Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 6304/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls surveillance court president's inadmissibility ruling due to procedural violation of organ constitution rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6304/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the President of the Milan Surveillance Tribunal's decree declaring the rehabilitation request inadmissible. The applicant argued the ruling violated procedural rights by being issued without a hearing or defense participation, while the Prosecutor requested requalification as an opposition appeal. The Court held that the President lacked jurisdiction to rule on inadmissibility in this context, violating the required collegial organ structure under Article 667, leading to the annulment without remittal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 667 comma 4 cod. proc. pen.; Art. 678 comma 1-bis cod. proc. pen.: When the President of the Surveillance Tribunal issues an inadmissibility decision in matters governed by Article 678, it violates the constitution of the judging organ, rendering the appeal a cassation remedy rather than an opposition.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural violation organ constitution surveillance tribunal inadmissibility ruling cassation annulment rehabilitation request collegial organ ripristino delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 667 comma 4 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod.
Art. 678 comma 1-bis cod. proc. pen.
666 comma 2, in relazione all'art. 678 cod.
Art. 666 comma 2 cod. proc. pen.
Con decreto del 5 agosto 2025, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato, ex art. 666 comma 2, in relazione all'art.
art. 678 cod. proc. pen
666 comma 2, in relazione all'art. 678 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Simona Stefanelli, articolando i motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 666, comma 2 cod. proc. pen
Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 666, comma 2 cod. proc. pen.
articolo 667, comma 4 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod.
art. 666 cod. proc. pen
Con decreto del 5 agosto 2025, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato, ex art. 666 comma 2, in relazione all'art.
art. 667 comma 4 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GONZALEZ HECHAVARRIA MARIA VICTORIA nato il 25/09/1977 avverso il decreto del 05/08/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, Luigi Birritteri, che ha chiesto la riqualificazione del ricorso in opposizione, e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano per l'ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 5 agosto 2025, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato, ex art. 666 comma 2, in relazione all'art. 678 cod. proc. pen., l'inammissibilità dell'istanza presentata nell'interesse di Maria Victoria Gonzales Echevarria, volta ad ottenere la riabilitazione con riferimento alle pene applicate con sentenza del Tribunale di Milano del 11 marzo 2016, per non avere l'istante documentato l'avvenuto risarcimento del danno.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso Maria Victoria Gonzales Echevarria, a mezzo del difensore, avv. Simona Stefanelli, articolando i motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge, in particolare degli artt. 678 comma 1 bis, 667 comma 4 e 666 cod. proc. pen. Il ricorrente denuncia l'inosservanza degli artt. 678, comma 1 bis, 667, comma 4 e 666 cod. proc. pen., in quanto il provvedimento impugnato è stato emesso senza previa fissazione dell'udienza ed in mancanza della necessaria partecipazione del difensore e del pubblico ministero. 2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 666, comma 2 cod. proc. pen. Ha errato il Presidente del Tribunale di sorveglianza nel dichiarare l'inammissibilità dell'istanza proposta dalla condannata per la mancata documentazione del pagamento del risarcimento del danno alla parte civile; il giudicante avrebbe infatti dovuto disporre il contraddittorio tra le parti in modo da pervenire ad una valutazione reale del danno e verificare se la parte civile avesse in qualche modo rinunciata al risarcimento del danno stesso dal momento che per ben nove anni non lo aveva mai richiesto. 2.3.

Con il terzo motivo deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto, prima di dichiarare inammissibile la richiesta di riabilitazione, acquisire informazioni utili e valutare fatti e le circostanze che riguardano il condannato; in particolare i Giudici avrebbero dovuto verificare se la condannata non potesse o non sapesse di dover pagare un risarcimento del danno. La decisione appare quindi manifestamente illogica in quanto fondata su supposizioni non comprovate.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la riqualificazione del ricorso in opposizione, e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano per l'ulteriore cor . t- r, í

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il decreto impugnato dev'essere annullato senza rinvio, dovendosi rilevare il vizio dipendente dall'insussistenza del potere del Presidente del Tribunale di sorveglianza di dichiarare inammissibile l'impugnazione.

2. Nel caso in esame, si verte in un'ipotesi di riabilitazione ex artt. 178 e ss. cod. pen. Per il relativo procedimento rileva la disposizione di cui all'art. 678, comma 1 -bis, cod. proc. pen. che stabilisce che il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della sennidetenzione e della libertà controllata, e il Tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 146 del codice penale, procedono a norma dell'articolo 667, comma 4 cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, avverso la quale possono proporre opposizione, davanti allo stesso giudice, il pubblico ministero, l'interessato e il difensore, in tal caso procedendosi ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. Pertanto, il procedimento si compone di una struttura bifasica: è prevista una prima fase nella quale il giudice provvede senza formalità e una fase successiva, ed eventuale, nella quale lo stesso giudice, a seguito di opposizione, procede a norma dell'art. 666 cod. proc. pen. che, a sua volta, disciplina il procedimento di esecuzione che, ordinariamente, prevede lo svolgimento di un'udienza in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, salvo che la richiesta appaia a prima lettura manifestamente infondata - in quanto proposta in difetto delle condizioni di legge o in quanto mera riproposizione di altra analoga istanza già rigettata - nel qual caso il provvedimento deve essere emesso senza formalità di procedura, ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

Contro il provvedimento emesso a seguito dell'udienza camerale, o contro il provvedimento di inammissibilità emesso de plano ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non è prevista l'opposizione allo stesso giudice (Sez. 1, n. 6378 del 11/12/2023, dep. 2024, B., n.m.) è ammesso quale unico mezzo di impugnazione il ricorso per cassazione. È stato poi recentemente affermato da questa Corte il principio per cui «In tema di procedimento di esecuzione, nelle materie elencate dagli artt. 667 e 676 cod. proc. pen., per le quali è previsto il rito speciale di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., 3 b25 l'ordinanza adottata, "de plano" e senza formalità di procedura, è impugnabile mediante opposizione dinanzi allo stesso giudice che l'ha emessa non solo quando decide nel merito, ma anche quando dichiara l'istanza inammissibile, non trovando applicazione la diversa disciplina generale dettata dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l'impugnazione con ricorso per cassazione della declaratoria di inammissibilità» (Sez. 1, n. 12233 del 26/02/2025, Petrazzuolo, Rv. 288563 - 01).

Il principio ricavabile da detta pronuncia, per cui le due tipologie di procedimento, ordinario e c.d. bifasico, sono distinte, non si sovrappongono e non possono, pertanto, confondersi in una sorta di procedimento ibrido, deve certamente trovare applicazione anche nella materia della sorveglianza, con la conseguenza che, nelle materie disciplinate dall'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., per le quali è previsto il rito speciale ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., non trova applicazione la disciplina generale dettata dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., e l'ordinanza adottata de plano, senza formalità è impugnabile mediante opposizione dinanzi allo stesso giudice che l'ha emessa (ovvero, il magistrato di sorveglianza nelle materie elencate nella prima parte dell'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., ed il Tribunale di sorveglianza, nelle materie specificate nella seconda parte della medesima norma), non solo quando decide nel merito, ma anche quando dichiara l'istanza inammissibile.

3. Chiarito il contesto normativo entro il quale deve essere scrutinato il caso in esame, va osservato come la peculiarità del caso di specie riposi sulla circostanza che ad emettere il provvedimento de plano di inammissibilità della richiesta di riabilitazione proposta nell'interesse di Maria Victoria Gonzales Echevarria non è stato il Giudice competente a decidere nel merito, ovvero il Tribunale di sorveglianza bensì il Presidente del Tribunale di sorveglianza. L'adozione del provvedimento di inammissibilità ha quindi comportato il mancato rispetto dello schema procedimentale di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., richiamato per la materia in esame dall'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. (prima fase de plano davanti al Tribunale di sorveglianza e seconda fase, dell'opposizione, in camera di consiglio, davanti allo stesso Tribunale), e ha integrato un'applicazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. al di fuori dei casi consentiti.

Come ricordato in premessa, infatti, ai sensi dell'art. 678 comma 1 bis cod. proc. pen., il Tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 146 del codice penale, procede a norma dell'articolo 667, comma 4 cod. proc. pen.In tali materie, pertanto, qualora il provvedimento di inammissibilità sia stato adottato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, anziché rispettivamente dal Tribunale in composizione collegiale, si verifica una violazione delle norme sulla costituzione dell'organo giudicante.

A ciò consegue l'impossibilità da parte di questa Corte, di operare, come richiesto dal Procuratore generale in seno alla sua requisitoria, la riqualificazione del ricorso in cassazione in opposizione, ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen., che presuppone l'identità dell'organo giudicante che ha emesso il provvedimento di inammissibilità, e quello cui deve essere rivolta l'opposizione. Deve quindi ritenersi corretta la qualificazione come ricorso per cassazione dell'atto di impugnazione proposto nell'interesse di Maria Victoria Gonzales Echevarria, trattandosi del corretto rimedio esperito avverso un decreto di inammissibilità emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, fuori dai casi consentiti.

4. In conclusione, il provvedimento impugnato è viziato e deve essere annullato senza rinvio, e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Milano, perché provveda sull'istanza proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. P. Q. M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunal