Cassation court annuls revocation order due to lack of proof of service on defendant and counsel abroad.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Taranto Tribunal's order revoking Francesco Santacroce's suspended sentence because the defendant and his lawyer were never properly notified of the proceedings abroad. While the defendant's absence from hearings was confirmed, the court found no proof that the service letter was received, violating procedural guarantees. Consequently, the case was remanded for a new trial to ensure proper notification before the revocation could take effect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 169 cod. proc. pen.; Art. 159 cod. proc. pen.: When a defendant residing abroad lacks proof of receipt of a service letter, the judicial authority must order new searches to declare irreperibility, as this situation is assimilated to a lack of effective knowledge of the act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente Sul ricorso proposto da Santacroce Francesco, nato a Taranto il 12/09/1965 avverso l’ordinanza emessa il 17/07/2025 dal Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17 luglio 2025 il Tribunale di Taranto, pronunciandosi quale Giudice dell’esecuzione, disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Francesco Santacroce con la sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale di Taranto il 18 novembre 2019, divenuta irrevocabile il 5 dicembre 2019. Con tale pronuncia l’imputato era stato condannato alla pena di due anni di reclusione, per i reati di cui agli artt. 216, commi 1 e 2, 219, commi 1 e 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.), accertati a Taranto il 6 giugno 2012. Il provvedimento di revoca veniva giustificato dal Tribunale di Taranto, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., in conseguenza della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto il 2 marzo 2023, divenuta irrevocabile il 7 novembre 2024 con cui Francesco Santacroce, era stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione e 105,00 euro di multa, per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 624, 625, primo comma, nn. 2 e 7, accertati a Taranto il 18 febbraio 2015.
2. Avverso questa sentenza Francesco Santacroce, a mezzo dell’avv. Egidio Albanese, proponeva ricorso per cassazione, articolando un’unica censura difensiva. Con tale doglianza si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, 666 cod. proc. pen., 6 CEDU, conseguenti al fatto che tutti gli atti processuali riguardanti il procedimento di esecuzione conclusosi con la revoca della sospensione condizionale della pena controversa, pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale di Taranto il 18 novembre 2019, non erano mai stati ritualmente notificati a Francesco Santacroce.
Si deduceva, in proposito, che le udienze del 6 febbraio 2025, del 3 aprile 2025, del 29 maggio 2025 e del 17 luglio 2025 si erano svolte in assenza di Francesco Santacroce – che risulta residente all’estero presso l’Armada Hotel di Dubai e iscritto nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) a far data dal 30 gennaio 2019 – e del suo difensore di fiducia, l’avv. Egidio Albanese, che veniva sostituito, ai sensi dell’art. 97 cod. proc. pen. da un difensore d’ufficio, l’avv. Alfonso Elia, al quale venivano effettuate notifica irrituale, in presenza di un difensore di fiducia regolarmente nominato.
La nomina rituale dell’avv. Egidio Albanese, del resto, era dimostrata dal fatto che il provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto il 12 novembre 2024, dal quale traeva origine il presente procedimento, era stato notificato ritualmente allo stesso difensore di fiducia. Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Francesco Santacroce è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Osserva il Collegio che, secondo la difesa del ricorrente, le udienze del 6 febbraio 2025, del 3 aprile 2025, del 29 maggio 2025 e del 17 luglio 2025, riguardanti il presente procedimento di esecuzione, si erano svolte in assenza di Francesco Santacroce e del suo difensore di fiducia, l’avv. Egidio Albanese. Tale procedimento, iscritto a ruolo con il n. 857/2024 SIEP, provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto il 12 novembre 2024. In questa cornice, nel valutare le procedure notificatorie del procedimento di esecuzione in esame, occorreva considerare che Francesco Santacroce risultava residente a Dubai presso l’Hotel Armada ed era iscritto nel registro dell’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) a far data dal 30 gennaio 2019; mentre, l’avv.
Egidio Albanese, al quale veniva notificato il solo provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto il 12 novembre 2024, era il difensore di fiducia del ricorrente nel processo di cognizione conclusosi con l’ultima delle condanne pronunciate nei suoi confronti, deliberata dal Tribunale di Taranto il 2 marzo 2023. Di ciascuna di queste due procedure notificatorie occorre occuparsi separatamente, atteso che, in relazione alla loro ritualità, si deve pervenire a conclusioni differenti. 2.1. Occorre, allora, muovere dalla procedura notificatoria eseguita nei confronti di Francesco Santacroce, nel valutare la quale occorre tenere presente che, come detto, il ricorrente è residente a Dubai ed è iscritto nel registro dell’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero sin dal 30 gennaio 2019.
Osserva il Collegio che, in tema di notificazioni all’imputato residente o dimorante all’estero, qualora il soggetto non abbia ricevuto la raccomandata con avviso di ricevimento di cui all’art. 169 cod. proc. pen. ovvero manchi la prova della ricezione di tale atto occorre ritenere che il destinatario dell’atto non ha avuto conoscenza della procedura comunicativa che lo riguarda, che deve ritenersi illegittima. Tutto questo discende dalla previsione dell’art. 169, comma 1, cod. proc. pen., che stabilisce, per tali ipotesi, la trasmissione di una «raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l’indicazione della autorità che procede, del titolo del reato e della data e del luogo in cui è stato commesso, nonché l’invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato ovvero a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato […]».
Non può, in proposito, non richiamarsi il principio di diritto, risalente ma insuperato, affermato da Sez. 5, n. 34504 del 11/07/2011, Vezzosi, Rv. 250945 - 01, secondo cui: «In tema di notificazioni all’imputato residente o dimorante all’estero, qualora l’imputato non abbia ricevuto o, comunque, manchi la prova della ricezione della raccomandata di cui all’art. 169 cod. proc. pen., l’autorità giudiziaria procedente deve disporre nuove ricerche nei luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen., al fine della declaratoria di irreperibilità dell’imputato, posto che si tratta di situazione assimilabile a quella in cui risulti o appaia probabile che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto».
Questa opzione ermeneutica, a distanza di un decennio, veniva ribadita da Sez.3, N. 46813 del 10/11/2021, M., Rv. 282462 - 01, in cui si affermava il principio di diritto: «In tema di notificazioni all’imputato residente o dimorante all’estero, qualora quest’ultimo non abbia ricevuto o, comunque, manchi la prova della ricezione della raccomandata di cui all’art. 169 cod. proc. pen., l’Autorità giudiziaria procedente deve disporre nuove ricerche nei luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen. al fine della declaratoria di irreperibilità, trattandosi di situazione assimilabile a quella in cui risulti o appaia probabile che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto».
Di tale principio occorre fare applicazione nel caso di specie, atteso che dalla documentazione allegata all’atto di impugnazione in esame, si desume la mancanza della prova della ricezione della raccomandata di cui all’art. 169 cod. proc. pen., in quanto nella cartolina di ritorno della notifica eseguita all’estero nei confronti del Francesco Santacroce, recante il numero di invio RC291574775IT, non sono indicate né la data della ricezione né la firma dell’interessato. 2.2. A conclusioni processuali differenti, invece, deve giungersi con riferimento all’ulteriore profilo censorio, relativo all’illegittimità della procedura di notifica eseguita nei confronti dell’avv.
Egidio Albanese, al quale occorreva notificare gli atti relativi alle udienze del presente procedimento di esecuzione, celebrate nelle date del 6 febbraio 2025, del 3 aprile 2025, del 29 maggio 2025 e del 17 luglio 2025. Deve, in proposito, evidenziarsi che la nomina dell’avv. Egidio Albanese quale difensore di fiducia di Francesco Santacroce nel presente procedimento non risulta dimostrata, non avendo allegato il ricorrente, a sostegno delle sue asserzioni, alcuna documentazione. Ne consegue che la difesa del ricorrente, relativamente a tale profilo, non forniva alcuna dimostrazione della fondatezza delle doglianze prospettate, peraltro genericamente, su cui non venivano espletati i doveri di allegazione imposti dal principio di specificità del ricorso per cassazione.
Sul punto, non si può non richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione con cui si censura la legittimità di un atto processuale non può «limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece:
a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato»(Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035 - 01).
3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Taranto per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguit