Sentenza — n. 6142/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, in funzione di Giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza impugnata dichiarava l'inefficacia dell'ordine di esecuzione emesso dal Pubblico ministero in data 14 aprile 2025 nei confronti di Abdel Rahaman Abdel Halin Tarek -condannato con sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Latina in data 24 giugno 2011, confermata dalla Corte di appello di Roma e divenuta irrevocabile in data 15 settembre 2019, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro ottomila di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 12 comma 3 lett. a), b) e d) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 285- per violazione dell'art. 656 comma 5 cod. proc. pen., disponendo l'immediata comunicazione dell'ordinanza al Pubblico ministero al fine della sospensione a norma dell'art. 656 comma 10 cod. proc. pen. per la successiva trasmissione al Tribunale di Sorveglianza per la eventuale applicazione di una delle misure alternative, permanendo la detenzione come previsto dall'art.656 comma 10 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen, art. 656 comma 5 cod. proc. pen, art. 656 comma 10 cod. proc. pen, art. 656 comma 9 cod. proc. pen, art. 273 cod. proc. pen, artt. 656 comma 9 cod. proc. pen; Sentenza — n. 6142/2026 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di assise di appello con l'ordinanza remittente aveva sollevato, in riferimento ai richiamati articoli, questione di legittimità costituzionale «nella parte in cui, inserendo all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 richiamato dall'art. 656 comma 9, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina nel procedimento a carico di: Tarek Abdel Rahaman Abdel Halin, nato Egitto il 25 gennaio 1966 avverso l'ordinanza del 11/09/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARIA ELENA GAMBERINI
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, in funzione di Giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza impugnata dichiarava l'inefficacia dell'ordine di esecuzione emesso dal Pubblico ministero in data 14 aprile 2025 nei confronti di Abdel Rahaman Abdel Halin Tarek -condannato con sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Latina in data 24 giugno 2011, confermata dalla Corte di appello di Roma e divenuta irrevocabile in data 15 settembre 2019, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro ottomila di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 12 comma 3 lett. a), b) e d) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 285- per violazione dell'art. 656 comma 5 cod. proc. pen., disponendo l'immediata comunicazione dell'ordinanza al Pubblico ministero al fine della sospensione a norma dell'art. 656 comma 10 cod. proc. pen. per la successiva trasmissione al Tribunale di Sorveglianza per la eventuale applicazione di una delle misure alternative, permanendo la detenzione come previsto dall'art.656 comma 10 cod. proc. pen.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina deducendo con un unico motivo la violazione di legge, in particolare dell'art. 656 comma 9 cod. proc. pen. e 4 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (art. 273 cod. proc. pen.). Deduce il ricorrente che il delitto di cui all'art. 12 comma 3 lett. a), b) e d) del d.lgs. 286/1998, alla luce del combinato disposto degli artt. 656 comma 9 cod. proc. pen. e 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 alla data di commissione del reato (3 e 4 ottobre 2010) era già ostativo alla concessione del beneficio di cui all'art. 656 comma 5 cod. proc. pen. Evidenzia il ricorrente l'erroneità delle disposizioni ulteriori adottate dal Giudice dell'esecuzione atteso che l'Abdel al momento della notifica dell'ordine di esecuzione non era agli arresti domiciliari, ragione per la quale non potrebbe permanere la detenzione ex art. 656 comma 1 cod. proc. pen.
3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Maria Elena Gamberini ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va premesso che la Corte costituzionale, con sentenza n. 193 del 2020 (G.U. 032 del 05/08/2020), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), convertito, con modificazioni, nella legge 17 aprile 2015, n. 43, sollevate, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dalla Corte di assise d'appello di Brescia con l'ordinanza emessa in data 23 luglio 2019.
La Corte di assise di appello con l'ordinanza remittente aveva sollevato, in riferimento ai richiamati articoli, questione di legittimità costituzionale «nella parte in cui, inserendo all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 richiamato dall'art. 656 comma 9, lett.
a) c.p.p. il reato di cui all'art. 12, commi 1 e 3, D.Igs. 25 luglio 1998 n. 286, non prevede una norma transitoria al fine di evitare l'applicazione retroattiva del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena». Richiamando nella motivazione della sentenza n. 193/2020 il precedente di cui alla sentenza n. 32 del 2020, la Corte costituzionale ha così statuito: "Dal momento che il censurato art. 3-bis, comma 1, del d.l. n. 7 del 2015, come convertito - che ha aggiunto il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di cui all'art. 12, commi 1 e 3, t.u. immigrazione, al novero dei reati di cui all'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. - nulla dispone circa la sua applicabilità alle condanne per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore del decreto- legge stesso, nessun ostacolo si oppone più a che il giudice a quo adotti, rispetto a tali reati, l'unica interpretazione della disposizione censurata compatibile con il principio di legalità della pena di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., così come declinato da questa Corte nella sentenza n. 32 del 2020.
L'art. 3-bis, comma 1, del d.l. n. 7 del 2015 dovrà dunque trovare applicazione ai soli fatti di reato commessi successivamente alla sua entrata in vigore con riferimento alla disciplina del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena prevista dall'art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen.".
3. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, dunque, ha fatto buon governo di tali principi in quanto Abdel Rahaman Abdel Halin Tarek ha commesso il fatto di cui all'ordine di esecuzione che ci occupa in data 3 e 4 ottobre 2010 e, dunque, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 7 del 2015 convertito dalla legge n. 45 del 17 aprile 2015.
4. Consegue, dunque, l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 14