Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to client's subsequent withdrawal of the cassation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's lawyer submitted a formal withdrawal of the cassation request after it was initially filed. Although the lower court had rejected the request for alternative measures due to the defendant's untraceability and lack of foreign address, the procedural outcome was determined by the client's voluntary abandonment of the case. The court ruled that such a withdrawal extinguishes the procedural relationship immediately, rendering the substantive arguments regarding health conditions and appointment delays irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A valid withdrawal of a cassation appeal by the defender with special power of attorney immediately extinguishes the procedural relationship and results in the immediate res judicata of the appeal's inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente sul ricorso proposto da: CIONCA Mihaela (rinunciante), nata in Romania il 7/10/1978 avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna del 3/4/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 3.4.2025, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha provveduto su un'istanza, presentata nell’interesse di Mihaela Cionca, di ammissione a una misura alternativa, rigettandola - dopo aver disatteso una richiesta di rinvio dell’udienza, formulata da uno dei difensori della condannata - per la non rintracciabilità della condannata e per la omessa indicazione di un domicilio all’estero ove eseguire la misura eventualmente concessa. 2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Micaela Cionca, articolando un unico motivo, con cui ha dedotto, per un verso, violazione di legge in relazione al rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento e, per altro verso, il vizio di motivazione del provvedimento per non avere tenuto conto delle allegazioni documentali difensive sulle condizioni di salute del figlio della condannata.
3. Con requisitoria scritta trasmessa il 15.9.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia. Infatti, il difensore della ricorrente, munito di procura speciale, ha fatto pervenire in data 8.10.2025 una dichiarazione di rinuncia all’impugnazione proposta con ricorso per cassazione in data 23.4.2025. Le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che "la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione" (Sez.
U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821 – 01). Va solo aggiunto, a tal proposito, che è efficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritto dal solo difensore munito di procura speciale, da considerarsi legittimato ad esprimere la volontà dell’interessato di non avvalersi più degli effetti già derivati dall’atto di impugnazione proposto (cfr. Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663 – 01; Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244 – 01). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa al caso.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammend