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Sentenza — n. 5168/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court declares appeal inadmissible due to lack of specific motivation regarding detention conditions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5168/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the lower court's order failed to provide specific reasoning for rejecting the prisoner's claims regarding inhuman detention conditions. The prisoner argued that the trial court ignored multiple periods of alleged mistreatment, but the court found the lower court had already addressed these issues in a prior decision. Consequently, the appeal was deemed incoherent and specific only to refute a previous ruling, rendering it legally inadmissible under established principles of judicial motivation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 125, 111 comma 6 cod. proc. pen.; The motivation of a judicial act is fully legitimate when it refers to a prior act with valid reasoning, demonstrates the judge's consideration of the substantive reasons of that act, and ensures the referenced act is known to the interested party.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal lack of specific motivation judicial motivation principles detention conditions claim relationem error

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 111 comma 6 cod. proc. pen.
Art. 52 comma 1 del decreto legislativo 20 giugno 2003 n. 196
!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
* * *deducendo due motivi che vengo di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessariper la motivazione ai sensi dell art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 53420 del 04/11/2014
Corte cost. n. 261839 – 01
Corte cost. n. 55199 del 29/05/2018
Corte cost. n. 274252 – 01
Corte cost. n. 186 del 2000

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Testo completo

!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5168/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3462/2025* * * 26681/2025* * * Relatore* ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * DI * il 07/10/1976avverso l ordinanza del 15/04/2025 del TRIBUNALE di * di TRIESTEvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * *lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale * * che ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste – in parzialeaccoglimento del reclamo proposto avverso la decisione del * di sorveglianza diUdine del 24/05/2024 ha accolto la domanda in tema di rimedio risarcitorio presentata da* * per presunta detenzione inumana e degradante ai sensi dell art. 35 terlegge 26 luglio 1975 n. 354 con riferimento al periodo trascorso dal condannato in regimedetentivo presso la * circondariale di Napoli * per complessivi venticinquegiorni e consequenzialmente ha disposto una riduzione di giorni due della pena espiandadichiarando l esistenza di un credito pari a euro quaranta in favore dell istante.* il Tribunale di sorveglianza ha disatteso analoga richiesta formulata dalcondannato quanto agli ulteriori periodi di detenzione da lui sofferti presso gli istituti di* dal 05/08/2000 al 25/03/2000 e dal 02/04/2003 al 09/07/2003 di Napoli* dal 06/12/1997 al 08/07/1999 di * dal 27/05/2000 al 05/08/2000 diTorino Le * dal 09/07/2003 al 19/10/2003 e dal 24/10/2003 al 30/10/2003 di Latina dal 24/10/2003 al 30/10/2003 nonché presso l ex * di * * dal 14/03/2009 al28/03/2009 .2.

Ricorre per cassazione * * a mezzo dell avv. * * *deducendo due motivi che vengo di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessariper la motivazione ai sensi dell art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione per mancata valutazione deimotivi di reclamo nonché per erronea applicazione del criterio valutativo per relationem einfine per violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 111 comma 6 cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo viene denunciato vizio di motivazione per illogicità econtraddittorietà rispetto alla ritenuta adeguatezza delle cure psichiatriche offerte alricorrente in costanza di detenzione.3.

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.Secondo quanto rileva il ricorrente il Tribunale di sorveglianza avrebbe mancato dipronunciarsi in ordine a diverse violazioni dedotte nell istanza con riferimento allacondizione detentiva patita dal condannato all interno di più istituti di detenzione. Con ilsecondo motivo la difesa si duole della motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianzain punto di adeguatezza delle cure psichiche offerte al ricorrente in costanza di carcerazioneper non avere il Tribunale vagliato nella sua interezza tutta la documentazione medicolegale offerta a sostegno della relativa domanda.Le doglianze del ricorrente – in alcuni tratti generiche e non facilmente interpretabili – soloformalmente enunciano anche la sussistenza del vizio di violazione di legge ma nellasostanza appaiono inerenti a pretesi difetti della struttura motivazionale così esulando dalnovero delle censure deducibili in sede di legittimità.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è da dichiarare inammissibile.2. In via preliminare deve rilevarsi che il rimedio risarcitorio attivato dal condannato ai sensidell art. 35 ter * pen. costituisce una tutela specifica conseguente al pregiudizio subito daldetenuto a causa delle sofferenze psicologiche e morali subite in conseguenza di untrattamento penitenziario ritenuto difforme rispetto ai parametri elaborati dallagiurisprudenza comunitaria. Nel caso di specie – secondo quanto già sintetizzato in partenarrativa il reclamo aveva ad oggetto le condizioni detentive subite dal soggetto presso unapluralità di istituti penitenziari la doglianza atteneva sia alle modalità attraverso le qualil amministrazione si era approcciata alle condizioni di salute mentale del ricorrente peressere questi affetto da una patologia denominata “pseudo demenza di tipo ganseriano” sitratta di una forma reattiva alla carcerazione di tipo psicogeno anche detta “statocrepuscolare isterico” tale patologia comporta allucinazioni visive e uditive nonché deliriamnesie convulsioni disorientamenti e una marcata variabilità dell umore sia per ciò chespazio vitale all interno del locale nel quale era collocato.La difesa ha ritenuto dunque che tali condizioni fossero atte a integrare la violazionedell art. 3 CEDU dando origine a un trattamento inumano e degradante in presenza delquale appunto diviene esperibile lo specifico rimedio risarcitorio previsto all art. 35 ter 3.

In primo luogo l ordinanza impugnata – contrariamente alle deduzioni difensive – haargomentato lungamente oltre che in maniera logica e non contraddittoria quanto allo statodi salute psichica nel quale versa il condannato sul punto il Tribunale di sorveglianza hadettagliatamente richiamato i riscontri forniti dall Amministrazione penitenziaria chiarendo –in modo ampio ed esaustivo come tale pur precaria condizione mentale non abbiaminimamente inciso sul profilo della piena compatibilità con il regime carcerario.3.1. Quanto al tema della conservazione di uno spazio detentivo minimo atto a nonconcretizzare una situazione carceraria degradante il Tribunale di sorveglianza comedetto ha accolto il reclamo del condannato con riferimento al periodo di detenzionetrascorso presso il carcere di Napoli * ciò sul presupposto dell impossibilità diricostruire le modalità di effettiva allocazione del detenuto istante sul quale ha ritenuto nonpotersi far gravare il relativo onere della prova.3.2.

Per ciò che attiene poi al medesimo tema dello spazio minimo assicurato al detenutoall interno dei numerosi istituti carcerari sopra menzionati la motivazione dell avversatadecisione si è integralmente riportata per relationem a quella adottata dal * disorveglianza di Udine nel provvedimento reclamato.3.2.1. * è sul punto il principio di diritto secondo il quale aa motivazione per relationemdi un provvedimento giudiziale deve essere considerata pienamente legittima allorquando‹‹1 faccia riferimento recettizio o di semplice rinvio a un legittimo atto del procedimento lacui motivazione risulti congrua rispetto all esigenza di giustificazione propria delprovvedimento di destinazione 2 fornisca la dimostrazione che il giudice ha presocognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e leabbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione 3 l atto di riferimento quando nonvenga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare sia conosciuto dall interessato oalmeno ostensibile quanto meno al momento in cui si renda attuale l esercizio della facoltàdi valutazione di critica ed eventualmente di gravame e conseguentemente di controllodell organo della valutazione o dell impugnazione›› * 6 n. 53420 del 04/11/2014* * 261839 – 01 nello stesso senso si è espressa * 2 n. 55199 del29/05/2018 * * 274252 – 01 .3.2.2.

Nel caso di specie il * di sorveglianza aveva – nella decisione richiamatadall ordinanza impugnata – esaustivamente esaminato tutte le doglianze difensivesoffermandosi specificamente sulla situazione detentiva nella quale si era venuto a trovare ilcondannato in ciascuno degli istituti presso i quali era stato allocato. Con l esistenza di taliargomentazioni – che rappresentano il fulcro della parte motiva dell ordinanza del *di sorveglianza e dunque con la dovizia e completezza della relativa analisi la difesa haevitato il confronto in tal modo la critica posta a fondamento dell atto di impugnazione ora inesame ha assunto una marcata connotazione aspecifica e assertiva oltre che meramenteconfutativa finendo per essere addirittura distonica rispetto alla decisione aggredita edelineandosi quindi in termini di inammissibilità.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali oltre che di una somma che si stima equo fissare in euro tremila in favoredella * delle ammende non si ravvisano elementi per ritenere il ricorrente esente dacolpe nella determinazione della causa di inammissibilità conformemente a quanto indicatoda Corte cost. sentenza n. 186 del 2000 . * le condizioni infine deve esseredisposta l annotazione di cui all art. 52 comma 1 del decreto legislativo 20 giugno 2003 n.196 recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5168/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 09/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3462/2025* * * 26681/2025* * * Relatore* ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * DI * il 07/10/1976avverso l ordinanza del 15/04/2025 del TRIBUNALE di * di TRIESTEvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * *lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale * * che ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste – in parzialeaccoglimento del reclamo proposto avverso la decisione del * di sorveglianza diUdine del 24/05/2024 ha accolto la domanda in tema di rimedio risarcitorio presentata da* * per presunta detenzione inumana e degradante ai sensi dell art. 35 terlegge 26 luglio 1975 n. 354 con riferimento al periodo trascorso dal condannato in regimedetentivo presso la * circondariale di Napoli * per complessivi venticinquegiorni e consequenzialmente ha disposto una riduzione di giorni due della pena espiandadichiarando l esistenza di un credito pari a euro quaranta in favore dell istante.* il Tribunale di sorveglianza ha disatteso analoga richiesta formulata dalcondannato quanto agli ulteriori periodi di detenzione da lui sofferti presso gli istituti di* dal 05/08/2000 al 25/03/2000 e dal 02/04/2003 al 09/07/2003 di Napoli* dal 06/12/1997 al 08/07/1999 di * dal 27/05/2000 al 05/08/2000 diTorino Le * dal 09/07/2003 al 19/10/2003 e dal 24/10/2003 al 30/10/2003 di Latina dal 24/10/2003 al 30/10/2003 nonché presso l ex * di * * dal 14/03/2009 al28/03/2009 .2.

Ricorre per cassazione * * a mezzo dell avv. * * *deducendo due motivi che vengo di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessariper la motivazione ai sensi dell art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione per mancata valutazione deimotivi di reclamo nonché per erronea applicazione del criterio valutativo per relationem einfine per violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 111 comma 6 cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo viene denunciato vizio di motivazione per illogicità econtraddittorietà rispetto alla ritenuta adeguatezza delle cure psichiatriche offerte alricorrente in costanza di detenzione.3.

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.Secondo quanto rileva il ricorrente il Tribunale di sorveglianza avrebbe mancato dipronunciarsi in ordine a diverse violazioni dedotte nell istanza con riferimento allacondizione detentiva patita dal condannato all interno di più istituti di detenzione. Con ilsecondo motivo la difesa si duole della motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianzain punto di adeguatezza delle cure psichiche offerte al ricorrente in costanza di carcerazioneper non avere il Tribunale vagliato nella sua interezza tutta la documentazione medicolegale offerta a sostegno della relativa domanda.Le doglianze del ricorrente – in alcuni tratti generiche e non facilmente interpretabili – soloformalmente enunciano anche la sussistenza del vizio di violazione di legge ma nellasostanza appaiono inerenti a pretesi difetti della struttura motivazionale così esulando dalnovero delle censure deducibili in sede di legittimità.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è da dichiarare inammissibile.2. In via preliminare deve rilevarsi che il rimedio risarcitorio attivato dal condannato ai sensidell art. 35 ter * pen. costituisce una tutela specifica conseguente al pregiudizio subito daldetenuto a causa delle sofferenze psicologiche e morali subite in conseguenza di untrattamento penitenziario ritenuto difforme rispetto ai parametri elaborati dallagiurisprudenza comunitaria. Nel caso di specie – secondo quanto già sintetizzato in partenarrativa il reclamo aveva ad oggetto le condizioni detentive subite dal soggetto presso unapluralità di istituti penitenziari la doglianza atteneva sia alle modalità attraverso le qualil amministrazione si era approcciata alle condizioni di salute mentale del ricorrente peressere questi affetto da una patologia denominata “pseudo demenza di tipo ganseriano” sitratta di una forma reattiva alla carcerazione di tipo psicogeno anche detta “statocrepuscolare isterico” tale patologia comporta allucinazioni visive e uditive nonché deliriamnesie convulsioni disorientamenti e una marcata variabilità dell umore sia per ciò chespazio vitale all interno del locale nel quale era collocato.La difesa ha ritenuto dunque che tali condizioni fossero atte a integrare la violazionedell art. 3 CEDU dando origine a un trattamento inumano e degradante in presenza delquale appunto diviene esperibile lo specifico rimedio risarcitorio previsto all art. 35 ter 3.

In primo luogo l ordinanza impugnata – contrariamente alle deduzioni difensive – haargomentato lungamente oltre che in maniera logica e non contraddittoria quanto allo statodi salute psichica nel quale versa il condannato sul punto il Tribunale di sorveglianza hadettagliatamente richiamato i riscontri forniti dall Amministrazione penitenziaria chiarendo –in modo ampio ed esaustivo come tale pur precaria condizione mentale non abbiaminimamente inciso sul profilo della piena compatibilità con il regime carcerario.3.1. Quanto al tema della conservazione di uno spazio detentivo minimo atto a nonconcretizzare una situazione carceraria degradante il Tribunale di sorveglianza comedetto ha accolto il reclamo del condannato con riferimento al periodo di detenzionetrascorso presso il carcere di Napoli * ciò sul presupposto dell impossibilità diricostruire le modalità di effettiva allocazione del detenuto istante sul quale ha ritenuto nonpotersi far gravare il relativo onere della prova.3.2.

Per ciò che attiene poi al medesimo tema dello spazio minimo assicurato al detenutoall interno dei numerosi istituti carcerari sopra menzionati la motivazione dell avversatadecisione si è integralmente riportata per relationem a quella adottata dal * disorveglianza di Udine nel provvedimento reclamato.3.2.1. * è sul punto il principio di diritto secondo il quale aa motivazione per relationemdi un provvedimento giudiziale deve essere considerata pienamente legittima allorquando‹‹1 faccia riferimento recettizio o di semplice rinvio a un legittimo atto del procedimento lacui motivazione risulti congrua rispetto all esigenza di giustificazione propria delprovvedimento di destinazione 2 fornisca la dimostrazione che il giudice ha presocognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e leabbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione 3 l atto di riferimento quando nonvenga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare sia conosciuto dall interessato oalmeno ostensibile quanto meno al momento in cui si renda attuale l esercizio della facoltàdi valutazione di critica ed eventualmente di gravame e conseguentemente di controllodell organo della valutazione o dell impugnazione›› * 6 n. 53420 del 04/11/2014* * 261839 – 01 nello stesso senso si è espressa * 2 n. 55199 del29/05/2018 * * 274252 – 01 .3.2.2.

Nel caso di specie il * di sorveglianza aveva – nella decisione richiamatadall ordinanza impugnata – esaustivamente esaminato tutte le doglianze difensivesoffermandosi specificamente sulla situazione detentiva nella quale si era venuto a trovare ilcondannato in ciascuno degli istituti presso i quali era stato allocato. Con l esistenza di taliargomentazioni – che rappresentano il fulcro della parte motiva dell ordinanza del *di sorveglianza e dunque con la dovizia e completezza della relativa analisi la difesa haevitato il confronto in tal modo la critica posta a fondamento dell atto di impugnazione ora inesame ha assunto una marcata connotazione aspecifica e assertiva oltre che meramenteconfutativa finendo per essere addirittura distonica rispetto alla decisione aggredita edelineandosi quindi in termini di inammissibilità.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali oltre che di una somma che si stima equo fissare in euro tremila in favoredella * delle ammende non si ravvisano elementi per ritenere il ricorrente esente dacolpe nella determinazione della causa di inammissibilità conformemente a quanto indicatoda Corte cost. sentenza n. 186 del 2000 . * le condizioni infine deve esseredisposta l annotazione di cui all art. 52 comma 1 del decreto legislativo 20 giugno 2003 n.196 recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 27/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 27/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E *