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Sentenza — n. 6213/2026 — snpen Generato dall'IA

Court rejects appeal against dismissal of prosecution for minor border crossing violation due to low gravity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6213/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Public Prosecutor's appeal regarding the dismissal of criminal charges for a minor border crossing violation. The lower court found the defendant's conduct occasional and of low gravity because he was caught without prior criminal history and used crude methods to re-enter Italy. The appellate court upheld this decision, ruling that the trial judge correctly applied Article 131-bis of the Penal Code by weighing the specific circumstances of the offense.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The court may dismiss prosecution for a minor offense if the conduct is occasional and lacks social danger, provided the lower court's reasoning logically connects the specific facts to the statutory exclusion of punishability.

Parole chiave

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Art. 131-bis Penal Code occasional conduct low gravity offense border crossing violation dismissal of prosecution social danger assessment criminal appeal rejection

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, denunciando la violazione di legge, con riferimento all’art. 131-bis cod. pen., e il difetto della motivazione, anche per apparenza, in relazione alla causa di non punibilità.
art. 131-bis cod. pen
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, denunciando la violazione di legge, con riferimento all’art. 131-bis cod. pen., e il difetto della motivazione, anche per apparenza, in relazione alla causa di non punibilità.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020, Rv. 280397
"tempo silente", può assumere rilevanza, sotto il citato profilo della occasionalità della condotta, nella complessiva ed unitaria valutazione di tenuità del fatto svolta alla stregua delle circostanze della fattispecie concreta (Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020, Rv. 280397).

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Testo completo

TO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, denunciando la violazione di legge, con riferimento all’art. 131-bis cod. pen., e il difetto della motivazione, anche per apparenza, in relazione alla causa di non punibilità.

3. Il ricorso è infondato.

31. Il Tribunale ha fatto riferimento all’occasionalità della condotta, desunta dall’assenza di precedenti penali, e alla contenuta gravità della medesima, giacché eseguita con modalità “piuttosto grossolane”, in ragione della circostanza che l'imputato è stato colto al valico di frontiera mentre si trovava regolarmente a bordo del treno partito dalla Francia. 3.2. Ai fini della applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., certamente rileva quale elemento suscettibile di positiva valutazione l’occasionalità della condotta, giacché persino il decorso di un lasso temporale rispetto ai precedenti reati commessi, il cd. "tempo silente", può assumere rilevanza, sotto il citato profilo della occasionalità della condotta, nella complessiva ed unitaria valutazione di tenuità del fatto svolta alla stregua delle circostanze della fattispecie concreta (Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020, Rv. 280397). 3.3.

Il Tribunale non ha omesso di considerare l’entità del fatto alla luce delle concrete circostanze. In tale contesto, la formula utilizzata per desumere l’esistenza delle caratteristiche di tenuità della condotta è comunque tale da consentire di ricostruire l’iter logico seguito, posto che il riferimento alle “modalità piuttosto grossolane” è chiaramente riferibile al fatto che l’imputato non ha usato particolari stratagemmi o “accortezze”, indicative di una personalità non rassicurante sotto il profilo della pericolosità sociale, per fare reingresso nel territorio nazionale. 3.4.

Ne deriva che la soluzione prescelta non è sindacabile in questa sede: la decisione non è affetta da vizi di inosservanza della legge penale o motivazionali rilevabili in sede di legittimità. P.Q.M Rigetta il ricorso. Così è de