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Sentenza — n. 6140/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against execution judge's refusal to apply continued punishment due to prior exclusion by trial court.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6140/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Milan Tribunal's refusal to apply the rule of continued punishment in the execution phase. The appellant argued that the execution judge should have re-evaluated the case based on new facts regarding drug use and lifestyle, despite the trial court having previously excluded the application of continued punishment. The Court ruled that once the trial judge explicitly excludes the application of continued punishment based on res judicata, the execution judge cannot override this decision with new elements.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The execution judge's application of continued punishment is subsidiary and cannot override an explicit exclusion by the trial judge based on res judicata, as new elements do not supersede the substantive finality of the initial judgment.

Parole chiave

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continued punishment execution phase res judicata preclusive effect inadmissible appeal tossicodipendenza dipendenza da sostanze trattamento residenziale delle dipendenze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
Giova premettere che, a norma dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione può applicare in executivis l'istituto della continuazione ex art.
Art. 81 cod. pen.
pen., per erronea applicazione degli art. 81 cod. pen., 666, 671 e 125 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n.
art. 81 cod. pen
pen., per erronea applicazione degli art. 81 cod. pen., 666, 671 e 125 cod.
art. 76 d.lgs. 159/2011
art. 671 cod. proc. pen
Giova premettere che, a norma dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione può applicare in executivis l'istituto della continuazione ex art.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 16235 del 30/03/2010, Di Firmo
Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, Crescenza
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Coppola Daniele, nato a Saronno il 31 gennaio 1979 avverso l'ordinanza del 23/07/2025 del Tribunale di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PAOLO A.M. FIORE

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, Prima Sezione Penale, dichiarava inammissibile l'istanza proposta da Daniele Coppola per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato giudicato dalla sentenza n. 4072/25 emessa dal Tribunale di Milano in data 7 febbraio 2025 irrevocabile in data 6 maggio 2025 (portata in esecuzione con SIEP 2812/2025) e le contravvenzioni già unite dal vincolo della continuazione con precedente ordinanza n. 1199/2025 emessa dal Giudice dell'esecuzione in data 10/7/2025.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano, l'interessato ha proposto ricorso con l'atto a firma dell'Avv. Salvatore Davide Giulio, deducendo, con un unico articolato motivo, il vizio, ex art. 606 lett. b), c) d e) cod. proc. pen., per erronea applicazione degli art. 81 cod. pen., 666, 671 e 125 cod. proc. pen. per aver dichiarato inammissibile l'istanza depositata dal condannato contravvenendo al principio di diritto secondo cui è consentita al Giudice dell'esecuzione la rivalutazione di un provvedimento reso in sede di cognizione. 2.1. Evidenzia il ricorrente che la preclusione alla cognizione del Giudice dell'esecuzione deve intendersi li,mitata alle questioni di fatto già esaminate dal Giudice di merito e poste a fondamento dell'esclusione dell'istituto della continuazione, restando salvi e ancora sindacabili tutti i fatti sopravvenuti o, comunque, non trattati nel giudizio di merito.

Il ricorrente si sofferma sulle sentenze integrali allegate all'istanza ex art.666 cod. proc. pen. che consentono al Giudice dell'esecuzione di avere contezza dei titoli dei reati per cui il Coppola è stato condannato (art. 10 comma 2 e 3 I. 14/2017 e art. 76 d.lgs. 159/2011), degli anni di commissione delle contravvenzioni (2022-2024), del provvedimento violato dal Coppola (ordinanza del Questore che vieta l'accesso al Coppola a determinate zone del Comune di Milano emessa nel 2022 e rinnovata negli anni a seguire sino alla detenzione), dello stile di vita del condannato (disoccupato, che bivaccava nella stazione della metropolitana ove dormiva e raccoglieva denaro per procurarsi cibo e sostanza stupefacente).

Evidenzia il ricorrente che il Coppola è assiduo assuntore di cocaina ed eroina e che tale circostanza costituisce il collante, unitamente alle particolari disagiate condizioni di vita, di tutte le contravvenzioni emesse dal Coppola all'interno del medesimo disegno criminoso; inoltre, che con ordinanza emessa in data 10 luglio 2025, il Giudice dell'esecuzione, riconoscendo la continuazione, a fronte di un cumulo materiale che applicava al Coppola una pena complessiva di oltre anni tre di arresto, ha determinato la pena continuata a mesi quattro di arresto.

3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Paolo A.M. Fiore, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Giova premettere che, a norma dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione può applicare in executivis l'istituto della continuazione ex art. 81 cod. pen., nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati. Tale possibilità in sede esecutiva, tuttavia, ha carattere del tutto sussidiario, perché suppone che, come espressamente previsto dall'art. 671, comma 1, cod. proc. pen., l'applicazione della disciplina della continuazione non sia stata esclusa dal giudice della cognizione.

Su tale punto, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l'esclusione da parte del giudice della cognizione del medesimo disegno criminoso, in quanto accertata in forza della res judicata sostanziale, esercita la medesima efficacia preclusiva della condanna, e non può essere superata dalla considerazione di nuovi elementi non valutati in precedenza (Sez. 1, n. 16235 del 30/03/2010, Di Firmo, non mass. sul punto), a differenza di quanto avviene nel caso di statuizioni del giudice dell'esecuzione in materia di continuazione (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841).

Il giudice dell'esecuzione adito, pertanto, non può omettere di verificare se la richiesta di applicazione in sede esecutiva del reato continuato sia meramente riproduttiva di analoga istanza già respinta dal giudice della cognizione.

3. Nel caso di specie, il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 4072/25 emessa in data 4 febbraio 2025 ed irrevocabile in data 6 maggio 2025, ha espressamente escluso l'applicazione della disciplina della continuazione con riguardo alle sentenze per analogo titolo di reato riportate nel certificato del casellario giudiziale (v. penultimo capoverso pag. 3 sentenza richiamata).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor