Sentenza — n. 6789/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6789/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 19/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3663/2025* * * 28297/2025* * MONACOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a Siracusa il 27/07/1986avverso l ordinanza del 09/07/2025 del Tribunale di sorveglianza di Cataniavisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale* * che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 6789/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6789/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 19/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3663/2025* * * 28297/2025* * MONACOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a Siracusa il 27/07/1986avverso l ordinanza del 09/07/2025 del Tribunale di sorveglianza di Cataniavisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale* * che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.
Testo completo
!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6789/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 19/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3663/2025* * * 28297/2025* * MONACOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a Siracusa il 27/07/1986avverso l ordinanza del 09/07/2025 del Tribunale di sorveglianza di Cataniavisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale* * che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.
Con l ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania negava ad ristretto in istituto di pena la misura dell affidamento in prova al servizio socialeda eseguirsi presso una * terapeutica.A sostegno della decisione il Tribunale poneva le negative risultanze dell osservazionepenitenziaria nella relazione di sintesi non si evidenziava alcuna revisione critica e lacondotta risultava irregolare l esistenza di ulteriori importanti pendenze e l inidoneità dellastruttura residenziale indicata dal condannato votata alla cura dei disabili psichici afronteggiare la sua annosa storia di tossicodipendenza.2.
Ricorre * per cassazione con il ministero del suo difensore di fiducia.* unico motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 47 * pen. e 94 *stup. nonché il vizio di motivazione.A tal riguardo evidenzia di avere avanzato al Tribunale di sorveglianza istanza voltaall ottenimento non già dell affidamento ordinario ma dell affidamento in casi particolari oterapeutico e sottolinea che la decisione avrebbe dovuto essere calibrata sul riscontro deglispecifici requisiti richiesti dall art. 94 * stup. che nella specie sarebbe mancato.In particolare non sarebbero stati valutati gli esiti dell osservazione penitenziaria e nonsarebbe stata apprezzata l evoluzione della sua personalità successiva al commesso reatoche avrebbe messo in luce progressi compatibili con l ammissione alla misura alternativarichiesta.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Il ricorso è manifestamente infondato.Come risulta dalla narrativa l ordinanza impugnata ha preso in specifica analisi larelazione di sintesi del gruppo di osservazione e trattamento dell istituto penitenziario eproprio sulle sue negative risultanze – dal ricorrente totalmente pretermesse – ha fondato ilgiudizio di persistenza della pericolosità sociale notoriamente ostativa all ammissione albeneficio dell affidamento in prova in casi particolari tra le molte * 1 n. 48041 del09/10/2018 * * 274665 01 .Il giudice a quo ha altresì rilevato mediante appropriate argomentazioni rimaste inquesta sede parimenti incontrastate l inidoneità della struttura residenziale indicata inistanza ad assicurare l affrancazione dalla tossicodipendenza e il recupero del condannatocome richiesto dall art. 94 * stup.La decisione assunta è pertanto in tutta evidenza conforme al modello legale e dotatadi logico ed esauriente apparato motivazionale.2. * la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché – per i profili di colpa correlati all irritualitàdell impugnazione Corte cost. sentenza n. 186 del 2000 – di una somma in favore della* delle ammende nella misura che in ragione delle questioni dedotte si stima equodeterminare in tremila euro.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6789/2026196/2003 e ss.mm.
Roma lì 19/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3663/2025* * * 28297/2025* * MONACOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a Siracusa il 27/07/1986avverso l ordinanza del 09/07/2025 del Tribunale di sorveglianza di Cataniavisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale* * che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.
Con l ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania negava ad ristretto in istituto di pena la misura dell affidamento in prova al servizio socialeda eseguirsi presso una * terapeutica.A sostegno della decisione il Tribunale poneva le negative risultanze dell osservazionepenitenziaria nella relazione di sintesi non si evidenziava alcuna revisione critica e lacondotta risultava irregolare l esistenza di ulteriori importanti pendenze e l inidoneità dellastruttura residenziale indicata dal condannato votata alla cura dei disabili psichici afronteggiare la sua annosa storia di tossicodipendenza.2.
Ricorre * per cassazione con il ministero del suo difensore di fiducia.* unico motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 47 * pen. e 94 *stup. nonché il vizio di motivazione.A tal riguardo evidenzia di avere avanzato al Tribunale di sorveglianza istanza voltaall ottenimento non già dell affidamento ordinario ma dell affidamento in casi particolari oterapeutico e sottolinea che la decisione avrebbe dovuto essere calibrata sul riscontro deglispecifici requisiti richiesti dall art. 94 * stup. che nella specie sarebbe mancato.In particolare non sarebbero stati valutati gli esiti dell osservazione penitenziaria e nonsarebbe stata apprezzata l evoluzione della sua personalità successiva al commesso reatoche avrebbe messo in luce progressi compatibili con l ammissione alla misura alternativarichiesta.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Il ricorso è manifestamente infondato.Come risulta dalla narrativa l ordinanza impugnata ha preso in specifica analisi larelazione di sintesi del gruppo di osservazione e trattamento dell istituto penitenziario eproprio sulle sue negative risultanze – dal ricorrente totalmente pretermesse – ha fondato ilgiudizio di persistenza della pericolosità sociale notoriamente ostativa all ammissione albeneficio dell affidamento in prova in casi particolari tra le molte * 1 n. 48041 del09/10/2018 * * 274665 01 .Il giudice a quo ha altresì rilevato mediante appropriate argomentazioni rimaste inquesta sede parimenti incontrastate l inidoneità della struttura residenziale indicata inistanza ad assicurare l affrancazione dalla tossicodipendenza e il recupero del condannatocome richiesto dall art. 94 * stup.La decisione assunta è pertanto in tutta evidenza conforme al modello legale e dotatadi logico ed esauriente apparato motivazionale.2. * la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché – per i profili di colpa correlati all irritualitàdell impugnazione Corte cost. sentenza n. 186 del 2000 – di una somma in favore della* delle ammende nella misura che in ragione delle questioni dedotte si stima equodeterminare in tremila euro. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 11/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteIN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 11/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteIN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E *