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Sentenza — n. 6204/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal court sentence for improper conversion of prison term to fine due to ignored ISEE evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6204/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Bari Court of Appeal's decision regarding the conversion of a prison sentence into a fine. The appellant argued that the appellate court failed to consider his submitted ISEE certificate regarding his economic conditions. The court found this constituted a 'travisamento della prova' (distortion of evidence) because the document was timely filed and ignored by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 56-quater legge 24 novembre 1981 n. 689; Art. 545-bis cod. proc. pen.: The Court of Cassation must independently verify the correctness of a lower court's decision on procedural grounds, disregarding the lower court's reasoning if the decision is based on a distortion or omission of available evidence.

Parole chiave

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conversione pena detentiva ISEE certificato reddito travisamento della prova omissione motivazione annullamento sentenza rito penale ragguaglio pena pecuniaria sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 56-quater legge 24 novembre 1981 n. 689
Art. 545-bis cod. proc. pen.
Art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen.
Oscar Albergo, deducendo due motivi - tra loro formalmente distinti, ma derivanti da una comune matrice - a mezzo dei quali lamenta violazione ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Oscar Albergo, deducendo due motivi - tra loro formalmente distinti, ma derivanti da una comune matrice - a mezzo dei quali lamenta violazione ex art. 606 comma 1 lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi
220092; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv.
Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, Monagheddu
275636 – 01; Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, Monagheddu, Rv.
Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid
Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv.
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: LOMBARDI GERARDO MARIO nato a BARI il 07/03/1994 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari – decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza del 19/06/2024, relativamente al processo a carico di Gerardo Mario Lombardi, imputato del reato di cui all’art. 2 legge 02 ottobre 1967 n. 895, così riqualificata, all’esito del giudizio di primo grado, l’originaria imputazione – ha sostituito la pena detentiva di mesi quattro di reclusione, inflittagli dal Tribunale di Bari in composizione monocratica con sentenza del 26/09/2016, unitamente alla pena pecuniaria di euro centoventi di multa, con la pena pecuniaria di euro quindicimila.

L’annullamento con rinvio disposto dalla Quinta Sezione di questa Corte, infatti, riguardava esclusivamente la possibilità di applicare la pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva, nei confronti del soggetto, già condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro centoventi di multa; la Corte di appello di Bari, dunque, ha sostituito la pena della reclusione con quella della multa, computando il criterio di conversione della pena detentiva in euro centoventicinque per ciascun giorno di pena detentiva.

2. Ricorre per cassazione Gerardo Mario Lombardi, con atto a firma dell’avv. Oscar Albergo, deducendo due motivi - tra loro formalmente distinti, ma derivanti da una comune matrice - a mezzo dei quali lamenta violazione ex art. 606 comma 1 lett.

b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56-quater legge 24 novembre 1981 n. 689 e 545-bis cod. proc. pen., in punto di individuazione dei termini di ragguaglio della pena detentiva, con riferimento alle condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare, nonché violazione ex art. 606 comma 1 lett.

e) cod. proc. pen., con riferimento ai medesimi articoli. In sintesi, sostiene la difesa di aver allegato, alla memoria inoltrata tramite pec il 20/01/2025, attestazione ISEE in merito alle condizioni dell’imputato e la valutazione di tale documentazione sarebbe stata trascurata dalla Corte territoriale; quest’ultima, inoltre, avrebbe omesso ogni motivazione, quanto alla non utilizzabilità della sopra detta certificazione. In vista dell’odierna udienza, la difesa ha anche depositato memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. La documentazione della quale il difensore lamenta l’omessa consultazione è stata trasmessa telematicamente alla competente Cancelleria, unitamente all’atto di nomina quale difensore di fiducia, in data successiva, rispetto all’emissione della sentenza impugnata. La doglianza, inoltre, è generica, in quanto non fornisce indicazioni specifiche e concrete, circa una eventuale sproporzione riscontrabile, tra la sanzione sostitutiva pecuniaria disposta dalla Corte e le condizioni economiche del soggetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Come chiarito in parte espositiva, la doglianza difensiva - sebbene posta sotto plurimi angoli prospettici - attiene sempre alle modalità di ragguaglio della pena detentiva, adottate in sede di conversione della pena detentiva in pecuniaria; secondo la difesa, infatti, non sarebbe stata presa in considerazione, dalla Corte territoriale, la documentazione ISEE regolarmente trasmessa. 2.1 È anzitutto noto l’insegnamento della Corte di cassazione, che ha ripetutamente chiarito come, allorquando venga posta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, deducendosi quindi un "error in procedendo", questo è giudice dei presupposti della decisione contestata, sulla quale esplica il proprio controllo, quale che sia il ragionamento seguito dal giudice di merito per giustificarla e quale che sia l’apparato motivazione esibito.

Deriva da ciò che questa Corte - in presenza di una doglianza di carattere processuale - può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e così, ove necessario anche accedendo agli atti, è tenuta a valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, pure laddove essa non appaia correttamente giustificata, ovvero giustificata solo in un secondo momento (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636 – 01; Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, Monagheddu, Rv. 273311;

Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304). 2.2. La verifica dell’incarto processuale, nella concreta fattispecie, dimostra come la sopra menzionata certificazione sia stata trasmessa tempestivamente, ossia in uno alla memoria difensiva inoltrata nell’imminenza dell’udienza camerale tenutasi dinanzi alla Corte territoriale e, poi, conclusasi con l’emissione della avversata decisione. Nel fascicolo è presente, infatti, la ricevuta della pec inviata il 20/01/2025; la memoria risulta trasmessa unitamente a questa e, in allegato, figura l’attestazione ISEE. 2.3.

Si è concretizzato, pertanto, il vizio cd. di "travisamento della prova”; tale patologia della decisione giudiziaria, come noto, rientra fra i casi di distonia dell’apparato motivazionale, rispetto al patrimonio conoscitivo processuale disponibile. Nel caso di specie, in particolare, tale vizio si è realizzato nella forma del cd. travisamento per omissione, consistente nella mancata considerazione di una prova potenzialmente decisiva: si è ritenuto non esser stata fornita alcuna informazione, in ordine alle condizioni economiche e di vita dell’interessato e del suo nucleo familiare, laddove invece informazioni in merito – ferma ovviamente restando la piena libertà nell’apprezzamento - erano state comunque condotte all’attenzione della Corte territoriale.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento della impugnata, relativamente al criterio di ragguaglio tra la pena detentiva e quella sostitutiva pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio, sul punto specifico, ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata relativamente al criterio di ragguaglio tra la pena detentiva e quella sostitutiva pecuniaria, con rinvi