Cassation court dismisses appeal against prison regime extension due to lack of legal grounds and insufficient motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted by law and was manifestly unfounded. The appellant challenged the extension of a differentiated detention regime, arguing that the court's assessment of his continued links to organized crime was illogical and based on false premises regarding his role as a clan leader. The court rejected these claims, noting that the lower tribunal correctly evaluated the evidence of the appellant's ongoing connections to criminal groups despite his incarceration history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen.; Art. 2, comma 25, lett. d), legge 15 luglio 2009, n. 94: Appeals against orders extending differentiated detention regimes are limited to violations of law and lack of coherent motivation, requiring the higher court to assess whether the lower court's reasoning is logically sound and factually grounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRUNNO SEBASTIANO nato a LENTINI il 03/09/1958 avverso l'ordinanza del 06/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette le conclusioni del PG ALDO ESPOSITO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza rigettava il reclamo proposto di Sebastiano BRUNNO avverso il d.m. emesso dal Ministro della Giustizia il 16 luglio 2024, con il quale era stata disposta la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 -bis Ord. pen. A ragione della decisione, il Tribunale indicava i seguenti elementi sintomatici della persistenza dell'attuale capacità, in capo al reclamante, di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata:
a) la posizione di elemento di spicco della consorteria attualmente denominata "clan Nardo", della quale BRUNNO fu reggente nel periodo, coincidente con la sua latitanza, dal 2009 al 2014, con il compito di ripartizione degli stipendi fra gli affiliati e con poteri di iniziativa;
b) l'attuale operatività della cosca di riferimento in Lentini, come emerso da diverse recenti operazioni di P.G., dalle quali si evinceva la mancata disarticolazione del gruppo;
c) la recente ripresa della lotta tra clan contrapposti, nel contesto della quale erano stati uccisi agenti di Polizia penitenziaria;
d) la mancanza di elementi dai quali desumere l'interruzione del vincolo associativo e/o la dissociazione del BRUNNO.
2. Propone ricorso l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione ("apparente, generica e illogica") con riferimento all'attualità della pericolosità sociale del ricorrente. Si contesta in ricorso il ruolo di reggente del clan attribuito al BRUNNO, viceversa escluso dalla "stessa sentenza della Corte di Catania", così come si obietta che il condannato abbia mai continuato a dirigere il clan da latitante, posto che egli sarebbe stato sempre detenuto "ininterrottamente dal 2002 fino al 2021/2022". Si critica, infine, la motivazione laddove fa riferimento a contatti con sodali liberi, quando il ricorrente, negli ultimi nove anni, avrebbe effettuato solo colloqui con i familiari.
3. Il Procuratore generale della Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché sviluppa motivi non consentiti dalla legge ed è, comunque, manifestamente infondato.
2. L'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, e da ultimo dall'art. 2, comma 25, lett. d), legge 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni, quando "risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno". 2.1. L'ambito del sindacato devoluto a questa Corte è segnato dal comma 2-sexies del novellato art. 41-bis, a norma del quale il Procuratore Generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per violazione di legge.
La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (tra le altre, Sez.
U, n. 25080 del 28/05/2003, dep. 10/06/2003, Pellegrino S., Rv. 224611 - 01; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01). 2.2. Nella specie, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha proceduto, con corretta interpretazione ed esatta applicazione dei principi di diritto in materia, alla verifica della permanenza dei dati indicativi della capacità di collegamento del ricorrente con la criminalità organizzata, evidenziando gli elementi sui quali ha fondato la valutazione della pericolosità del medesimo e della legittimità e fondatezza dell'applicazione, in proroga, della misura in oggetto.
Il Tribunale ha, al riguardo, congruamente motivato - facendo richiamo alle più recenti informative degli organi preposti e ai dati processuali - sia con riferimento alla posizione rivestita dal ricorrente nel sodalizio di appartenenza e alla sua biografia penale, sia in relazione all'attualità del pericolo, concludendo, coerentemente, che BRUNNO - nonostante il regime più severo in atto - è in g,rado di mantenere contatti con il predetto sodalizio.Le argomentazioni che sorreggono l'ordinanza impugnata, sviluppate nel rispetto dei principi di legge come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nonché in conformità a logica, si sottraggono alle censure proposte dal ricorrente, solo formalmente articolate anche sulla base di assunte violazioni di legge, ma, sostanzialmente, involgenti profili di fatto o di motivazione non apprezzabili in questa sede.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende