Italian Supreme Court dismisses appeal rejecting criminal continuation due to lack of unified criminal intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed Mariano Barbato's cassation appeal against a lower court's refusal to apply the legal institution of criminal continuation. Barbato argued that his two prior convictions were part of a single criminal program due to temporal proximity and identical crime titles, while the opposing judge cited the heterogeneity of execution methods and the 11-month gap between offenses. The court ruled that the distinct modes of commission and the lack of evidence for pre-planning subsequent crimes proved the absence of a unified criminal intent, thereby invalidating the request for mitigated sentencing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, second comma, cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The institution of criminal continuation requires proof of a unified criminal program with pre-planned subsequent offenses; mere temporal proximity or identical crime titles are insufficient if execution modes differ and no original design exists.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente Sul ricorso proposto da Barbato Mariano, nato a Napoli il 17/12/1989 avverso l’ordinanza emessa il 25/07/2025 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 25 luglio 2025 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, pronunciando quale Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da Mariano Barbato, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., tra i reati giudicati dalle due sentenze irrevocabili, ritenendo ostative all’applicazione della disciplina richiesta l’eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio giurisdizionale.
Tali sentenze irrevocabili, in particolare, erano state pronunciate dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Frattamaggiore, il 14 maggio 2009 e dalla Corte di appello di Napoli il 18 febbraio 2010 2. Avverso questa ordinanza Mariano Barbato, a mezzo dell’avv. Guglielmo Ventrone, ricorreva per cassazione, articolando promiscuamente un’unica censura difensiva. Con questa doglianza si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 671 cod. proc. pen., conseguente al fatto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, nel respingere l’istanza di applicazione della continuazione invocata nell’interesse di Barbato, non aveva tenuto conto della correlazione esistente tra i delitti giudicati dalle decisioni presupposte.
La correlazione esecutiva dedotta dalla difesa del ricorrente era resa evidente dalla contiguità temporale esistente tra le condotte illecite presupposte – commesse da Maria Barbato tra il dicembre del 2008 e il novembre del 2009 –, dall’identità dei titoli di reato oggetto di vaglio e dall’omogeneità del contesto, criminale e territoriale, nel quale i fatti si erano concretizzati. Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Mariano Barnato è infondato.
2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da Mariano Barbato, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). L’unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato, al contrario di quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di Khan, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti differenti, quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al “favor rei”» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01).
La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiuta dall’autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, come nel caso di Barbato, risulti unitario e consenta l’applicazione della disciplina prevista dal combinato disposto degli artt. 81, secondo comma, e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596 - 01;
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).
3. In questa cornice, deve rilevarsi, in linea con quanto correttamente affermato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, che ostava all’applicazione della disciplina della continuazione invocata da Mariano Barbato, ex art. 671 cod. proc. pen., l’eterogeneità delle modalità esecutive con cui le condotte criminose giudicate dalle due sentenze irrevocabili presupposte – pronunciate dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Frattamaggiore, il 14 maggio 2009 e dalla Corte di appello di Napoli il 18 febbraio 2010 – si erano concretizzate.
Secondo il Giudice dell’esecuzione, ostavano all’applicazione della disciplina della continuazione richiesta da Barbato le modalità con cui le condotte illecite presupposte erano state eseguite e l’ampiezza dell’arco temporale nel quale tali comportamenti si erano concretizzati, compreso tra il 7 dicembre 2008 e il 6 novembre 2009, che esprimevano una spiccata propensione ai comportamenti illeciti, oggettivamente incompatibile con il vincolo di cui si chiedeva il riconoscimento in sede esecutiva. Si deduceva, in proposito, che nelle pagine 1 e 2 della decisione censurata, con argomenti immuni da censure motivazionali, che i comportamenti criminosi valutati dalle due decisioni presupposte, commessi a Frattamaggiore il 7 dicembre 2008 e a Casoria il 6 novembre 2009, pur «avendo natura omogenea (si tratta di tentativi di furto aggravato), sono stati commessi con modalità diverse e in concorso con complici differenti […] e soprattutto a distanza di 11 mesi l’uno dall’altro».
Non può, per altro verso, non rilevarsi che la reiterazione di condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, come nel caso di Mariano Barbato. In queste ipotesi, infatti, la proclività al crimine del condannato deve ritenersi disciplinata da istituti differenti dalla continuazione, quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro normativo rispetto a quello sotteso all’istituto in esame, che, viceversa, appare orientato a favorire il soggetto attivo dei vari reati, applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigato dagli effetti del combinato disposto degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, cit.).
Le connotazioni dei comportamenti criminosi posti in essere da Mariano Barbato, rendono inapplicabile la disciplina della continuazione invocata, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., alla luce del principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui: «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).
4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Mariano Barbato deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento