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Sentenza — n. 6071/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6071/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6071/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con decreto emesso in data 11 luglio 2024 il GIP del Tribunale di Palermo – quale giudice della esecuzione – ha sottoposto a confisca cd. estesa (art. 240 bis cod.pen.) un immobile, meglio identificato in atti, in danno di Buscemi Francesca. Costei risulta raggiunta da condanna (definitiva in data 8 novembre 2018) per il delitto di ricettazione, falsità materiale ed altro. Con l’ordinanza oggetto dell’odierno ricorso, emessa in data 30 giugno 2025, il GIP ha respinto l’atto di opposizione che era stato introdotto da Buscemi Francesca. In motivazione, dopo aver evidenziato che la difesa ha esibito elementi di fatto tesi ad asseverare la lecita provenienza del bene (con particolare riferimento all’avvenuto impiego della liquidazione di un risarcimento per un sinistro stradale avvenuto il 12 maggio del 2015) se ne disconosce la persuasività. In particolare, secondo la decisione impugnata, la difesa ha documentato esclusivamente un ricovero ospedaliero avvenuto nel 2011, ma non ha prodotto documentazione alcuna comprovante la percezione e l’entità dell’indennizzo.

Regesto Legislator

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art. 240 bis cod.pen; Sentenza — n. 6071/2026 — snpen · Corte di Cassazione: b) dato il tempo trascorso, superiore ad anni dieci, sia la compagnia assicurativa che l’istituto di credito non hanno potuto far fronte alla richiesta di copia della relativa documentazione. Ciò posto si ritiene che il giudice della esecuzione avrebbe dovuto tener conto del fatto che solo il fattore tempo ha impedito la esibizione della documentazione, ferma restando la prova dell’avvenuto sinistro.

Parole chiave

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prova della proprietà confisca dei beni documenti mancanti azione mobiliare confisca del veicolo a motore insufficienza di prove

Disposizioni normative citate

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art. 240 bis cod.pen
estesa (art. 240 bis cod.pen.) un immobile, meglio identificato in atti, in danno di Buscemi Francesca.
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Testo completo

o la seguente Sul ricorso proposto da: Buscemi Francesca nata a PALERMO il 26/06/1980 avverso l'ordinanza del 30/06/2025 del GIP TRIBUNALE di Palermo vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Ferdinando Lignola, con cui si chiede la inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso in data 11 luglio 2024 il GIP del Tribunale di Palermo – quale giudice della esecuzione – ha sottoposto a confisca cd. estesa (art. 240 bis cod.pen.) un immobile, meglio identificato in atti, in danno di Buscemi Francesca. Costei risulta raggiunta da condanna (definitiva in data 8 novembre 2018) per il delitto di ricettazione, falsità materiale ed altro. Con l’ordinanza oggetto dell’odierno ricorso, emessa in data 30 giugno 2025, il GIP ha respinto l’atto di opposizione che era stato introdotto da Buscemi Francesca. In motivazione, dopo aver evidenziato che la difesa ha esibito elementi di fatto tesi ad asseverare la lecita provenienza del bene (con particolare riferimento all’avvenuto impiego della liquidazione di un risarcimento per un sinistro stradale avvenuto il 12 maggio del 2015) se ne disconosce la persuasività. In particolare, secondo la decisione impugnata, la difesa ha documentato esclusivamente un ricovero ospedaliero avvenuto nel 2011, ma non ha prodotto documentazione alcuna comprovante la percezione e l’entità dell’indennizzo.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Buscemi Francesca. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si deduce vizio di motivazione. La difesa rappresenta che:

a) la liquidazione ottenuta dalla Buscemi per il sinistro stradale era pari a circa 160mila euro e copriva ampiamente la spesa per l’acquisto dell’immobile;

b) dato il tempo trascorso, superiore ad anni dieci, sia la compagnia assicurativa che l’istituto di credito non hanno potuto far fronte alla richiesta di copia della relativa documentazione. Ciò posto si ritiene che il giudice della esecuzione avrebbe dovuto tener conto del fatto che solo il fattore tempo ha impedito la esibizione della documentazione, ferma restando la prova dell’avvenuto sinistro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato infondato. Ed invero le argomentazioni espresse nella decisione impugnata – quanto alla insufficienza della documentazione prodotta – non appaiono sindacabili in questa sede, in ragione della intrinseca logicità delle medesime. Il giudice del merito ha infatti osservato che nella documentazione bancaria vi è traccia della uscita sostenuta per l’acquisto dell’immobile ma non vi è alcun elemento teso a comprovare l’entità dell’indennizzo ricevuto, né altre circostanze di fatto idonee a desumerlo in via indiziaria. L’assenza di un minimo substrato oggettivo teso a quantificare l’importo ricevuto rende assertiva la prospettazione difensiva e non consente di contrastare il giudizio di sproporzione formulato nella decisione applicativa della confisca. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese