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Sentenza — n. 5139/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls appeal order for execution suspension due to miscalculation of remaining sentence duration.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5139/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Catanzaro Court of Appeal's order denying execution suspension, remanding the case for a new hearing. The appellant argued the remaining sentence was below the statutory limit because three months of home detention should have been deducted from the total term. The court found the lower court failed to account for this deduction when calculating the residual sentence, constituting a violation of procedural codes. Consequently, the decision was overturned to allow a correct calculation of the remaining penalty term.

Regesto Legislator

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Art. 656, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 655, comma 5, cod. proc. pen.: The court must accurately deduct time served in home detention from the total sentence to determine if the residual term falls within the threshold for suspending execution orders.

Parole chiave

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execution suspension sentence calculation home detention deduction residual penalty term procedural violation Cassazione annulment statutory limits sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 663 cod. proc. pen.
Sergio Rotundo, denunciando la violazione delle disposizioni di cui all’art. 663 e 656 cod.
Art. 656 cod. proc. pen.
Pertanto, ad avviso della difesa, la pena residua da espiare, pari a anni tre, mesi nove e giorni ventotto di reclusione, sarebbe rientrata nel limite previsto dall’art. 656, comma 5, cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
pen., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, rispettivamente, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
pen., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, rispettivamente, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
Art. 655, comma 5 cod. proc. pen.
Art. 47 ord. pen.
pen., in relazione all’art. 47 ord. pen., con la conseguente possibilità di sospendere l’ordine di esecuzione, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza in ordine alla istanza di affidamento in prova ai servizi sociali.
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: Gelfo Antonio nato a CROTONE il 01/06/1963 avverso l'ordinanza del 21/08/2023 della Corte d'appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di sospensione dell’ordine di esecuzione avanzata nell’interesse di Gelfo Antonio.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Gelfo Antonio, per il tramite del difensore di fiducia avv. Sergio Rotundo, denunciando la violazione delle disposizioni di cui all’art. 663 e 656 cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, rispettivamente, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. 2.1. Ad avviso del difensore sia l’ufficio della Procura generale, sia la Corte di appello, hanno errato nel considerare che, a seguito del cumulo delle due condanne, risultasse una pena finale superiore ai limiti di cui al comma 5 dell’art. 655, ossia anni quattro e giorni ventotto, in quanto dalla pena ancora da espiare, al momento della notifica dell’ordine di esecuzione, si sarebbero dovuti detrarre tre mesi di pena espiata in detenzione domiciliare, ovvero dal 6 maggio 2025 al 6 agosto 2025. Pertanto, ad avviso della difesa, la pena residua da espiare, pari a anni tre, mesi nove e giorni ventotto di reclusione, sarebbe rientrata nel limite previsto dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., in relazione all’art. 47 ord. pen., con la conseguente possibilità di sospendere l’ordine di esecuzione, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza in ordine alla istanza di affidamento in prova ai servizi sociali.

3. Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito indicate.

2. La Corte di appello di Catanzaro, nel provvedimento censurato, muove dal presupposto che la pena residua che il ricorrente deve espiare sia pari a anni quattro e giorni ventotto di reclusione ed euro 4.000,00 di multa omettendo di fornire una chiara spiegazione delle ragioni del diniego, in ordine alla misura della pena residua, a fronte della circostanza che alla data del 6 agosto, il Gelfo aveva già scontato tre mesi di detenzione domiciliare sofferti a decorrere dal 6.05.2025, sicché la pena, come risulta dall’ordine di esecuzione, risultava essere pari ad anni tre, mesi nove e giorni ventotto di reclusione.

3. Alla luce delle esposte considerazioni si impone l’annullamento dell’impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Catanzaro. Così