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Sentenza — n. 5209/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal order for excessive combined sentence and lack of reasoning on penalty increments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5209/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Bologna Court of Appeal's order regarding the calculation of combined penalties for Giovanni Mellone. The appellant argued the final sentence exceeded the statutory triple limit and lacked proper reasoning for specific penalty increments. The court found the appeal valid because the judge failed to explicitly justify the weight assigned to each satellite offense and did not fully explain the rationale for the final sentence structure.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: When recognizing continued offenses, the judge must ensure the final penalty does not exceed the triple of the most serious offense and must provide a rational, explicit justification for the increments applied to satellite offenses to satisfy the principle of proportionality.

Parole chiave

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combined offenses statutory penalty limit proportionality principle judicial discretion reasoning obligation executive phase contrary to law adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
pen., inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen.
Art. 606 cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
Art. 27 Cost.
art. 455 cod. pen
art. 81 cod. pen
pen., inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen.
art. 671 cod. proc. pen
pen., inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 671 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 800 del 7/10/2020, Bruzzaniti
Sez. 1, n. 17209 del 25/5/2020, Trisciuoglio
Sez. 1, n. 17209 del 25/5/2020, Trisciuoglio, Rv.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MELLONE Giovanni,nato a Battipaglia il 3/1/1958 avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna del 21/5/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente al primo motivo di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 21.5.2025, la Corte d’appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto una istanza, presentata nell’interesse di Giovanni Mellone, di applicazione della disciplina del reato continuato a due gruppi di reati per i quali è stato condannato con sentenzeirrevocabili. In particolare, la Corte d’appello per il primo gruppo ha individuato come reato più grave la ricettazione di cui alla sentenza del Tribunale di La Spezia del 24.2.2021, per cui Mellone è stato condannato alla pena di tre anni e due mesi di reclusione e 800 euro di multa, mentre per il secondo gruppo ha individuato come reato più grave quello punito dall’art. 455 cod. pen. di cui alla sentenza della Corte d’appello di Genova del 17.9.2020, per il quale Mellone è stato condannato con rito abbreviato alla pena di due anni di reclusione e 666,67 euro di multa.

Quindi, i giudici hanno dato atto di operare su tali pene gli aumenti per la continuazione, mantenendo per i reati considerati come reati-satellite nelle varie sentenze l’aumento già praticato in sede di cognizione e operando per i reati-base un aumento della metà delle pene irrogate in sede di cognizione, “considerato l’elevato numero di violazioni commesse, la loro varia tipologia, la diversa collocazione temporale e spaziale, nonché la personalità recidivante del condannato”. Di conseguenza, la Corte d’appello è pervenuta, per il primo gruppo, ad una pena finale di dodici anni, undici mesi, venticinque giorni di reclusione e 5.985 euro di multa e, per il secondo gruppo, ad una pena finale di tre anni, nove mesi, quindici giornidi reclusione e 1.366,66 euro di multa. 2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Giovanni Mellone, articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen.

La Corte d’appello, infatti, non ha tenuto in considerazione il limite previsto dall'art. 81, comma primo , cod. pen. , i l quale prevede che in caso di riconoscimento della continuazione l'autore dei reati è punito con la pena che dovrebbeinfliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Tale limite non è stato rispettato nella determinazione della pena finale per i reati del primo gruppo di sentenze, con la conseguenza che è stata stabilita una pena contra legem. 2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il ricorso sostiene che la motivazione dell'ordinanza è carente quando determina i singoli aumenti di pena per la continuazione,sia con riferimento al rapporto interno a ciascuna sentenza tra pena base e reati satelliti, sia con riferimento alla continuazione esterna tra i reati nelle varie sentenze. Per un verso, il giudice dell’esecuzione ha operato una indiscriminata diminuzione della metà della pena base per i reati più gravi di ciascuna sentenza, mantenendo invariati gli aumenti per i reati satelliti.

In tal modo,in alcuni casi gli aumenti di pena per i reati satelliti risultano addirittura superiori alla pena base, con una operazione che rischia di sovvertire il naturale rapporto tra il reato principale e i reati satellite e di c ompromette re la coerenza interna di ciascuna sentenza. Per altro verso, la motivazione dell'ordinanza è viziataanche quanto ai singoli aumenti per la continuazione esterna, essendosi limitata la Corte d’appello a operare indiscriminatamente una diminuzione della metà della pena base, senza specificare in alcun modo il criterio seguito per tale operazione e omettendo completamente di considerare le caratteristiche specifiche di ciascuna condanna, quali il diverso titolo di reato, la diversa gravità, il diverso modus operandi.

3. Con requisitoria scritta trasmessa il 2.11.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente al primo motivo di ricorso e alla determinazione della pena per il primo gruppo di reati postiin continuazione.

4. In data 1.12.2025, infine, il difensore di Giovanni Mellone ha depositato conclusioni scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Entrambi i motivi di ricorso sono fondati.

1. Innanzitutto, l’ordinanza impugnata ha violato l’art. 81, primo e secondo comma, cod. pen. in relazione alla determinazione della pena per i reati di cui al primo gruppo di sentenze di condanna di Mellone , ovvero quelle individuate nell’istanza dalle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), k) e m). La Corte d’appello di Bologna, infatti, ha rideterminato la pena (dodici anni, undici mesi, venticinque giorni di reclusione e 5.985 euro di multa) in misura superiore al triplodella pena che era stata inflitta nella fase di cognizione per la violazione piùgrave (tre anni, due mesi di reclusione e 8 00 euro di multa).

Non v’è dubbio, al riguardo, che, nel riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva,il giudice, nella determinazione della pena, siatenuto al rispetto, oltre che del criterio indicato dall'art. 671, comma 2 , cod. proc. pen., anche del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall'art. 81, commi primo e secondo, cod. pen. (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270073 -01). Il primo motivo, pertanto, è meritevole di accoglimento. 2.Quanto al secondo motivo di ricorso, la decisione dei giudici dell’esecuzione di diminuire indiscriminatamente della metà la pena per tutti i reati-base delle sentenze poste in continuazione, mantenendo al contempo ferme le pene già determinate in continuazione per i reati satellitein sede di cognizione, costituisce una quantificazione forfettaria che non argomentain termini effettivi in ordine al rispetto del principio di proporzionalità della pena, dovendo i singoli aumenti corrispondere alla valutazione della gravità dei singoli episodi in continuazione(v.

Sez. U, n. 40983 del 21/6/2018, Giglia, Rv. 273750,in motivazione). La motivazione dell’ordinanza impugnata risulta apparente, perché fa riferimento globalmente a considerazioni relative alla generale tipologia dei reati e alla personalità del condannato, ma manca di qualsiasi valutazione in ordine ai singoli reati e non consente un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito, soprattutto per ciò che riguarda il rispetto del criterio di proporzionalità reciproca tra reato più grave e reati satellite (sia quanto alla continuazione c.d. interna che a quella c.d. esterna).

In tema di reato continuato, è stato affermato il principio secondo cui il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite(Sez. U, n . 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv.282269 – 01) . Tale principio vale anche nel caso di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, ove egualmente il giudice -in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. -è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena (Sez. 1, n. 800 del 7/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216 –01;

Sez. 1, n. 17209 del 25/5/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316 –01). Ciò detto, va rimarcato che nel caso di specie, una volta mutatoil reato più grave per effetto del riconoscimento della continuazione in executivis, è cambiato ancheil rapporto proporzionale con i reati satellite, sì da imporre una nuova ed autonoma valutazione degli incrementi da apportare per ciascuno di essi. Il valore ponderaleche il giudice attribuisce a ciascun reato satellite (compresi quelli che tali divengono proprio a seguito del riconoscimento della continuazione nella fase esecutiva) concorre a determinare un trattamento sanzionatorio razionale.

Nello stabilire la pena secondo le norme che disciplinano la continuazione, il giudice esercita un potere discrezionale che deve essere giustificato nei suoi fondamenti razionali per la correlazione esistentetra la pena e la sua funzione rieducativa ex a rt. 27 Cost. , che può essere perseguita solo a condizione che la pena stessa abbia una sua intrinseca razionalità e proporzionalità: per questo motivo, devono essere resi conoscibili gli elementi che hanno condotto alla definizione di un determinatovalore. In questa prospettiva, basti considerare, per esempio, che nel provvedimento impugnato in un caso -quello dell’applicazione della continuazione con sette reati di cui alla sentenza del G.u.p. del Tribunale di Chiavari del 23.7.2013 -l’aumento per il più grave di essi è pressoché equivalente a quello stabilito cumulativamente per gli altri sei reati posti in continuazione senza alcuna esplicitazione della valutazione delle singole condotte unificate e delle modalità di calcolo dei singoli incrementi ponderali.

Non solo, ma in alcuni altri casi la indicazione del singolo aumento non si accompagna nemmeno alla contestuale indicazione della tipologia di reato per il quale viene l’aumento stesso viene applicato.E, ancora, dal tenore dell’ordinanza impugnata risulta che per reati di medesima tipologia posti in continuazione siano stati applicati aumenti di pena difformi, senza che della pur possibile quantificazione diversificata per fattispecie omologhe siano state specificate le ragioni che ne evidenziassero, in ipotesi, le caratteristiche dissimili.

In definitiva, dunque, il giudice dell’esecuzione non ha compiutamente adempiuto all’onere di motivazione dell’esercizio del suo potere discrezionale nella determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento della continuazione. Il motivo di ricorso è, quindi, meritevole di accoglimento in relazione non solo ai reati del secondo gruppo, per i quali non è stato superato il limite legale del triplo, ma anche ai reati del primo gruppo, per i quali il giudice del rinvio dovrà comunque, al momento di emendare la determinazione del trattamento sanzionatorio dalla violazione dell’art. 81, commi primo e secondo cod. pen. , attenersi al criterio in questione.

3. A quanto fin qui osservato, pertanto, consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla rideterminazione della pena, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna per un nuovo esame alla luce di principi sopra indicati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata limitat