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Sentenza — n. 6199/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6199/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6199/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato - e quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso vada in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso).

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. pen, art. 625-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 6199/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Per costante giurisprudenza di legittimità, anche il ricorso presentato a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen. deve sottostare ai medesimi requisiti formali previsti in via generale e, pertanto, non può essere sottoscritto esclusivamente dall’interessato, necessitando invece sempre dell’assistenza tecnica di un difensore abilitato (si veda Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039 – 01).

Parole chiave

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ricorso straordinario per nullità caso di rigore circostanze eccezionali rendita straordinaria senza limite di reddito clausola inabituale autorizzazione eccezionale

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. pen
Saverio Di Blasi ha personalmente proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. pen., avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata dalla Quinta Sezione di questa Corte in data 24/10/2025.
art. 625-bis cod. proc. pen
Per costante giurisprudenza di legittimità, anche il ricorso presentato a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: DI BLASI SAVERIO nato a GELA il 24/09/1961 avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE di CASSAZIONE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

Saverio Di Blasi ha personalmente proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. pen., avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata dalla Quinta Sezione di questa Corte in data 24/10/2025.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato - e quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso vada in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso).

2. Per costante giurisprudenza di legittimità, anche il ricorso presentato a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen. deve sottostare ai medesimi requisiti formali previsti in via generale e, pertanto, non può essere sottoscritto esclusivamente dall’interessato, necessitando invece sempre dell’assistenza tecnica di un difensore abilitato (si veda Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039 – 01).

3. In ragione di ciò, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso,