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Sentenza — n. 5358/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5358/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5358/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza emessa il 3 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro disponeva la revoca del beneficio penitenziario dell’affidamento in prova al servizio sociale, che era stato concesso a Cosimo Berlingeri dallo stesso Tribunale il 19 marzo 2024, rigettando contestualmente le istanze presentate nell’interesse del condannato. Il beneficio penitenziario veniva revocato dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro in ragione del fatto che, ottenuta la concessione della misura alternativa alla detenzione, Berlingeri non si era mai presentato presso l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro per sottoscrivere il verbale di presa in carico, rendendo evidente che non intendeva partecipare al processo di reinserimento sociale attivato nei suoi confronti.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 5358/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Deve, invece, ritenersi fondato il terzo motivo di ricorso, con cui deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, per non avere la decisione in esame, nel respingere le istanze presentate da Cosimo Berlingeri, dato adeguato conto delle ragioni che non consentivano la concessione della misura della detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter Ord. pen., invocata da Cosimo Berlingeri in conseguenza della sua condizione di soggetto ultrasettantenne, su cui si registrava un’omissione motivazionale integrale.

Parole chiave

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revoca del permesso di dimora ricollocamento in un istituto adozione di interdetti abbandono del procedimento penale revoca dell'annullamento proroga della carcerazione espulsione
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da Berlingeri Cosimo, nato a Dinami il 17/11/1954 avverso l’ordinanza emessa il 03/04/2025 dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Roberto Patscot, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 3 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro disponeva la revoca del beneficio penitenziario dell’affidamento in prova al servizio sociale, che era stato concesso a Cosimo Berlingeri dallo stesso Tribunale il 19 marzo 2024, rigettando contestualmente le istanze presentate nell’interesse del condannato. Il beneficio penitenziario veniva revocato dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro in ragione del fatto che, ottenuta la concessione della misura alternativa alla detenzione, Berlingeri non si era mai presentato presso l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro per sottoscrivere il verbale di presa in carico, rendendo evidente che non intendeva partecipare al processo di reinserimento sociale attivato nei suoi confronti.

2. Avverso questa ordinanza Cosimo Berlingeri, a mezzo dell’avv. Sergio Lucisano, ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive. Con i primi due motivi di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio penitenziario concessogli il 19 marzo 2024, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo intrapreso positivamente dal condannato dopo la concessione della misura alternativa alla detenzione e della sua consapevolezza dell’effettivo disvalore dell’infrazione posta a fondamento della decisione censurata.

Con il terzo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, per non avere il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, nel respingere le istanze presentate da Cosimo Berlingeri, dato adeguato conto delle ragioni che non consentivano la concessione della misura della detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), invocata dal condannato per la sua condizione di soggetto ultrasettantenne, su cui si registrava un’omissione motivazionale integrale.

Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Cosimo Berlingeri è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Devono ritenersi infondati i primi due motivi di ricorso, di cui si impone un esame congiunto, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio penitenziario controverso, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo intrapreso dal condannato dopo la concessione della misura alternativa alla detenzione e della sua consapevolezza dell’effettivo disvalore dell’infrazione posta a fondamento della decisione in esame.

Osserva il Collegio che, relativamente alle ragioni della revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, disposta dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro il 3 aprile 2025, venivano correttamente valutati gli elementi processuali risultanti agli atti, con una motivazione congrua che, sebbene espressa in termini sintetici, appare priva di censure. Si consideri che Cosimo Berlingeri, ottenuta la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, concessagli con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro del 19 marzo 2024, non si presentava presso l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro per sottoscrivere il verbale di presa in carico.

In questo modo, il ricorrente non ottemperava alla prescrizione che gli imponeva di presentarsi presso l’ufficio in questione entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione dell’esecutività dell’ordinanza, rendendo evidente che non intendeva partecipare al processo di reinserimento sociale attivato nei suoi confronti. L’atteggiamento di Cosimo Berlingeri, dunque, secondo quanto evidenziato, sia pure in termini obiettivamente stringati, dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro nell’unica pagina di cui si componeva il provvedimento impugnato, dimostrava che il condannato era «palesemente immeritevole della concessione del beneficio a lui accordato». 2.1.

In questa, incontroversa, cornice deve osservarsi che la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non consegue alla pura e semplice violazione delle legge penitenziaria o delle prescrizioni imposte in sede di concessione della stessa misura. Per disporre la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, infatti, occorre che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che le violazioni riscontrate concretizzino un comportamento incompatibile con il processo di reinserimento sociale attivato nei confronti del condannato e con la prosecuzione del beneficio penitenziario precedentemente ottenuto.

Ne discende che il giudizio sulla revoca dell’affidamento in prova, pur in presenza di un comportamento del condannato contrario alle prescrizioni impostegli in sede di concessione del beneficio penitenziario, è rimesso alla valutazione discrezionale del tribunale di sorveglianza, che deve tenere conto del processo di reinserimento sociale intrapreso dell’affidato e giustificare l’utilizzo del potere revocatorio, fornendo una motivazione logica, adeguata e non viziata. Nel caso di specie, il giudizio sulla revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale si fondava su una valutazione congrua della gravità dei comportamenti posti in essere da Cosimo Berlingeri, che concretizzavano un fatto incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa alla detenzione, rendendo evidente il pervicace rifiuto del ricorrente di accettare ogni percorso rieducativo funzionale al suo effettivo reinserimento sociale, non avendo il condannato mai avviato alcun rapporto con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro, nonostante la misura alternativa alla detenzione gli fosse stata concessa con provvedimento del 19 marzo 2024.

Tale atteggiamento, reiterato nel tempo e connotato da pervicacia, dunque, secondo la valutazione ineccepibile compiuta dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, imponeva la revoca del beneficio penitenziario concesso al ricorrente, che veniva disposta nel rispetto di quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui: «La revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino, Rv. 256479 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789 - 01).

Queste ragioni impongono di ritenere infondati i primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente.

3. Deve, invece, ritenersi fondato il terzo motivo di ricorso, con cui deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, per non avere la decisione in esame, nel respingere le istanze presentate da Cosimo Berlingeri, dato adeguato conto delle ragioni che non consentivano la concessione della misura della detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter Ord. pen., invocata da Cosimo Berlingeri in conseguenza della sua condizione di soggetto ultrasettantenne, su cui si registrava un’omissione motivazionale integrale.

Osserva il Collegio che, come dedotto dalla difesa del ricorrente, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro non si soffermava sull’istanza di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter Ord. pen., invocata in via subordinata, ma si limitava a respingeva genericamente tutte le richieste formulate dal ricorrente, affermando nel dispositivo «rigetta le istanze avanzate dal ricorrente». Occorre precisare ulteriormente che il riferimento alla misura alternativa alla detenzione in questione non emerge nemmeno dall’epigrafe dell’ordinanza impugnata, con la conseguenza che, relativamente a questa parte delle istanze presentate da Cosimo Berlingeri, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro è incorso nell’omissione motivazionale censurata.

Ricostruito in questi termini il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, è indubitabile che, nel caso in esame, in assenza di indicazioni sulla richiesta avanzata da Berlingeri, ai sensi dell’art. 47-ter Ord. pen., effettuate anche solo per relationem, ci si trovi di fronte a una motivazione apparente, che ricorre quando la sequenza argomentativa è del «tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682 - 01).

Queste ragioni impongono di ribadire la fondatezza del terzo motivo di ricorso, cui conseguono le statuizioni di cui in dispositivo. 4.Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla richiesta di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter Ord. pen., avanzata da Cosimo Berlingeri, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Il ricorso, nel resto, deve essere rigettato. P.Q.M Annulla l'ordinan