Italian court rules that the judge who issued the last final judgment determines execution competence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court resolved a negative jurisdictional conflict between Milan and Reggio Calabria tribunals regarding execution proceedings. While the Milan tribunal argued its confirmed judgment was the final one, the Court ruled that competence depends on which judgment became final last at the time the execution request was filed. Consequently, the Court declared the competence of the Reggio Calabria judge for preliminary investigations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 665 comma 4 cod. proc. pen.; In execution proceedings involving multiple enforceable titles against the same person, the competent judge is the one who issued the judgment that became final last at the time of the request, regardless of subsequent confirmations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
BUNALE di Milano lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola che chiedeva che venisse dichiarata la competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria.
RITENUTO IN FATTO
1. Il giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria, adito quale giudice dell’esecuzione nell’interesse di Pansera Roberto al fine di riconoscere il vincolo della continuazione fra il reato di associazione ex art. 74 DPR 309/90, accertato con sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 31 gennaio 2007 e divenuta irrevocabile il 19 novembre 2009 e il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. e 73 DPR 309/90 accertati con sentenza dalla Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza divenuta irrevocabile l’8 marzo 2007, con ordinanza del 4 agosto 2025, aveva declinato la propria competenza a decidere, stante il fatto che la sentenza passata in giudicato per ultima era quella emessa dalla Corte di appello di Milano, secondo il criterio regolativo di cui all’art. 665 comma cod., proc. pen., che, essendo confermativa della sentenza impugnata, radicava la competenza esecutiva in capo al Tribunale di Milano, autorità che aveva emesso la sentenza confermata.
Il Tribunale di Milano, a seguito di tale provvedimento, sollevava conflitto negativo di competenza, ritenendo che la competenza fossedel giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria, in quanto al momento della presentazione della istanza ex art. 671 cod. proc. pen. nell’interesse di Pansera Giuseppe la sentenza divenuta definitiva per ultima era quella emessa da tale autorità, come confermata dalla Corte di appello di Reggio Calabria, emessa il 5 maggio 2009 e divenutadefinitiva il 21 aprile 2010.
2. Il Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola ha concluso chiedendo che venga individuata la competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il giudice competente è il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, come indicato dal Tribunale di Milano. Innanzi tutto, va ritenuta l'ammissibilità del conflitto, poiché l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale - derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici dell'esecuzione sopra indicati, di conoscere del medesimo procedimento relativo a incidente di esecuzione - appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen.
Due sono i principi da osservare per la risoluzione del presente conflitto; il primo, come ricordato dal Tribunale di Milano, è il principio della perpetuatio jurisdictionis , secondo il qualela competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a provvedere sull'istanza di riconoscimento della continuazione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Trib., Rv. 277733 - 01). Il secondo principio è indicato dall'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. che introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato a un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi (Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, Confl. comp. in proc.Antonov, Rv. 272491 - 01).
Pertanto, per l’individuazione del giudice dell’esecuzione competente dev e farsi riferimento al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo alla data della proposizione della domanda e ciò, e qui viene in considerazione il secondo principio, indipendentemente dal fatto che la domanda riguardi il titolo divenuto irrevocabile per ultimo. Nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo(Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Corte, Rv. 282011 - 01) In ragione di questi principi la competenza a provvedere deve individuarsi in capo al giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria la cui sentenza - come confermata dalla Corte di Appello - era l’ultima ad essere divenuta definitiva al momento del deposito della domanda ex art. 671 cod. proc. pen . , non rilevando in a l c un modo né eventuali provvedimentidivenuti definitivi successivamente, né che l’ist a n za avesse o me n o a d oggetto un provvedimento emesso dal giudice individuato come competente secondo il criterio normativo di cui all’art. 665 comma 4 cod. proc. pen.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Reggio Calabria - ufficio gip, cui dispone trasmetter