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Sentenza — n. 5914/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls partial continuity recognition for distinct fraud acts spanning different years and types.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5914/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's order recognizing criminal continuity between specific fraud acts and a bankruptcy declaration. The appellant argued that all crimes were committed by the same legal representative, but the court found the timeline of fraudulent acts (2009-2014) differed significantly from the bankruptcy declaration date. Consequently, the court ruled that continuity depends on a unified criminal design rather than the bankruptcy date, leading to a partial annulment and remand for re-evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: Criminal continuity is established only when acts share a unified criminal design, assessed by temporal proximity, modality, and object, not merely by the date of bankruptcy declaration.

Parole chiave

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criminal continuity bankruptcy fraud unified criminal design temporal proximity judicial remand tax evasion social security fraud reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 c.p.
Art. 101 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele
Sez. 4, n. 10366 del 28/05/1990, Paoletti
La valutazione in ordine alla sussistenza, in relazione alle concrete fattispecie, dell'unicità del disegno criminoso, è compito del giudice di merito, la cui decisione sul punto, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 10366 del 28/05/1990, Paoletti, Rv.
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Testo completo

LE di Crotone lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo che chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Il G iudice per le indagini preliminari del T ribunale di Crotone , quale giudice della esecuzione, con ordinanza del 30 luglio 2025 respingeva l’istanza presentata nell’interesse di Manini Giuseppe e volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti giudicati con le sentenze del Tribunale di Castrovillari del 28/6/2018, della Corte di appello di Catanzaro dell’8 aprile 2021,del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone del 29 novembre 2023 e del Tribunale di Crotone n. 714/2 018 e n. 1921/2018 , i cui reati erano già stati ritenuti riuniti per continuazione. 2.Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia lamentando con unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione.

Il ricorrente sottolineache i reati di cui alle sentenze 714/2019 e 1921/2018 erano stati commessi dall’imputato in qualità di legalerappresentante della Manini Legnami s.r.l. e che i fatti di bancarotta di cui alla sentenza sub 3) contenevanodette condotte; anche le condotte di cui alla sentenze n. 1377/2018, 802/2021 e 714/2019 erano stati commessi dal Manini quale legale rappresentante della Manini Legnami s.r.l.

3. Il sostituto procuratore generale Cinzia Parasporo ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

2. La sentenzadel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cr o tone del 29 novembre 2023 aveva ad oggetto anche condotte dibancarotta fraudolenta commess e da Manini Giuseppe, quale legale rappresentante della Manini Legnami s.r.l.,il quale, mediante operazioni dolose, consistite nella sistematica e pluriennaleevasione dei tributi fiscali e degli oneri previdenziali per un debito complessivo finale accertato di euro 3.030.599,91, accumulato a partire dall’annuali 2009 e acuitosi nel 2014, non accompagnato da alcun accantonamentoa copertura dell’importo dovuto in esit o ai prevedibili accertamenti fiscali, cagionava il fallimento della società.

La sentenza n. 714/2019 aveva ad oggetto, invece, l’omissione da parte del ricorrente, in qualità di legale rappresentante della Manini Legnami, del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendentidal mese di giugno 2012 al mese di dicembre 2013. Ancora, la sentenza n. 1921/2018 giudicava l’inserimento da parte di Manini, in qualità di legale rappresentante della Manini Legnami s.r.l., nelle dichiarazioni IRES, IRAP e IVA per l’anno 2010 di elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti.

Comerilevato dal Procuratore generale, le sentenze di fallimento cui si fa riferimento nella sentenza sub 3) sono due, una del 2018 e una del 2022; nemmeno il ricorrente individua alcun collegamento in relazione alla seconda declaratoria. Si deve ricordare il principio per cui, in tema di continuazione tra reati di bancarotta fraudolenta, ai fini dell'individuazione della contiguità cronologica quale indice della sussistenza della medesima identità del disegno criminoso, assume rilievo la data di commissione della condotta (Sez. 1, n. 24657 del 05/02/2019, Baldini, Rv. 276194 - 01).

In motivazione si afferma che «proprio in considerazione della finalità dell'indagine, deve ritenersi, che, ove talune condanne, fra quelle di cui il reo sostenga la continuazione, riguardino reati di bancarotta, l'indagine del giudice non possa limitarsi all'esame alle epoche di emissione delle sentenze dichiarative di diversi fallimenti, ma deve tener conto, qualora sia possibile, anche dei vari momenti nei quali i singoli comportamenti del reo, destinati a costituire elementi dei reati che siano poi venuti a consumazione, abbiano avuto concreta manifestazione.

In proposito, è opportuno chiarire che, proprio per la specificità dell'indagine, non ha peso l'individuazione, in astratto, dell'epoca di consumazione dei reati di bancarotta prefallimentare né la scelta teorica circa la natura da riconoscere alla sentenza dichiarativa di fallimento - evento del reato o condizione oggettiva di punibilità». Posto che, in ragione del principio sopra richiamato e che qui si intende ribadire, i n caso di bancarotta, il dato cronologico cui fare riferimento, per verificare l’ampiezza dell’arco temporale in cui sono avvenute le condotte rispetto alle quali è necessario individuare il vincolo della continuazione, non è quello della data di dichiarazione del fallimento, bensì il momento in cui sono state commesse le singole condotte fraudolente, è evidente che tale dato, calato nel caso in esame,fornisce un quadro completamen te dif fe re n te rispetto a quello valutato nel provvedimento impugnato, poiché le condotte dolose che hanno cagionato il fallimento sono collocate fra il 2009 e il 2014 e i reati di natura fiscale attengono all’annualità 2010, mentre quelli di natura previdenziale si collocano tra il 2012 e il 2013.

Si tratta, dunque, di condotte cherientrano tutte nell’arco temporale considerato nella sentenza sub 3): alla luce di ciò deve essere valutato dal giudice dell’esecuzione se si tratti di condotte in relazione alle quali sia ravvisabile un medesimo disegno criminoso ovvero se si tratti di condotte del tutto sganciate le une dalle altre.

3. Quanto, invece, ai fatti di cui alle ulteriori sentenze indicate nell’istanza, il vaglio del giudice dell’esecuzione è scevro di vizi, essendo adeso ai principi ripetutamente espressi da questa Corte in materia, secondo cui l'identità del disegno criminoso è apprezzabile sulla base degli elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, essendo a tal fine sufficiente la sola constatazione di alcuni soltanto di essi, purché significativi (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156).

La valutazione in ordine alla sussistenza, in relazione alle concrete fattispecie, dell'unicità del disegno criminoso, è compito del giudice di merito, la cui decisione sul punto, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 10366 del 28/05/1990, Paoletti, Rv. 184908). Si tratta, invero, di fatti reato del tutto disomogenei fra loro e con gli altri, in particolare, un furto di legame e la costruzione abusiva di manufatto, e, a fronte dei dati evidenziati nel provvedimento impugnato,ritenuti indici della non sussi stenza di un medesimo dis e gno criminoso, il ricorrente non ha evidenziato alcun argomento ulteriori che con essi si confronti e li superi.

4. Per le ragioni sopra esposte il provvedimentoimpugnato deve essere annullato limitatamente alla continuazione fra i fatti di cui alla sentenza sub 3) con riferimento al fallimento della Manini Legnami s.r.l. e i fatti di cui alle sentenze n. 714/2019 e 1921/2018, già fra loro riconosciuti in continuazione, con rinvio per nuovo esame, in ragione del principio sopra richiamato, al Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Crotone; nel resto il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla continuazione tra i reati fallimentari, fiscali e previdenziali, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagi