Cassation court annuls probation revocation due to incomplete factual findings on damage compensation justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Lucca Tribunal's order revoking Khazar Nabil's suspended sentence. The defendant argued procedural errors and violations of the principle against double jeopardy, noting prior proceedings where he claimed impossibility to pay. The court ruled that the lower tribunal failed to consider evidence of absolute impossibility from earlier hearings, violating the requirement to base revocation on complete factual knowledge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666 comma 5 cod.proc.pen.; The revocation of a suspended sentence conditioned on damage compensation requires the executing judge to verify the absolute impossibility of payment; a prior finding of such impossibility precludes revocation absent new contested evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente Sul ricorso proposto da: Khazar Nabil nato in MAROCCO il 13/01/1983 avverso l'ordinanza del 07/07/2025 del TRIBUNALE di Lucca vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Luigi Giordano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 7 luglio 2025 il Tribunale di Lucca – quale giudice della esecuzione – ha disposto, nei confronti di Khazar Nabil, la revoca della pena sospesa concessa con sentenza del Tribunale di Palermo (irrevocabile in data 4 giugno 2021). In motivazione si afferma che Khazar «non ha fornito alcuna giustificazione in ordine al mancato risarcimento del danno» cui era subordinata la sospensione condizionale.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge - Khazar Nabil. Il ricorso è affidato a tre motivi. Al primo motivo si deduce vizio del procedimento per mancato avviso della udienza camerale al difensore di fiducia, nominato in data 18 giugno 2025. Al secondo motivo si deduce violazione del principio del ne bis idem. Si rappresenta, sul punto, che la vicenda esecutiva è stata già oggetto di valutazione da parte della Corte di Appello di Palermo in data 23 gennaio 2024. Dal verbale di udienza – che si produce – emerge che il condannato aveva fornito giustificazioni circa il mancato adempimento e il P.M. aveva espressamente rinunziato alla domanda di revoca. Al terzo motivo si deduce, in ogni caso, vizio di motivazione in riferimento alla omessa valutazione delle giustificazioni addotte dal Khazar già innanzi la Corte di Appello di Palermo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, al secondo e al terzo motivo, per le ragioni che seguono.
2. Quanto al primo motivo, lo stesso è infondato. Dagli atti risulta che al momento della fissazione di udienza (17 giugno 2025) non era intervenuta la nomina difensiva fiduciaria, che è del giorno seguente. Per costante indirizzo interpretativo di questa Corte, risalente a Sez. U n. 24630 del 26.03.2015, Rv 263600 – 01, l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria. Non vi è pertanto alcun vizio del procedimento.
3. Quanto al secondo e al terzo motivo, gli stessi vanno trattati congiuntamente. In effetti, alla base della odierna decisione vi è una incompletezza cognitiva, posto che il Tribunale di Lucca non ha tenuto conto:
a) dell’esistenza di una precedente procedura esecutiva sul medesimo oggetto, fermo restando che non può parlarsi di giudicato in senso proprio;
b) della esistenza di una audizione operata, in detta procedura, da personale della Questura che ebbe a raccogliere le dichiarazioni del condannato circa il mancato adempimento (tese a rappresentare l’assoluta impossidenza). Ciò posto, da un lato la incompletezza cognitiva rende non conforme al contenuto degli atti la affermazione, contenuta nel provvedimento oggi impugnato, secondo cui Khazar «non ha fornito alcuna giustificazione in ordine al mancato risarcimento del danno», dall’altro la esistenza di una precedente procedura – basata sulla non contestata impossidenza – avrebbe dovuto determinare l’acquisizione – anche ai sensi dell’art. 666 comma 5 cod.proc.pen. - di nuovi elementi di conoscenza, anche correlati al decorso del tempo.
Ciò perché per costante indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni, l'assoluta impossibilità di adempiere, accertata dal giudice della esecuzione, impedisce la revoca del beneficio (v. Sez. I n. 43905 del 14.10.2013, Rv 257587 – 01 e succ. conformi). Va pertanto disposto l’annullamento con rinvio della decisione impugnata, come da dispositivo. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo gi