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Ordinanza — n. 5147/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses cassation appeal, holding early release denial orders are appealable only via protest, not cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5147/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the cassation appeal, ordering the case files to be transmitted to the competent tribunal for a protest review. The appellant had challenged a magistrate's refusal of early release, arguing the irregular conduct was episodic and unrelated to them. The court ruled that such denials are procedural acts adopted in chambers without parties present, making them appealable only through a protest under specific penal procedure rules, not via cassation.

Regesto Legislator

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Art. 69-bis Ord. pen.; Art. 678 cod. proc. pen.: A magistrate of surveillance's order denying early release is appealable solely by protest to the tribunal of surveillance and is not subject to cassation review.

Parole chiave

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early release denial magistrate of surveillance protest appeal cassation inadmissibility penal procedure rules chambers decision procedural speciality revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 69-bis Ord. pen.
pen.e non mediante ricorso per cassazione CONSIDERATO IN DIRITTO1.Ai sensi dell’art. 69-bis Ord. pen., la competenza a decidere sull’istanza di liberazione anticipata è del magistrato di sorveglianza, al quale spetta di accertare la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio.
Art. 678 cod. proc. pen.
richiamata dall’art. 678 cod. proc. pen. per il procedimento avanti il magistrato di sorveglianza, con la conseguenza che non si applica il disposto dell'art.
Art. 666 cod. proc. pen.
per il procedimento avanti il magistrato di sorveglianza, con la conseguenza che non si applica il disposto dell'art. 666, comma 2 cod.
Art. 569 cod. proc. pen.
Per completezza, si aggiunge che l’impugnazione proposta dal difensore non può neanche essere qualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., essendo previsto tale rimedio impugnatorio solo avverso le sentenze.
art. 678 cod. proc. pen
Avverso il provvedimento che viene adottato in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, può essere proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza, il quale decide ai sensi dell’art. 678 cod. proc. pen.
art. 666, comma 2 cod. proc. pen
per il procedimento avanti il magistrato di sorveglianza, con la conseguenza che non si applica il disposto dell'art. 666, comma 2 cod. proc. pen., il quale prevede il ricorso in cassazione avverso il decreto di inammissibilità.
art. 569 cod. proc. pen
Per completezza, si aggiunge che l’impugnazione proposta dal difensore non può neanche essere qualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., essendo previsto tale rimedio impugnatorio solo avverso le sentenze.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 36235 del 25.1.2017, Rv 270717-01
Nel caso in cui il magistrato di sorveglianza emetta decreto di inammissibilità, questa Corte ha affermato che il provvedimento è impugnabile con reclamo al tribunale di sorveglianza e non mediante ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 36235 del 25.1.2017, Rv 270717-01).
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Testo completo

IO ORDINANZA Vinciguerra Giuliano, nato a Catania il 15/02/1996 avverso l'ordinanza del 19/11/2024 del magistrato di sorveglianza di Caltanissetta udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, la quale ha chiesto trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza RITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza del 5 novembre 2024, il magistrato di sorveglianza di Caltanissetta rigettava l’istanza di liberazione anticipata proposta dal ricorrente Vinciguerra Giuliano in ragione della condotta irregolare tenuta in detenzione.

A seguito di nuova istanza del detenuto del 31.10.2024, il medesimo magistrato di sorveglianza la dichiarava inammissibile in quanto con la precedente ordinanza del 5 novembre 2024 erano stati valutati i periodi di detenzione sino al 10.6.2024 in base al principio di semestralizzazione e, in quella data, nessun ulteriore semestre era valutabile. 2.Avverso detta ordinanza, l’istante ha proposto reclamo avanti il Tribunale di Sorveglianza, contestando la decisione in base alla ritenuta episodicità delle condotte irregolari poste a fondamento del rigetto, alle quali, comunque, si dichiarava estraneo.

Il Tribunale, al termine dell’udienza del 28 maggio 2025, ha riqualificato il reclamo quale ricorso in cassazione, disponendone la trasmissione a questa Corte. 3.Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza. Ha osservato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il provvedimento di inammissibilità della richiesta di concessione del beneficio della liberazione anticipata, pronunciato "de plano" dal magistrato di sorveglianza, è impugnabile con reclamo al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 69-bis, comma 3, Ord. pen.e non mediante ricorso per cassazione CONSIDERATO IN DIRITTO1.Ai sensi dell’art. 69-bis Ord. pen., la competenza a decidere sull’istanza di liberazione anticipata è del magistrato di sorveglianza, al quale spetta di accertare la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio.

Avverso il provvedimento che viene adottato in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, può essere proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza, il quale decide ai sensi dell’art. 678 cod. proc. pen. Nel caso in cui il magistrato di sorveglianza emetta decreto di inammissibilità, questa Corte ha affermato che il provvedimento è impugnabile con reclamo al tribunale di sorveglianza e non mediante ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 36235 del 25.1.2017, Rv 270717-01). Difatti, il provvedimento del magistrato di sorveglianza, assunto ai sensi dell’art. 69-bis, comma 4 Ord. pen., è sempre adottato con ordinanza in camera di consiglio e senza la presenza delle parti.

Se ne deduce che il rito camerale partecipato è “ordinariamente” escluso in prima istanza e che il contraddittorio è meramente eventuale e differito e si svolge avanti il Tribunale di sorveglianza adito in sede di reclamo ai sensi dell’art. 69-bis, comma 5 Ord. Pen. Tale procedura si pone, quindi, in rapporto di specialità rispetto a quella di cui all’art.666 cod. proc. pen. richiamata dall’art. 678 cod. proc. pen. per il procedimento avanti il magistrato di sorveglianza, con la conseguenza che non si applica il disposto dell'art. 666, comma 2 cod. proc. pen., il quale prevede il ricorso in cassazione avverso il decreto di inammissibilità. 2.Nel caso in esame, invece, il Tribunale di sorveglianza ha qualificato il reclamo avverso il provvedimento di inammissibilità quale ricorso in cassazione, trasmettendolo a questa Corte.

Alla luce della interpretazione normativa prima esposta, invece, l’impugnazione proposta avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza doveva essere qualificata come reclamo e decisa nel merito. Per completezza, si aggiunge che l’impugnazione proposta dal difensore non può neanche essere qualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., essendo previsto tale rimedio impugnatorio solo avverso le sentenze.

3. Ne consegue che questa Corte, qualificata l'impugnazione del ricorrente quale reclamo, deve disporne la trasmissione al giudice competente ai sensi dell’art. 69-bis comma 5 Ord. pen. ovvero al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta. P.Q.M Qualificata l'impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale