Italian Court rules Salerno Tribunal has jurisdiction over false citizenship income declaration case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione resolved a positive competence conflict between the Salerno and Rovigo Tribunals regarding Vasile Luci's criminal case. Salerno argued jurisdiction based on the location of the false declaration and the advanced procedural stage of its proceedings, while Rovigo remained silent. The court affirmed Salerno's jurisdiction because the crime was consummated in Pagani where the declaration was made and because Salerno's trial was in a more advanced phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 d.l. 28 gennaio 2019 n. 4; Art. 8 d.l. 4 maggio 2023 n. 48: Competence belongs to the tribunal where the false declaration was made to obtain the benefit or where the more advanced proceeding is pending.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE di SALERNOcon l'ordinanza del 09/10/2025 del TRIBUNALE di SALERNOavverso GUP del TRIBUNALE di ROVIGO Nel procedimento a carico di VASILE Luci nato in ROMANIA il 08/03/1977 Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo VIOLA che ha concluso per la competenza del Tribunale di Salerno; dato avviso alle parti;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Salerno, con ordinanza in data 9 ottobre 2025, ha sollevato conflitto positivo di competenza con il Tribunale di Rovigo in relazione all'imputazione mossa innanzi a sé nei confronti di VASILE Luci, imputato del reato previsto e punito dall'articolo 7 decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019, in relazione alla medesima accusa pendente innanzi al Tribunale di Rovigo nel procedimento n. 619/2022 RGNR. Il Tribunale di Salerno ha rilevato, in particolare, che in entrambi i procedimenti è contestato all'imputato di avere violato l'indicata norma per avere dichiarato falsamente di essere residente in Italia allo scopo di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza (fatti accertati in entrambi i casi il 16 ottobre 2020; quello pendente innanzi al Tribunale di Salerno risulta commesso in Pagani ove VASILE, contrariamente al vero, aveva dichiarato di risiedere; quello pendente innanzi al Tribunale di Rovigo risulta commesso in Adria ove venivano svolti gli accertamenti da parte della polizia giudiziaria con riguardo alla dichiarata residenza in Villanova Marchesana, che risulta acquisita soltanto dal 20 maggio 2021 a seguito di immigrazione dall’estero).
2. Il Tribunale di Rovigo, altra autorità in conflitto, non ha fatto pervenire osservazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La competenza spetta al Tribunale di Salerno.
2. Va premesso che la fattispecie incriminatrice dell'articolo 7 decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, pur formalmente abrogata a partire dal 1 gennaio 2024 a opera dell'art. 1, comma 318, legge n. 197 del 2022, resta penalmente sanzionata in forza dell'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha introdotto, senza soluzione di continuità ex art. 2, comma terzo, cod. pen., una fattispecie del tutto sovrapponibile e riferita al reddito di inclusione in sostituzione di quello di cittadinanza (cfr.
Sez. 3, n. 39155 del 24/09/2024, Manco, Rv. 286951 – 01). Va, inoltre, ricordato che, in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, il disposto dell'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sanziona penalmente la non rispondenza al vero delle dichiarazioni del richiedente riguardanti la propria precedente residenza e si consuma quando la detta dichiarazione falsa è prodotta all’autorità amministrativa preposta all’erogazione del beneficio. 2.1.
Come risulta dagli atti versati nel fascicolo processuale, ai quali si richiama correttamente l’autorità che ha proposto il conflitto, la domanda delbeneficio è stata presentata in data 16 ottobre 2020 per il tramite del patronato di Salerno e poi acquisita dall’INPS, mentre non risulta che nessuna altra condotta sia stata attuata, quanto alla falsa dichiarazione, nel circondario di Rovigo. Da ciò si desume, anzitutto, il luogo di consumazione, il quale determina la competenza del Tribunale di Salerno.
3. In ogni caso, la competenza appartiene al Tribunale di Salerno anche sotto un diverso concorrente profilo. 3.1. Si è da tempo chiarito che «nel caso di procedimenti pendenti in fasi diverse contro lo stesso imputato per lo stesso fatto-reato, la competenza spetta al giudice del procedimento che si trova nella fase più avanzata, stante il principio dell'impossibilità giuridica di regressione del processo ad una fase precedente, salvo i casi eccezionali di annullamento” (Sez. 1, n. 32707 del 20/10/2020, Rv. 279895; conf. n. 1299 del 1989, Rv. 181325 e n. 91 del 1985, Rv. 169547). Non è infatti contestato che il procedimento innanzi al Tribunale di Salerno sia in fase più avanzata. P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Saler