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Ordinanza — n. 6769/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing due to procedural timing violations under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6769/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner filed it personally after a legislative change took effect. The petitioner argued for the acceptance of his previously lodged complaint regarding early release, but the lower court rejected it for lacking grounds. The supreme court ruled that personal filing post-enactment violates specific procedural requirements, resulting in dismissal and costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis; Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.: An appeal filed personally by a detainee after the entry into force of a novation is inadmissible if it concerns a measure issued under the old regime, as it violates the strict temporal limits for personal intervention.

Parole chiave

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lack of standing procedural timing personal filing legislative novation criminal procedure code diritto a un difensore pericolo di tortura difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURGUNOV ULUGBEK nato il 08/07/1988 avverso l'ordinanza del 18/12/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile, per mancanza dei motivi di impugnazione, il reclamo avanzato da Ulugbek Turgunov avverso l'ordinanza in data 18/12/2025, con la quale il medesimo Tribunale di sorveglianza aveva parzialmente respinto l'istanza proposta dal detenuto in materia di liberazione anticipata.

2. Ricorre per cassazione personalmente Ulugbek Turgunov, che esplicita i motivi posti a fondamento del già proposto reclamo, di cui chiede l'accoglimento.

3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso