatoria secondo la quale il 17 agosto 2021 il Moio si sarebbe recato presso i locali della “Dolce Freddo” per incontrare i sodali. La difesa sostiene che, qualora l’incontro del 17 agosto fosse stato realmente finalizzato a rinsaldare un vincolo associativo già esistente, risulterebbe irragionevole – oltre che logicamente incompatibile – che D’Agostino Rocco, appena due giorni dopo tale evento, abbia spontaneamente commentato la circostanza che il ricorrente non fosse stato individuato, esprimendo un senso di rammarico per non essere ancora riuscito a “coinvolgerlo”.
A giudizio della difesa, la circostanza per cui nel mese di agosto il Rocco D’Agostino usasse ancora riferirsi al Moio come un soggetto da avvicinare piuttosto che un compartecipe di attività delittuose già strutturalmente inserito nel sodalizio sarebbe tale da smentire la sussistenza della affectio societatis. La difesa si duole, altresì, della valorizzazione operata dal giudice del riesame del sequestro della sostanza stupefacente trasportata da Giuseppe D’Agostino quale presunto riscontro oggettivo dell’esistenza di un’attività illecita svolta dal Moio in esecuzione del programma associativo.
Le conversazioni captate attesterebbero, invero, l’esistenza di un rapporto negoziale esclusivo e bilaterale, strutturato su base personale e retributiva. La difesa dell’odierno ricorrente lamenta, inoltre, l’omessa considerazione da parte dei giudici delle cautele del rilievo difensivo secondo cui gli investigatori avrebbero erroneamente confuso i nomi Michele e Matteo, attribuendo pertanto un ruolo che, stando alle emergenze investigative, spetterebbe ad altro soggetto. Invero, si darebbe risalto ad una conversazione nella quale si fa riferimento ad un individuo “che guadagna soldi quanti ne vuole…” (all. 3), che secondo il Barbaro sarebbe “Michele” ma che in realtà sarebbe Matteo secondo quanto affermato dal D’Agostino Rocco “Michele (ove mai si trattasse del Moio n.d.s.) non c’entra.
Matteo si chiama”. Da ciò dovrebbe ritenersi, secondo la prospettazione difensiva, che il referente logistico del trasporto fra Spagna-Italia debba ritenersi un terzo soggetto. Inoltre, nella parte in cui il provvedimento oggetto di gravame attribuisce al ricorrente un ventaglio di condotte che abbracciano l’intera filiera del narcotraffico – trasporto, finanziamento, approvvigionamento – sarebbe viziato da manifesta illogicità e da difetto di motivazione. Infine, la difesa deduce che la presenza del Moio all’incontro svoltosi il 23 settembre 2021 attesterebbe, contrariamente a quanto asserito del Tribunale del riesame, la posizione esterna del ricorrente rispetto al sodalizio, alla luce della circostanza che la partecipazione dello stesso avveniva solamente mediante il tramite di terzi, ossia i figli del D’Agostino. 6.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari ed in punto di scelta della misura.
La difesa sostiene che il mero richiamo, operato dal provvedimento impugnato, alla presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc.pen., non possa ritenersi sufficiente né a fondare le esigenze cautelari né a giustificare l’adeguatezza della sola misura custodiale, alla luce dell’autorevole e costituzionalmente orientata interpretazione della presunzione de qua fornita dalla giurisprudenza di legittimità. La difesa lamenta, in particolare, l’assenza di una motivazione adeguata e logicamente convincente in ordine al c.d. “tempo silente”, ossia in merito alla rilevante distanza temporale intercorsa tra la commissione dei fatti oggetto di contestazione e l’applicazione della misura cautelare, disposta nel maggio 2025, dal quale discenderebbe un vulnus al requisito dell’attualità delle esigenze cautelari.
La motivazione si fonderebbe su un mero richiamo formale alla struttura “aperta” del capo associativo, omettendo di verificare se in concreto, con riferimento alla posizione del ricorrente, vi siano elementi idonei a dimostrare una persistente attualità del vincolo associativo e, conseguentemente, del pericolo cautelare. Le condotte ascritte al Moio Michele si arresterebbero alla data del 19 agosto 2021 (capo B.16), sicché la concreta possibilità di reiterazione del reato verrebbe desunta, in modo assertivo, dalla pregressa appartenenza al sodalizio criminoso, contrariamente a quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità (si cita sez.
IV, n. 19751 del 2024). La difesa censura, altresì, l’assenza di qualsivoglia concreta analisi delle condizioni individuali, personali, familiari, logistiche e ambientali del prevenuto, nonché degli strumenti disponibili, necessaria per valutare l’applicabilità della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, anche con l’ausilio del braccialetto elettronico. Si ritiene che il Tribunale, invero, avrebbe fatto ricorso ad affermazioni assertive ed inconsistenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
2. Quanto alle doglianze in tema di gravità indiziaria vanno premesse talune considerazioni in riferimento ai limiti del controllo spettante a questa Corte di legittimità. Va ricordato che il legislatore nel prevedere - all'art. 273 cod. proc. pen. - che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha inteso riferirsi ai contenuti della prognosi (indizi..di colpevolezza) creando un doveroso «rapporto»tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità), in termini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti.
In ciò, come è stato più volte chiarito da questa Corte di legittimità, gli indizi di colpevolezza altro non sono che gli elementi di prova - siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta - sottoposti a valutazione incidentale nell'ambito del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all'art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. . La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l'applicazione della misura, sta dunque a significare che l'esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura.
In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale ha l'obbligo - per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico - di confrontarsi :
a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione (ad es. l'indizio in senso stretto - la narrazione rappresentativa di natura testimoniale - la chiamata in correità o in reità - gli elementi tratti da captazioni di conversazioni);
b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. IV n. 40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv 253723 - 01, in tema di elementi di prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica) ;
c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa quella espressa dall'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (disposizione per cui l'affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito). Con ciò non si intende dire - ovviamente - che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelarema di certo lo sono in via «mediata» posto che un serio giudizio prognostico, quale è quello di «elevata probabilità di condanna», non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, tra le altre, Sez.
I n. 19759 del 17.5.2011, Misseri, Rv 250243 - 01, ove si è con chiarezza affermato che « .. il giudizio prognostico in tal senso - ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all'art. 530, comma 2 e all'art. 533, comma 1, prima parte - è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio..») .
Da qui la necessità di identificare - da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare - in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nella descritta chiave prognostica. Se questo è il compito attribuito al giudice del merito, è altrettanto evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice di legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può – in alcun modo - risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza – doverosamente - attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione.
Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez. U ric. Audino del22.3.2000 (Rv 215828 - 01) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. .
3. Ciò posto va osservato che i profili di critica in tema di ritenuta gravità indiziaria sono – essenzialmente – due:
a) la avvenuta identificazione nel Moio della persona evocata durante alcune conversazioni oggetto di captazione;
b) la rilevanza delle captazioni e dell’avvenuto sequestro della sostanza stupefacente nell’agosto del 2021 sulla posizione associativa attribuita al Moio. Quanto al primo profilo le doglianze sono inammissibili, atteso che alla identificazione del Moio quale soggetto evocato in più occasioni e partecipante a più incontri i giudici del merito sono pervenuti in modo pienamente logico e non rivalutabile nella presente sede di legittimità (v. pagine da 8 a 10 della decisione impugnata). Del tutto congrua è la motivazione espressa sia in riferimento ai contenuti delle captazioni che in rapporto agli episodi in cui il Moio risulta essersi incontrato «de visu» con gli altri sodali.
Quanto alla rilevanza dei contenuti captativi e degli ulteriori accertamenti in fatto sulla contestazione di partecipazione al sodalizio, va rilevato che – nella attuale fase procedimentale – la motivazione espressa in sede di merito risulta congrua. Pur in assenza di prova della conclusione della operazione di maggior rilievo, sono emersi ampiamente gli indicatori di «intraneità» in rapporto agli accordi di fornitura di sostanza stupefacente da parte del Moio in favore del gruppo, il che rende adeguato il percorso valutativo espresso nella decisione impugnata.
In particolare l’avvenuto utilizzo – in più occasioni – di D’Agostino Giuseppe quale corriere per conto del Moio (emerso dalle captazioni di conversazioni e ulteriormente verificato con il sequestro) se da un lato non può ritenersi – di per sé solo - indicativo dell’avvenuto ingresso del Moio nel gruppo descritto al capo dalla imputazione provvisoria, dall’altro ha consentito al D’Agostino Rocco di stabilire il contatto e di ‘testare’ l’affidabilità del Moio, il cui reclutamento avveniva durante le riunioni successive, ampiamente documentate nel testo dell’ordinanza impugnata con percorso logico ineccepibile.
4. Quanto al secondo motivo, lo stesso è parimenti infondato. Ad avviso del Collegio se è vero che la presenza – per c