Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 5126/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court resolves jurisdictional conflict by declaring Turin competent for prolonged consumption fraud case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5126/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation resolved a negative jurisdictional conflict between the courts of Rimini and Turin regarding a fraud case. The lower court argued for Rimini's jurisdiction based on earlier bank transfers, while the prosecution contended the crime was a single unitary operation consummated in Turin. The court ruled that the fraud constituted prolonged consumption, meaning the entire transaction, finalized in Turin, determined jurisdiction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 30 cod. proc. pen.; Art. 640, primo comma, cod. pen.: In cases of prolonged consumption fraud, the court of the place where the final consummation of the unitary fraudulent operation occurred has jurisdiction, disregarding earlier independent acts.

Parole chiave

Generato dall'IA
negative jurisdictional conflict prolonged consumption fraud unitary fraudulent operation place of consummation criminal jurisdiction rules truffa in materia di credito rimborso dell'IVA contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 30 cod. proc. pen.
Con ordinanza del 30 settembre 2025 il Tribunale di Rimini sollevava conflitto di competenza negativo, ai sensi dell’art. 30 cod.
Art. 640, primo comma, cod. pen.
pen., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torino, in ordine all’individuazione del giudice competente a procedere nei confronti di Gianluca Costa, per il reato di cui all’art. 640, primo comma, cod. pen., commesso in danno di Irina Turbaievska, a Torino, il 22 marzo 2019.
art. 30 cod. proc. pen
Con ordinanza del 30 settembre 2025 il Tribunale di Rimini sollevava conflitto di competenza negativo, ai sensi dell’art. 30 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 57287 del 30/11/2017, Trivellini
Sez. 2, n. 47247 del 06/10/2015, Del Gaudio
Sez. 2, n. 26256 del 24/04/2007, Cornello
Sez. 2, n. 26256 del 24/04/2007, Cornello, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente Sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Rimini nei confronti del Tribunale di Torino nel procedimento a carico di Costa Gianluca, nato a Torino il 04/01/1975 con ordinanza emessa dal Tribunale di Rimini il 30/09/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Tribunale di Torino.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30 settembre 2025 il Tribunale di Rimini sollevava conflitto di competenza negativo, ai sensi dell’art. 30 cod. proc. pen., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torino, in ordine all’individuazione del giudice competente a procedere nei confronti di Gianluca Costa, per il reato di cui all’art. 640, primo comma, cod. pen., commesso in danno di Irina Turbaievska, a Torino, il 22 marzo 2019. A sostegno del conflitto di competenza negativo, il Tribunale di Rimini evidenziava che i fatti dovevano essere ricondotti all’alveo dei reati a consumazione prolungata, nei quali la vittima effettua una pluralità di disposizioni patrimoniali in favore dell’agente.

Ne conseguiva che la truffa in danno di Irina Turbaievska – quantificata in 128.000,00 euro, corrisposti a Gianluca Costa per l’acquisto di un’autovettura Range Rover SI4 Phev Authobiography – si era perfezionata in due fasi distinte ma collegate, la seconda delle quali si era consumata con il versamento del saldo finale del prezzo pattuito tra le parti, ammontante a 89.930,00 euro, che aveva luogo il 22 marzo 2019, a seguito del bonifico bancario effettuato dalla vittima su un conto corrente acceso presso l’Agenzia di Moncalieri della Banca di Asti, che imponeva di ritenere competente a procedere il Tribunale di Torino.

Non poteva, pertanto, condividersi la posizione processuale sostenuta dal Tribunale di Torino, che si era spogliato della competenza a procedere nei confronti di Gianluca Costa, accogliendo l’eccezione proposta dal suo difensore, sul presupposto che la truffa commessa in danno di Irina Turbaievska si era consumata in due fasi autonome e non collegate tra loro. Di queste fasi, la prima, che precedeva il saldo finale di cui si è detto, si era concretizzata mediante l’esecuzione di due bonifici bancari dell’importo di 28.000,00 euro ciascuno, effettuati dalla persona offesa il 23 novembre 2018, su un conto corrente acceso presso l’Agenzia UBI Banca S.p.A. di Bellaria Igea Marina, che imponeva di ritenere competente il Tribunale di Rimini, al quale venivano trasmessi gli atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre premettere che, nel caso in esame, sussiste un conflitto di competenza negativo, in quanto due organi giurisdizionali – il Tribunale di Torino e il Tribunale di Rimini – ricusavano contemporaneamente la cognizione sulla medesima questione loro deferita, rappresentata dalla competenza a procedere in ordine al reato di cui all’art. 640, primo comma, cod. pen., commesso da Gianluca Costa in danno di Irina Turbaievska, a Torino, il 22 marzo 2019. Occorre premettere ulteriormente che la sequenza degli accadimenti criminosi è incontroversa, riguardando la truffa contestata a Gianluca Costa l’acquisto di un’autovettura Range Rover SI4 Phev Authobiography, per il quale le parti contrattuali concordavano il pagamento della somma di 128.000,00 euro, da corrispondersi mediante due distinte operazioni bancarie.

Di queste due operazioni, la prima si perfezionava mediante due bonifici bancari dell’importo di 28.000,00 euro ciascuno, effettuati dalla vittima il 23 novembre 2018, su un conto corrente acceso presso l’Agenzia UBI Banca S.p.A. di Bellaria Igea Marina; la seconda, invece, si perfezionava mediante un bonifico bancario dell’importo di 89.930,00 euro, che aveva luogo il 22 marzo 2019, effettuato dalla persona offesa su un conto corrente acceso presso l’Agenzia di Moncalieri della Banca di Asti.

2. Tanto premesso, deve osservarsi che, secondo la prospettazione accusatoria, fissata dal capo di imputazione elevato a Gianluca Costa ex art. 640, primo comma, cod. pen., al quale, allo stato, occorre fare riferimento per individuare la competenza a procedere, la truffa commessa in danno di Irina Turbaievska si perfezionava nell’ambito di un’operazione unitaria, sviluppatasi in due fasi collegate. Nella prima di tali fasi, perfezionatasi il 23 novembre 2018, Irina Turbaievska eseguiva, in favore di Gian Luca Costa, due bonifici bancari dell’importo di 28.000,00 euro ciascuno, su un conto corrente acceso presso l’Agenzia UBI Banca S.p.A. di Bellaria Igea Marina, a titolo di acconto per l’acquisto di un’autovettura Range Rover SI4 Phev Authobiography.

L’operazione fraudolenta, quindi, si completava con il versamento del saldo del prezzo pattuito, ammontante a 89.930,00 euro, che aveva luogo il 22 marzo 2019, a seguito del bonifico bancario eseguito su un conto corrente acceso presso l’Agenzia di Moncalieri della Banca di Asti. Ricostruita in questi termini la sequenza degli accadimenti criminosi, è indubbio che la truffa in danno di Irina Turbaievska deve essere ricondotta al novero dei reati a consumazione prolungata, nei quali la vittima effettua una pluralità di disposizioni patrimoniali in favore dell’agente, per inquadrare i quali occorre richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 2, n. 57287 del 30/11/2017, Trivellini, Rv. 272250 - 01, secondo cui:

«Si configura truffa c.d. a consumazione prolungata quando la percezione dei singoli emolumenti sia riconducibile ad un originario ed unico comportamento fraudolento con la conseguenza che il momento della consumazione del reato – dal quale far decorrere il termine iniziale di maturazione della prescrizione – è quello in cui cessa la situazione di illegittimità». Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, a ben vedere, prescinde dall’accertamento processuale sui fatti di reato, che è proprio del giudizio di cognizione, atteso che, in questa fase, si può fare riferimento solo alla prospettazione accusatoria, incentrata sul capo di imputazione elevato a Gianluca Costa, ai sensi dell’art. 640, primo comma, cod. pen.

Nel capo di imputazione elevato a Gianluca Costa, infatti, si prefigura una truffa “a consumazione prolungata”, che si realizza nelle ipotesi in cui l’agente palesa, sin dall’inizio, la volontà di realizzare un evento destinato a durare nel tempo, ponendo in essere una condotta fraudolenta unitaria, ancorché articolata in più fasi distinte, destinata a produrre i suoi effetti con il completamento dell’operazione e il conseguimento del profitto illecito, che, nel caso di specie, si perfezionava con il versamento della somma 89.930,00 euro, corrisposta da Irina Turbaievska a saldo dell’acquisto dell’autovettura Range Rover SI4 Phev Authobiography (tra le altre, Sez. 2, n. 47247 del 06/10/2015, Del Gaudio, Rv. 265364 - 01;

Sez. 2, n. 26256 del 24/04/2007, Cornello, Rv. 237299 - 01).

3. Per queste ragioni, sussiste il conflitto negativo di competenza sollevato con ordinanza del 30 settembre 2025, in relazione al quale deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Torino. P.Q.M Decidendo su