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Sentenza — n. 5134/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5134/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5134/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il primo motivo deduce, anzitutto, che non risulterebbe alcun riscontro alle dichiarazioni dei due collaboratori (Corra e Privitera) che hanno accusato il ricorrente di aver partecipato al pestaggio di Filippo Marletta, non c’è stata alcuna denuncia, alcun referto medico o altro elemento oggettivo da cui si possa desumere la conferma dell’esistenza dell’episodio, in quel periodo, peraltro, il ricorrente si trovava agli arresti domiciliari in Motta Sant’Anastasia, località lontana dal luogo in cui sarebbe avvenuto il pestaggio. L’argomento è infondato.

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 5134/2026 — snpen · Corte di Cassazione: La circostanza che non vi sia stata una denuncia del pestaggio da parte della vittima in modo non manifestamente illogico è stata ritenuta non decisivo da parte del giudice del merito, atteso che, come osserva correttamente il Tribunale del riesame, anche la vittima gravitava nell’ambito dell’organizzazione criminale, di cui quindi è ragionevole condividesse i codici di omertà. La circostanza che il ricorrente fosse al momento del pestaggio agli arresti domiciliari non documenta una incompatibilità spaziale o temporale ad esserne stato responsabile, perché, come ha osservato l’ordinanza in modo non manifestamente illogico, trattandosi di una misura cautelare soggetta ad autocontrollo, essa non impediva al ricorrente di uscire di casa, se avesse voluto.

Parole chiave

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gravi addebiti penali altri capi d'accusa traffico di cocaina indagine per riciclaggio di denaro atti penali inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod. pen
Con ordinanza del 31 luglio 2025 il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di Kevin Bonfiglio emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod.
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Bonfiglio Kevin nato a CATANIA il 02/12/1993 avverso l'ordinanza del 29/07/2025 del TRIBUNALE di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo; lette le conclusioni del P.G., Lidia Giorgio, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 31 luglio 2025 il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di Kevin Bonfiglio emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., per la sua partecipazione al clan Nizza, organizzazione criminale ritenuta affiliata alla cosca Santapaola – Ercolano, fatto commesso dal febbraio 2019 al maggio 2020.

L’indagato è stato raggiunto, in particolare, da dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia (Silvio Corra, Salvatore Scavone, Salvatore Sam Privitera), che lo hanno indicato come una persona coinvolta nelle attività criminose del clan, in particolare il ricorrente avrebbe spacciato stupefacente per conto del clan ed avrebbe partecipato a spedizioni punitive nell’interesse dell’organizzazione criminale. Secondo l’ordinanza, il coinvolgimento del ricorrente in attività di spaccio era, inoltre, documentata anche dall’avvenuto arresto dello stesso per la detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e per la detenzione di un’arma comune da sparo.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art.173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto non vi sarebbe alcun riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori in ordine al pestaggio di Filippo Marletta, sulla esistenza dell’episodio e sulla partecipazione ad esso del ricorrente, che in quel periodo, peraltro, si trovava agli arresti domiciliari in Motta Sant’Anastasia, località lontana dal luogo in cui sarebbe avvenuto il pestaggio; mancherebbero, inoltre, elementi di riscontro anche sull’attività di spaccio che avrebbe svolto il ricorrente per conto del clan. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché mancherebbe in ordinanza la valutazione sulla credibilità soggettiva dei collaboratori.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Lidia Giorgio, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo deduce, anzitutto, che non risulterebbe alcun riscontro alle dichiarazioni dei due collaboratori (Corra e Privitera) che hanno accusato il ricorrente di aver partecipato al pestaggio di Filippo Marletta, non c’è stata alcuna denuncia, alcun referto medico o altro elemento oggettivo da cui si possa desumere la conferma dell’esistenza dell’episodio, in quel periodo, peraltro, il ricorrente si trovava agli arresti domiciliari in Motta Sant’Anastasia, località lontana dal luogo in cui sarebbe avvenuto il pestaggio. L’argomento è infondato.

Dalla lettura dell’ordinanza impugnata emerge che sulla vicenda del pestaggio in danno di Marletta, le chiamate dei collaboratori sono due (Corra e Privitera), la prima è anche una chiamata di correo da fonte diretta, perché Corra fece parte di quella spedizione punitiva. Nelle varie classificazioni in cui la giurisprudenza di legittimità ha diviso i collaboratori di giustizia, in ordine al rigore metodologico con cui deve essere saggiata la tenuta della prova dichiarativa da essi introdotta (chiamata in correità/chiamata in reità; chiamata diretta/chiamata de relato), le dichiarazioni sul punto di Corra appartengono alla classe di collaboratori le cui dichiarazioni sono dotate di una attendibilitàpiù elevata (cfr.

Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145, par. 2.1.), in quanto dichiarante che chiama in correità, accusando anche se stesso, ed in quanto dichiarante che riferisce circostanze che conosce non de relato, ma per averle apprese direttamente. Sempre secondo la sistematica della pronuncia Aquilina citata, le due chiamate si riscontrano a vicenda, atteso che “quanto alla tipologia e all'oggetto dei riscontri, la genericità dell'espressione «altri elementi di prova» utilizzata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazione secondo cui, in subiecta materia, vige il principio della "libertà dei riscontri", nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma”.

La circostanza che non vi sia stata una denuncia del pestaggio da parte della vittima in modo non manifestamente illogico è stata ritenuta non decisivo da parte del giudice del merito, atteso che, come osserva correttamente il Tribunale del riesame, anche la vittima gravitava nell’ambito dell’organizzazione criminale, di cui quindi è ragionevole condividesse i codici di omertà. La circostanza che il ricorrente fosse al momento del pestaggio agli arresti domiciliari non documenta una incompatibilità spaziale o temporale ad esserne stato responsabile, perché, come ha osservato l’ordinanza in modo non manifestamente illogico, trattandosi di una misura cautelare soggetta ad autocontrollo, essa non impediva al ricorrente di uscire di casa, se avesse voluto.

Il ricorso deduce, inoltre, che mancherebbero elementi di riscontro sull’attività di spaccio che avrebbe svolto il ricorrente per conto del clan, non essendo intervenuti sequestri di sostanze o intercettazioni che confermino tale accusa. L’argomento è infondato. Anche su tale punto i collaboratori che effettuano la chiamata nei confronti del ricorrente sono due (stavolta Scavone e Privitera), e, quindi, per le ragioni già indicate sopra, le loro chiamate si riscontrano a vicenda. In più, con riferimento a tale profilo di responsabilità, l’ordinanza evidenzia un ulteriore riscontro costituito dall’arresto del ricorrente proprio per il reato di detenzione di stupefacenti, avvenuto nel 2020.

Non è, pertanto, manifestamente illogico che siano stati ritenuti non necessari, nei limiti della valutazione cautelare, riscontri ulteriori. Il primo motivo è, pertanto, infondato.

2. È infondato anche il secondo motivo. Il ricorso deduce che nell’ordinanza mancherebbe la valutazione sulla credibilità soggettiva dei collaboratori, non avendo il Tribunale esaminato i rapporti personali tra i collaboratori, le motivazioni che hanno spinto alla collaborazione, la presenza eventuale di motivi di rancore in essi, la personalità e la condizioni economiche dei dichiaranti. L’argomento è inammissibile. La deduzione sulla mancata valutazione della credibilità soggettiva dei collaboratori è formulata, infatti, in modo del tutto generico con affermazioni di carattere generale prive di qualsiasi riferimento al caso concreto.

Il ricorso deduce che i collaboratori avrebbero fornito versioni discordanti sui ruoli dell’indagato, ma l’argomento è inammissibile, perchè non specifica su quale specifico punto queste versioni sarebbero discordanti e non allega, ai fini dell’autosufficienza (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723), i verbali delle dichiarazioni perché si possa apprezzare la circostanza. Il ricorso deduce che non sarebbero stati indicati i tempi della affiliazione di Bonfiglio, ma l’argomento è inammissibile, perché l’affiliazione rituale nonè un elemento necessario della contestazione di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, in quanto lo stabile inserimento nella consorteria può “realizzarsi o in modo formale, attraverso i classici rituali di adesione e con la comprovata messa a disposizione ovvero, in concreto, con il compimento di azioni, preventivamente assegnate, teleologicamente orientate alla realizzazione degli scopi associativi” (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 0, in motivazione). Ne consegue che a fortiori la mancata indicazione del periodo dell’affiliazione del ricorrente non può essere ritenuto un indice della non credibilità dei collaboratori. Il ricorso deduce che il collaboratore Corra non spiega perché avrebbe dovuto essere coinvolto in una spedizione punitiva proprio un soggetto che si trovava agli arresti domiciliari, ma l’argomento è inammissibile perché il collaboratore, come ogni dichiarante, deve solo raccontare ciò che è a sua conoscenza, e non deve fornire una spiegazione della razionalità dei comportamenti narrati, spiegazione che appartiene, invece, all’attività valutativa del giudice.

Il ricorso deduce che il collaboratore Scavone premette di conoscere il ricorrente fin da quando questi era bambino, ma, in modo incoerente con questa premessa, non ne conosce il cognome, il che lo renderebbe non credibile. L’argomento è infondato. Si tratta di una deduzione pertinente, ma comunque non decisiva, perché non idonea a disarticolare la motivazione dell’ordinanza impugnata, posto che Scavone mostra di conoscere realmente l’appartenenza familiare del ricorrente (riferisce chi è la madre, chi è lo zio), indice di conoscenza risalente e compatibile con la sua dichiarazione di ricordarlo fin da quando era bambino.

In questo contesto non è, pertanto, manifestamente illogico che, ai fini della valutazione di credibilità del dichiarante, la mancata conoscenza del cognome non sia stata ritenuta decisiva. Il ricorso deduce che il collaboratore Privitera non sarebbe credibile, in quanto ha riferito della spedizione punitiva ammettendo, però, di averne saputo da terzi. L’argomento è infondato. Come detto, sul pestaggio in danno di Marletta, esistono anche dichiarazioni di un collaboratore, Corra, che ha riferito per conoscenza diretta per essere stato parte della spedizione punitiva stessa; le dichiarazioni sul punto di Privitera, in modo non manifestamente illogico sono state ritenute utili ad integrare il materiale probatorio, posto che ciascun indizio deve essere inserito in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez.

U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678), e che nel caso in esame la chiamata di Privitera può assumere anche il ruolo meramente ancillare di riscontro esterno alle dichiarazioni di Corra. Il ricorso deduce che nelle dichiarazioni dei collaboratori mancherebbe la convergenza del molteplice. L’argomento è inammissibile, perché proposto in modo generico, mediante richiamo ai principi generali, e senza un riferimento specifico al caso di specie. Esso, pertanto, non integra quella critica articolata al provvedimento impugnato, che è richiesta, ai fini dell’ammissibilità del motivo (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso è, nel suo complesso, infondato.

3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del