Sentenza — n. 5968/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABRAM PAOLO nato a FONDO il 21/04/1952 avverso la sentenza della Corte di Cassazione in data 16/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVAN BATTISTA TONA; Esaminata la richiesta di modifica della sentenza della Corte di Cassazione in data 16/02/2023, depositata in data 20/04/2023, proposta nell'interesse di Paolo Abrann, con la quale si deduce che la predetta decisione sia frutto di errore di fatto per non avere la stessa tenuto conto della documentazione trasmessa il 15/02/2023 inerente alla remissione di querela; Ritenuto che tale richiesta deve essere qualificata come ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.; che il ricorso, depositato il 09/01/2026, risulta presentato oltre il termine di 180 giorni dal deposito della sentenza, fissato a pena di inammissibilità in caso di denuncia di errore di fatto, ai sensi dell'art. 625b1s commi 2 e 4 cod. proc. pen.; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 5968/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 625-bis cod. proc. pen.; che il ricorso, depositato il 09/01/2026, risulta presentato oltre il termine di 180 giorni dal deposito della sentenza, fissato a pena di inammissibilità in caso di denuncia di errore di fatto, ai sensi dell'art. 625b1s commi 2 e 4 cod. proc. pen.; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABRAM PAOLO nato a FONDO il 21/04/1952 avverso la sentenza della Corte di Cassazione in data 16/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVAN BATTISTA TONA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminata la richiesta di modifica della sentenza della Corte di Cassazione in data 16/02/2023, depositata in data 20/04/2023, proposta nell'interesse di Paolo Abrann, con la quale si deduce che la predetta decisione sia frutto di errore di fatto per non avere la stessa tenuto conto della documentazione trasmessa il 15/02/2023 inerente alla remissione di querela; Ritenuto che tale richiesta deve essere qualificata come ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.; che il ricorso, depositato il 09/01/2026, risulta presentato oltre il termine di 180 giorni dal deposito della sentenza, fissato a pena di inammissibilità in caso di denuncia di errore di fatto, ai sensi dell'art. 625b1s commi 2 e 4 cod. proc. pen.; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così .deciso 1'11 febbraio 2026 Il nsigliere estensore Il Pr9sidte GiusepJe anaIucia CORTE SUPREMA, DI CASSAMONE Ror '.2AU