Cassation court annuls probation order due to failure to notify defense counsel of hearing date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation annulled the Messina probation tribunal's order rejecting a request for community service or home detention. The appellant argued the tribunal ignored his foreign residence and failed to notify his defense counsel of the hearing, despite his election of domicile in Italy. The court ruled that because the notice was sent to the elected address and remained unopened, the legal requirement to serve the defense counsel was not met, making the order procedurally flawed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 1 lett. c cod. proc. pen.; Art. 161 comma 4 cod. proc. pen.; Art. 677 comma 2 bis cod. proc. pen.: In probation proceedings, failure to notify the defense counsel of the hearing date constitutes a procedural error warranting annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6224/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 3800/2025* * CC 19/12/2025* * MONACO * 29630/2025* * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * il 22/02/1986avverso l ordinanza del 25/06/2025 del * * di Messinaudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale * *RITENUTO IN FATTO1.
Con l ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Messina in data 25giugno 2025 ha respinto la richiesta della misura dell affidamento in prova al servizio socialee di detenzione domiciliare avanzata nell interesse di * *2. Avverso l ordinanza ha proposto ricorso per cassazione * * per il tramitedel difensore di fiducia avv.to * * deducendo due motivi di ricorso.2.1.Con il primo motivo il ricorrente deduce ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. c cod.proc. pen. la violazione dell art. 666 comma 3 cod. proc. pen. per non essergli statonotificato l avviso di fissazione dell udienza camerale nella quale è stata esaminata l istanzanonostante la sua partecipazione attiva al procedimento di sorveglianza.Secondo la difesa il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell elezione di domicilioeffettuata dal ricorrente né della sua effettiva residenza all estero rigettando l istanza sullabase del ritenuto stato di latitanza dal 2021 sebbene nella medesima il difensore avesseindicato che l interessato si trovava in *La difesa osserva inoltre che il domicilio eletto e il luogo di residenza erano noti alTribunale come risultante dalla documentazione depositata il 17 luglio 2024.Si evidenzia anche che il ricorrente era stato contattato dall assistente sociale dell *di Catania che aveva fissato un colloquio telematico per settembre 2025 nonostante ciò ilTribunale ha deciso senza attendere la relativa relazione.In ogni caso la difesa sottolinea che il rilascio della procura speciale dimostra che ilcondannato era a conoscenza del procedimento e intendeva parteciparvi rendendo ancorpiù ingiustificata la mancata notifica dell avviso di udienza.2.2.
Con il secondo motivo proposto ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. e cod. proc.pen. il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione con cui il Tribunale hadichiarato l istanza inammissibile e comunque l ha rigettata ritenendola generica e propostain carenza di interesse rilevando altresì la mancata prova della residenza.A tale riguardo la difesa osserva che la documentazione depositata il 17 luglio 2024 —certificazione di residenza in Germania contratto di affitto e contratto di lavoro unitamenteall ulteriore documentazione presentata successivamente — rinnovo del contratto di lavoro equattro buste paga del 2025 — dimostrerebbe la piena affidabilità del condannato nonconfigurandosi alcun impedimento normativo all esecuzione all estero della misura richiesta.Si deduce poi che il Tribunale abbia erroneamente e immotivatamente ritenutoirrilevante la dichiarazione delle persone offese con la quale esse hanno affermato di nonavere più nulla a pretendere dal ricorrente non richiedendosi per legge alcunaautenticazione formale in ogni caso il Tribunale avrebbe potuto rinviare l udienza edeffettuare le verifiche ritenute opportune.3.
Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale * * ha chiesto ilrigetto del ricorso.4. In data 16 dicembre 2025 e quindi fuori termine il difensore ha depositato unamemoria.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Va preliminarmente ricordato che in tema di impugnazioni allorché sia dedottomediante ricorso per cassazione un error in procedendo ai sensi dell art. 606 comma 1lett. c cod. proc. pen. la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e per risolvere larelativa questione può accedere all esame diretto degli atti processuali che resta inveceprecluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e delcitato articolo quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità dellamotivazione. * U n. 42792 del 31/10/2001 * * 220092 01 .3.
Tanto premesso deve rilevarsi che dagli atti emerge l elezione di domicilio delricorrente in Italia ai sensi e agli effetti dell art. 677 comma 2 bis cod. proc. pen. in* con indicazione di un indirizzo in relazione al quale il Tribunale hacorrettamente e conseguentemente inviato l avviso di udienza con notifica però rimasta“inevasa” come attestato nell annotazione dei * di posto verificata l irreperibilità del condannato nel domicilio dichiarato con l istanza lanotifica del provvedimento di fissazione dell udienza presso il difensore andava effettuata anorma dell art. 161 comma 4 cod. proc. pen. atteso che l art. 677 comma 2 bis cod. proc.pen. prevede che al procedimento avente ad oggetto l applicazione della misura alternativaalla detenzione si applicano le disposizioni previste dall art. 161 cod. proc. pen. e dunquenel caso di inidoneità insufficienza o mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio lenotificazioni devono essere eseguite mediante consegna al difensore.Nel caso di specie non risulta che l avviso di fissazione dell udienza camerale sia statonotificato al difensore.4.
Alla luce di quanto esposto assorbito l ulteriore motivo di ricorso il provvedimentoimpugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianzadi *CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6224/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 3800/2025* * CC 19/12/2025* * MONACO * 29630/2025* * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * il 22/02/1986avverso l ordinanza del 25/06/2025 del * * di Messinaudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale * *RITENUTO IN FATTO1.
Con l ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Messina in data 25giugno 2025 ha respinto la richiesta della misura dell affidamento in prova al servizio socialee di detenzione domiciliare avanzata nell interesse di * *2. Avverso l ordinanza ha proposto ricorso per cassazione * * per il tramitedel difensore di fiducia avv.to * * deducendo due motivi di ricorso.2.1.Con il primo motivo il ricorrente deduce ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. c cod.proc. pen. la violazione dell art. 666 comma 3 cod. proc. pen. per non essergli statonotificato l avviso di fissazione dell udienza camerale nella quale è stata esaminata l istanzanonostante la sua partecipazione attiva al procedimento di sorveglianza.Secondo la difesa il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell elezione di domicilioeffettuata dal ricorrente né della sua effettiva residenza all estero rigettando l istanza sullabase del ritenuto stato di latitanza dal 2021 sebbene nella medesima il difensore avesseindicato che l interessato si trovava in *La difesa osserva inoltre che il domicilio eletto e il luogo di residenza erano noti alTribunale come risultante dalla documentazione depositata il 17 luglio 2024.Si evidenzia anche che il ricorrente era stato contattato dall assistente sociale dell *di Catania che aveva fissato un colloquio telematico per settembre 2025 nonostante ciò ilTribunale ha deciso senza attendere la relativa relazione.In ogni caso la difesa sottolinea che il rilascio della procura speciale dimostra che ilcondannato era a conoscenza del procedimento e intendeva parteciparvi rendendo ancorpiù ingiustificata la mancata notifica dell avviso di udienza.2.2.
Con il secondo motivo proposto ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. e cod. proc.pen. il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione con cui il Tribunale hadichiarato l istanza inammissibile e comunque l ha rigettata ritenendola generica e propostain carenza di interesse rilevando altresì la mancata prova della residenza.A tale riguardo la difesa osserva che la documentazione depositata il 17 luglio 2024 —certificazione di residenza in Germania contratto di affitto e contratto di lavoro unitamenteall ulteriore documentazione presentata successivamente — rinnovo del contratto di lavoro equattro buste paga del 2025 — dimostrerebbe la piena affidabilità del condannato nonconfigurandosi alcun impedimento normativo all esecuzione all estero della misura richiesta.Si deduce poi che il Tribunale abbia erroneamente e immotivatamente ritenutoirrilevante la dichiarazione delle persone offese con la quale esse hanno affermato di nonavere più nulla a pretendere dal ricorrente non richiedendosi per legge alcunaautenticazione formale in ogni caso il Tribunale avrebbe potuto rinviare l udienza edeffettuare le verifiche ritenute opportune.3.
Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale * * ha chiesto ilrigetto del ricorso.4. In data 16 dicembre 2025 e quindi fuori termine il difensore ha depositato unamemoria.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Va preliminarmente ricordato che in tema di impugnazioni allorché sia dedottomediante ricorso per cassazione un error in procedendo ai sensi dell art. 606 comma 1lett. c cod. proc. pen. la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e per risolvere larelativa questione può accedere all esame diretto degli atti processuali che resta inveceprecluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e delcitato articolo quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità dellamotivazione. * U n. 42792 del 31/10/2001 * * 220092 01 .3.
Tanto premesso deve rilevarsi che dagli atti emerge l elezione di domicilio delricorrente in Italia ai sensi e agli effetti dell art. 677 comma 2 bis cod. proc. pen. in* con indicazione di un indirizzo in relazione al quale il Tribunale hacorrettamente e conseguentemente inviato l avviso di udienza con notifica però rimasta“inevasa” come attestato nell annotazione dei * di posto verificata l irreperibilità del condannato nel domicilio dichiarato con l istanza lanotifica del provvedimento di fissazione dell udienza presso il difensore andava effettuata anorma dell art. 161 comma 4 cod. proc. pen. atteso che l art. 677 comma 2 bis cod. proc.pen. prevede che al procedimento avente ad oggetto l applicazione della misura alternativaalla detenzione si applicano le disposizioni previste dall art. 161 cod. proc. pen. e dunquenel caso di inidoneità insufficienza o mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio lenotificazioni devono essere eseguite mediante consegna al difensore.Nel caso di specie non risulta che l avviso di fissazione dell udienza camerale sia statonotificato al difensore.4.
Alla luce di quanto esposto assorbito l ulteriore motivo di ricorso il provvedimentoimpugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianzadi * *Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per il giudizio al Tribunale di sorveglianza di*Così è deciso 19/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DE *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per il giudizio al Tribunale di sorveglianza di*Così è deciso 19/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DE *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E *