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Sentenza — n. 5916/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5916/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5916/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimento in data 3 luglio 2025 riconosceva il vincolo della continuazione fra i fatti oggetto dicinque sentenze di condanna: n. 1720/2021 del Tribunale di Napoli Nord, n. 2718/2021 del Tribunale di Salerno, n. 2296 del Tribunale di Torre Annunziata, n. 96/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, n. 401/2023 del G iudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno nei confronti di Attianese Gianluca e rideterminava la pena complessiva in anni diciassette e mesi quattro di reclusione e 49.667 euro di multa.

Regesto Legislator

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art. 111 Cost, art. 81 cod. pen, art. 187 disp. att. cod. proc. pen, art. 78 cod. pen; Sentenza — n. 5916/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato nei termini che seguono. Secondo un orientamento di questa Corte, più che consolidato e che si intende ribadire, in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 - 01).

Parole chiave

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adeguamento della pena riduzione della pena formazione di una pena complessiva esecuzione della pena remissione della pena individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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art. 111 Cost
pen.,nonché dell’art. 111 Cost.; con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione degli artt.
art. 81 cod. pen
Secondo un orientamento di questa Corte, più che consolidato e che si intende ribadire, in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen
La corretta lettura dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
art. 78 cod. pen
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Testo completo

a seguente sul ricorso proposto da: Attianese Gianluca nato a SALERNO il 13/09/1983 avverso l'ordinanza del 03/07/2025 del GIP TRIBUNALE di Salerno Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone che chiede dichiararsi il ricorso inammissibile

RITENUTO IN FATTO

1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimento in data 3 luglio 2025 riconosceva il vincolo della continuazione fra i fatti oggetto dicinque sentenze di condanna: n. 1720/2021 del Tribunale di Napoli Nord, n. 2718/2021 del Tribunale di Salerno, n. 2296 del Tribunale di Torre Annunziata, n. 96/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, n. 401/2023 del G iudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno nei confronti di Attianese Gianluca e rideterminava la pena complessiva in anni diciassette e mesi quattro di reclusione e 49.667 euro di multa.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia esponendo due motivi di doglianza. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione degli artt. 81, 133 cod. pen. e 671 e 125 cod. proc. pen.,nonché dell’art. 111 Cost.; con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione degli artt. 442, 533, 671, 125 cod. proc. pen. e 111 Cost.Il giudice dell’esecuzione era incorso in errore in quanto, dopo avere correttamente individuato la pena base in quella inflitta con la sentenza sub 4) in quanto più elevata in concreto, nonaveva proceduto allo scorporo delle pene inflitte per ciascuno dei reati posti in continuazione e analogamente aveva omesso di scorporare - avuto riguardo anche alle altre sentenze - le pene inflitte per i vari reati fra i qualiera già stata riconosciuta la continuazione.

Non solo:il giud i ce del l ’es e cuzione non av eva neppure for n ito alcuna motivazione in ordine alle modalità utilizzate per la rideterminazione degli aumenti di pena. Infine, stante l’assoluta carenza di motivazione, non era neppure possibile comprenderese fosse stata calcolata , sulla porzione di pena calcolata in aumento, la riduzione per il rito abbreviato.

3. Il sostituto procuratore generale Giuseppe Sassone ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. Secondo un orientamento di questa Corte, più che consolidato e che si intende ribadire, in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 - 01).

In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite(Conf. Sez. U, n. 7930/95, Rv.201549-01; Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01: la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).

La corretta lettura dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. richiede che, nella sequenza delle operazioni per la determinazione del trattamento sanzionatorio del reato continuato in fase esecutiva, la riduzione per il giudizio abbreviato assume rilievo in limine, dovendosi avere riguardo alla pena concretamente inflitta in esito all'applicazione della riduzione premiale del rito, e ciò con riferimento sia al reato base che ai reati satellite e prima, eventualmente, dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. (così, Sez. 1, n. 42316 del 2010, Cutaia, cit.). (in motivazione Sez.

U, Sentenza n. 7029 del 28/09/2023 Rv. 285865 – 01) Il Giudice dell’esecuzione, nel calcolare la pena complessiva per tutti i reati fra i quali ha individuato l’unicità del disegno criminoso, ha individuato la penabase come quella più alta concretamente inflitta, nel rispetto del principioespresso di recente da questa Corte - principio di portata generale, sebbene affermato considerando la continuazione fra fatti giudicati con rito abbreviato - secondo cui «Ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere consideratacome "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione più 'grave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza (Sez.

U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865 - 01)». Ma tale pena è a sua volta composta da una pena base e dagli aumenti di pena per fatti fra loro ritenuti in continuazione: quindi il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto effettuare un primo scorporo ed individuare la pena più alta inflitta per il singolo reato, ricalcolare gli aumenti per i reati già ritenuti avvinti dalla continuazione in quel procedimento, scorporare tutte le pene inflitte per tutti gli altri reati di cui alle restanti sentenze, sebbene già calcolate in continuazione dal giudice della cognizione, ed individuare autonomamente degli aumenti singoli per ciascuno dei reati ritenuti avvinti, motivando le ragioni delle determinazione della pena; infine, nell’effettuare tale operazione avrebbedovuto indicare la diminuzione per il rito abbreviato, laddove necessario.

In ragione dei principi sopra espressi il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno per nuovo giudizio. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al calcolo della pena complessiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice p