Cassation court dismisses appeal regarding failed deduction of prior early release periods from continued sentence execution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Salvatore Lo Cricchio against an appellate court order denying his request to deduct prior early release periods from his continued sentence. The appellant argued that the execution judge failed to subtract 1035 days of previously granted early release from the new total of seven years and ten months. The court held that the execution judge correctly refused the request because the prior early release had already been deducted in a previous cumulative order and does not extend to the subsequent continued sentence. Furthermore, the appellant failed to provide specific evidence to contest the detailed factual reconstruction provided by the execution judge regarding the timeline of penalties and releases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 c.p.p.; Art. 656 c.p.p.: The benefit of early release granted for a specific crime does not extend to the execution of a subsequent continued sentence, and the execution judge is not required to re-calculate deductions already processed in prior cumulative orders.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente sul ricorso proposto da: Lo Cricchio Salvatore nato a PARTINICO il 29/05/1945 avverso l'ordinanza del 13/08/2025 della Corte d'appello di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13 agosto 2025 la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata il 28 luglio 2025 nell’interesse di Salvatore Lo Cricchio finalizzata ad ottenere, previa detrazione dei periodi di liberazione anticipata già concessi la rideterminazione della pena da eseguire conseguente al provvedimento della stessa Corte di appello che, in data 4 luglio 2025, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Salvatore Lo Cricchio, per mezzo del proprio difensore, articolando un motivo per violazione di legge conseguente alla mancata adozione dei provvedimenti successivi e conseguenti al riconoscimento della continuazione con la predetta ordinanza della Corte di appello di Palermo del 4 luglio 2025 che ha quantificato la complessiva pena in sette anni e dieci mesi di reclusione, nonché per travisamento per omissione dei periodi di liberazione anticipata precedentemente concessi al ricorrente.
L’istanza originaria, in particolare, non è stata correttamente valutata atteso che, con essa, era stata chiesta la detrazione di tutti i periodi di liberazione anticipata concessi al ricorrente ai sensi dell’art. 54 Ord. pen. pari a 1035 giorni. Ha errato la Corte di appello nella parte in cui ha richiamato i titoli esecutivi precedenti rispetto a quello impugnato omettendo di detrarre, tuttavia, dal residuo di pena da ultimo quantificato(ovvero quello di sette anni e dieci mesi di reclusione) tutti i periodi di liberazione anticipata.
3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. La Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 4 luglio 2025, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con diverse sentenze di condanna emesse nei confronti di Lo Cricchio e rideterminato la pena nella misura di sette anni e dieci mesi di reclusione. Ha rimesso al Procuratore generale l’emissione di un nuovo ordine di esecuzione. Con istanza del 21 luglio 2025 il difensore del ricorrente ha chiesto al Procuratore generale la rideterminazione della pena da eseguire, previa detrazione dei periodi di liberazione anticipata già concessi.
La richiesta è stata respinta sul presupposto che il periodo di liberazione anticipata era stato già detratto da altro precedente provvedimento di cumulo del 17 aprile 2024. Con la proposizione dell’incidente di esecuzione tale provvedimento è stato contestato sul presupposto che nell’ordinanza di riconoscimento della continuazione era stato demandato all’organo esecutivo di emettere un nuovo ordine di esecuzione che tenesse conto della liberazione anticipata già fruita; ordine che, peraltro, avrebbe dovuto contenere anche la previsione di cui all’art. 656, comma 10 bis, cod. proc. pen., ovvero la liberazione anticipata potenzialmente concedibile.
In sostanza, l’incidente di esecuzione, al netto delle considerazioni svolte nell’ordinanza impugnata in merito alla occasione creata per la sua proposizione (che, a rigore, secondo quanto prospettato dallo stesso ricorrente nell’istanza originaria, integra un mero parere e non un nuovo ordine esecutivo) pretende di rimettere in discussione un ordine di carcerazione già emesso, in conseguenza della sopravvenienza di un riconoscimento della continuazione ex art. 671 co. proc. pen. In ciò, la Corte di appello di Palermo ha individuato, correttamente, il primo elemento ostativo all’accoglimento della richiesta in ragione del principio di diritto di carattere generale secondo cui «la rideterminazione della pena in sede esecutiva entro i limiti di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., a seguito del riconoscimento della continuazione in un momento successivo all'inizio dell'esecuzione, non determina l'annullamento dell'ordine di esecuzione e non legittima la ripetizione della fase di sospensione antecedente alla sua emissione» (Sez. 1, n. 10275 del 26/11/2021, dep. 2022, Nonaj, Rv. 282788 - 01).
In aggiunta a tale considerazione, ad ogni modo, si osserva che il giudice dell’esecuzione, a fronte dell’istanza, si è fatto carico di illustrare, nel dettaglio, la complessa vicenda esecutiva del ricorrente descrivendo il contenuto dei diversi provvedimenti di cumulo emessi nei suoi confronti nel corso degli anni. Ha così dato conto di quelli emessi l’11 luglio 2017, il 17 aprile 2024 dalla Procura generale presso la Corte di appello di Perugia, il 19 agosto 2024 dalla Procura generale presso la Corte di appello di Palermo e, da ultimo, in data 21 luglio 2025 con l’aggiornamento della posizione esecutiva mediante l’indicazione di un nuovo residuo di pena prodotto in sede di incidente di esecuzione e del quale è stato dato atto nel provvedimento impugnato.
In particolare, si tratta della presa d’atto del provvedimento di riconoscimento della continuazione in data 4 luglio 2025 e della nuova quantificazione della pena, nonché dell’ordinanza del Magistrato di sorveglianza dell’8 ottobre 2024 con la quale sono stati concessi 45 giorni di liberazione anticipata relativi al semestre dal 28 marzo 2024 al 24 settembre 2024, ovvero quello successivo ai semestri considerati nei precedenti provvedimenti di cumulo. E’ stata, dunque, rideterminata la nuova scadenza della pena in quella del 9 maggio 2026 e individuata la data di decorrenza dal 12 luglio 2023.
Si tratta di una spiegazione puntuale e dettagliata a fronte della quale il ricorrente nulla ha dedotto di specifico essendosi limitato a lamentare, genericamente, il mancato computo di tutti i periodi di liberazione anticipata in misura pari a 1035 giorni. Sarebbe stato onere dell’istante, invece, a fronte della produzione specifica della documentazione in udienza e della ricostruzione analitica compiuta dal giudice dell’esecuzione, contestare la ricostruzione operata dalla Procura generale e dal giudice dell’esecuzione il cui percorso giustificativo risulta conforme anche all’orientamento in base al quale «il beneficio penitenziario (nella specie, della liberazione anticipata), già fruito in relazione all'esecuzione di sentenza di condanna per uno specifico reato, non si estende alla esecuzione della pena per altro reato con il primo successivamente posto in continuazione» (Sez. 1, n. 33054 del 13/07/2011, Gallo, Rv. 250829 - 01).
3. Alla luce di quanto esposto, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese pr