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Sentenza — n. 5677/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order violating ne bis in idem principle regarding prior definitive judgments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5677/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General successfully appealed an execution order that partially recognized the continuation of criminal proceedings. The court found this violated the ne bis in idem principle because the contested acts were already definitively judged in a prior order. Consequently, the Cassation Court annulled the lower court's decision without remittal to correct the error.

Regesto Legislator

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Art. 649 cod. proc. pen.; The principle of ne bis in idem applies in the execution phase, requiring the annulment of conflicting execution orders against definitively judged acts.

Parole chiave

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ne bis in idem principle execution phase proceedings continuation of proceedings definitive judgments conflicting execution orders annulment without remittal procedural violation divieto di doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 649 cod. proc. pen.
Come si è rilevato nel ricorso della pubblica accusa e ribadito nella requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale,questa Corte ha già avuto modo di affermare che il divieto di un secondo giudizio, sancito dall'art. 649 cod.
Art. 669 cod. proc. pen.
Detta conclusionenon trova smentita nella previsione di cui all’art. 669 cod. proc. pen.
art. 649 cod. proc. pen
Come si è rilevato nel ricorso della pubblica accusa e ribadito nella requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale,questa Corte ha già avuto modo di affermare che il divieto di un secondo giudizio, sancito dall'art. 649 cod.
art. 669 cod. proc. pen
Detta conclusionenon trova smentita nella previsione di cui all’art. 669 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 21462 del 20/03/2019, Manco
Così che l'applicazione del divieto di un secondo giudizio -deducibile anche per la prima volta davanti a questa Corte posto che non comporta la necessità di alcun accertamento di fatto, essendo incontestata dalle parti l'identità del fatto giudicato ( Sez. 2, n. 21462 del 20/03/2019, Manco, Rv.
Sez. 5, n. 18318 del 04/04/2019, Pmp
Sez. 1, n. 26031 del 05/07/2005, Celli
275917; Sez. 1, n. 26031 del 05/07/2005, Celli, Rv.
Sez. 1, n. 28581 del 26/06/2008, Gasparro
Sez. 1, n. 28581 del 26/06/2008, Gasparro, Rv.
Sez. 1, n. 14823 del 03/02/2009, Fusco
240482; Sez. 1, n. 14823 del 03/02/2009, Fusco, Rv.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Catania nel procedimento a carico di: Nicolosi Ivan Carmelo nato a Catania il 15/04/1987 avverso l'ordinanza del 23/07/2025 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, ilprovvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice; lettele conclusioni del Sostituto Procuratore generale, S . P assafiume , che ha concluso chiedendol’annullamento senza rinvio del p rovvedime nto impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l ’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catania, i n funzione di giudice dell'esecuzione,ha accolto l'istanza di riconoscimento della continuazione presentata nell'interesse di Ivan Carmelo Nicolosi limitatamente ai reati oggetto delle sentenze di condanna indicate ai n. 1 e 2 dell’istanza (sentenza della Corte di appello di Catania del 20 dicembre 2011,divenuta definitiva il 4 maggio 2012 e sentenza del Tribunale di Catania del 25 novembre 2009, divenuta definitiva il 19 gennaio 2010), rigettando nel resto la richiesta e rideterminando la pena irrogata in quella di anni due di reclusione ed euro 3200 di multa.

2. Avverso il provv e dimento propone tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, affidando l’impugnazione a un unico motivo con il quale si deduce inosservanza di norme processuali. Il ricorrente evidenzia che,con ordinanza del 15 dicembre 2021 divenuta definitiva,la Corte di appello di Catania in accoglimento di analoga istanza della difesa, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra ireati giudicati con le stesse due sentenze, cioè quella emessa dalla Corte d'appello di Catania il 20 dicembre 2011,divenuta definitiva il 4 maggio 2012 nonché quella del tribunale di Catania del 25 novembre 2009,divenuta definitiva il 19 gennaio 2010.

Sicché il parziale accoglimento dell'istanza, operato con il provvedimento oggetto di ricorso,riguarda reati giudicati con le stesse sentenze, già unificat i dal vincolo della continuazione con la precedente ordinanza del 15 dicembre 2021, divenuta definitiva. Si sostiene che il principio del divieto di bis in idem di cui all'art . 649 del codice di rito opera anche in fase esecutiva sicché la pronuncia è stata adottata in violazione della norma citata e se ne invoca l'annullamento.

3. Il Sostituto Procuratore generale di questa C orte, S. Passafiume , ha concluso con requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondatoper le ragioni di seguito illustrate. Come si è rilevato nel ricorso della pubblica accusa e ribadito nella requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale,questa Corte ha già avuto modo di affermare che il divieto di un secondo giudizio, sancito dall'art. 649 cod. proc. pen., esprime un principio generale dell'ordinamento così da doversi applicare anche nella fase esecutiva, e, quindi, anche alle ordinanze pronunciate, come nell'odierna fattispecie, dal Giudice dell'esecuzione (tra le altre, Sez. 5, n. 34324 del 7/10/2020, Rv. 280033;

Sez. 1, n. 45556 del 15/09/2015, Turchetti, Rv. 265234 e Sez. 1, n. 1285 del 20/11/2008, dep. 15/01/2009, Linfeng, Rv. 242750). Se così è, deve rilevarsi come l'art. 649cod. proc. pen. preveda il divieto di un "secondo giudizio", rispetto ad un primo giudizio che sia già divenuto definitivo ("l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto", e "se ciononostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere").

Si tratta di principio che, invero, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto applicabile anche quando entrambi i procedimenti siano ancora in corso (così, Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800 e la successiva Sez. 4, n. 25640 del 21/05/2008, Marella, Rv. 240783). Nel caso al vaglio, l'unica decisione divenuta già definitiva è quella non oggetto del presente ricorso, che deve pertanto considerarsi preclusiva alla definizione dello stesso, visto che ne comprende l'oggetto, cioè la decisione sul vincolo della continuazione in relazione a reati oggetto di due delle sentenze pronunciate a carico di Nicolosi (cfr. ordinanza del 15 dicembre 2021, con la quale la Corte di appello di Catania riconosce il vincolo della continuazione tra reati giudicati con sentenza della Corte di appello di Catania del 20 dicembre 2011,divenuta definitiva il 4 maggio 2012, nonché con sentenza del T ribunale di Catania del 25 novembre, divenuta a definitiva il 19 gennaio 2010, c on rideterminazione della pena in quella di anni due mesi quattro di reclusione ed euro 3600 di multa).

Così che l'applicazione del divieto di un secondo giudizio -deducibile anche per la prima volta davanti a questa Corte posto che non comporta la necessità di alcun accertamento di fatto, essendo incontestata dalle parti l'identità del fatto giudicato ( Sez. 2, n. 21462 del 20/03/2019, Manco, Rv. 276532 ), comunque, risultando dal provvedimento allegato al ricorso per l’autosufficienza - non può che condurre all'annullamento senza rinvio del provvedimento oggi impugnato dalla pubblica accusa. Detta conclusionenon trova smentita nella previsione di cui all’art. 669 cod. proc. pen.

Questa preve d e che "se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre" ed anch'esso è espressione di un principio più generale, così da doversi applicare anche per i provvedimenti, tra loro inconciliabili, adottati dal giudice dell'esecuzione, nei confronti del medesimo condannato e con il medesimo oggetto (Sez. 5, n. 18318 del 04/04/2019, Pmp, Rv. 275917; Sez. 1, n. 26031 del 05/07/2005, Celli, Rv. 231932;

Sez. 1, n. 28581 del 26/06/2008, Gasparro, Rv. 240482; Sez. 1, n. 14823 del 03/02/2009, Fusco, Rv. 243737). Tuttavia, tale norma è destinata a risolvere il conflitto creatosi fra sentenze (o provvedimenti) già tutti divenuti definitivi, imponendo al giudice che deve applicarli di individuare quello più favorevole al reo, e non all'eventuale conflitto tra un provvedimento definitivo ed uno ancorasub iudice, come ricorre nell'odierno caso concreto, conflitto che trova soluzione nella diversa regola posta dall'art. 649 codice di rito. L'annullamento dell'ordinanza oggi impugnata, peraltro, non determina alcun sacrificio del diritto di difesa del condannato posto che la litispendenza dei due diversi procedimenti di esecuzione non è dipesa dall'iniziativa della pubblica accusa, come si presuppone in tema di applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., ma dalla stessa istanza dell’interessatoche aveva proposto una nuova richiesta, relativa anche a una terza sentenza di condanna, sempre però comprendendo le due sentenze che avevano giudicato anche i reati già riunit i dal vincolo ex art.671 cod. proc. pen. conil precedente provvedimento divenuto definitivo.

2. Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnatasenza rinvio. P.Q.M Annullasenza rinvio l’ordinanza impugnata. Così deciso, il 23gennaio 2026 Il