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Sentenza — n. 6217/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court rules first-instance court retains execution jurisdiction after appellate partial sentence reduction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6217/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Appeal of Bari raised a negative competence conflict regarding execution jurisdiction over a partially depenalized sentence, remitting the matter to the Supreme Court. The Supreme Court held that the appellate judgment merely applied statutory mitigation rules without altering the substantive decision of the first-instance court. Consequently, the Court affirmed that execution jurisdiction remains with the original first-instance court under Article 665 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 665, comma 2, cod. proc. pen.; When an appellate judgment merely grants statutory mitigation or conditional suspension without substantively altering the first-instance decision, execution jurisdiction remains with the first-instance court.

Parole chiave

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competence conflict execution jurisdiction partial sentence reduction appellate review first instance court modifica della sentenza revisione in materia penale risoluzione del conflitto di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 28, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Art. 30, cod. proc. pen.
Art. 611, comma 1-bis, seconda proposizione, lett. a), cod. proc. pen.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, seconda proposizione, lett. a), cod. proc. pen.
Art. 665, comma 2, cod. proc. pen.
Il Tribunale aveva ritenuto che la riforma operata dalla sentenza di appello avesse carattere strutturale, onde la competenza sarebbe dovuta appartenere, ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., al giudice di secondo grado.
art. 133 cod. pen
L’ambito di decisione del giudice di appello, in tali casi, si riduce ad una mera valutazione prognostica favorevole sulla condotta del reo successiva al processo, valutazione alimentata dalle medesime e sole circostanze, descritte nell’art. 133 cod. pen., che incidono sulla determinazione della pena.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 34030 del 01/10/2020, confl. comp. in proc. Intesa San Paolo s.p.a.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Giacomo Rocchi - Presidente - Sent. n. sez. 158/2026 Francesco Centofanti - Relatore - CC – 16/01/2026 Vincenzo Galati R.G.N. 31649/2025 Marco Maria Monaco Antonino Francesco Genovese ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dalla Corte di appello di Bari nei confronti del Tribunale di Trani con ordinanza del 16/09/2025 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Trani;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bari – ritenendosi funzionalmente incompetente a definire l’incidente di esecuzione proposto dal condannato Francesco Damato, avente ad oggetto la rideterminazione, a seguito di parziale depenalizzazione, della pena inflittagli con sentenza emessa in data 31 ottobre 2011 dal Tribunale di Trani, parzialmente riformata in appello mediante la concessione dei doppi benefici di legge – ha sollevato conflitto negativo di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 6217/2026 Roma, lì, 16/02/2026 competenza nei confronti del medesimo Tribunale, in precedenza dichiaratasi incompetente a provvedere, ed ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen.

Il Tribunale aveva ritenuto che la riforma operata dalla sentenza di appello avesse carattere strutturale, onde la competenza sarebbe dovuta appartenere, ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., al giudice di secondo grado. Tale conclusione è contrastata dal giudice rimettente, sul presupposto che la riforma di cui trattasi non abbia contenuto sostanziale e sia inidonea ad incidere sull’individuazione del giudice dell’esecuzione competente.

2. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, seconda proposizione, lett. a), cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di provvedere sull’istanza formulata dal condannato consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.

2. Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza del Tribunale di Trani, che per primo l’ha declinata. Invero, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 34030 del 01/10/2020, confl. comp. in proc. Intesa San Paolo s.p.a.), cui il Collegio intende dare continuità, nel caso in cui il giudizio di appello abbia meramente condotto alla concessione della sospensione condizionale o della non menzione della condanna nel certificato penale, la competenza in executivis appartiene, ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., al giudice di primo grado.

L’ambito di decisione del giudice di appello, in tali casi, si riduce ad una mera valutazione prognostica favorevole sulla condotta del reo successiva al processo, valutazione alimentata dalle medesime e sole circostanze, descritte nell’art. 133 cod. pen., che incidono sulla determinazione della pena. Non si è di fronte, pertanto, ad una variazione sostanziale della decisione di primo grado, e ciò esclude che una simile statuizione possa determinare l’effetto di traslare la competenza esecutiva in capo al giudice di appello, posto che l’art. 665, comma 2, cit., mantiene ferma la competenza esecutiva del primo giudice se il provvedimento oggetto dell’incidente di esecuzione, tra l’altro, è stato riformato soltanto in relazione alla pena.

3. Il Tribunale di Trani deve essere designato quale giudice competente, in applicazione dei principi suesposti. Segue l’immediata trasmissione degli atti a tale Ufficio giudiziario per l’ulteriore corso. P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Trani, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 16/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Giacomo Rocchi