Sentenza — n. 6582/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto il reclamo avanzato da Giuseppe Tortorelli avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza il 10/01/2025 in materia di liberazione anticipata. Ricorre personalmente Giuseppe Tortorelli, che denuncia violazioni ex art. 606 comma 1 lett. c), d) ed e) cod. proc. pen. e chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 6582/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre personalmente Giuseppe Tortorelli, che denuncia violazioni ex art. 606 comma 1 lett. c), d) ed e) cod. proc. pen. e chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TORTORELLI GIUSEPPE nato a MATERA il 19/05/1965 avverso l'ordinanza del 27/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto il reclamo avanzato da Giuseppe Tortorelli avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza il 10/01/2025 in materia di liberazione anticipata.
2. Ricorre personalmente Giuseppe Tortorelli, che denuncia violazioni ex art. 606 comma 1 lett. c), d) ed e) cod. proc. pen. e chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.
3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso