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Sentenza — n. 5009/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against surveillance court denial of rehabilitation due to lack of proven good conduct.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5009/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giovanni Passeri's appeal against the Bologna surveillance court's refusal to grant him rehabilitation. Passeri argued that pending police investigations and unproven allegations of misconduct were insufficient grounds to deny the benefit, noting that most related proceedings had been archived. The court held that the surveillance court correctly required concrete proof of sustained good conduct and civil obligation fulfillment, which Passeri failed to demonstrate despite some procedural archiving.

Regesto Legislator

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Art. 178, 179 cod. pen.: Rehabilitation requires the convicted person to provide effective and constant proof of good conduct, meaning a complete change in behavior and lifestyle respecting civil principles, where mere silence or unproven negative notes are insufficient to justify denial.

Parole chiave

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criminal rehabilitation good conduct requirement civil obligations surveillance court penal code article 178 assistenza riabilitativa riabilitazione restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 178 cod. pen.
La riabilitazione — che, ai sensi dell'art. 178 cod. pen., estingue, slava diversa previsione normativa, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna — è accordata, si legge al successivo art.
Art. 179 cod. pen.
pen., estingue, slava diversa previsione normativa, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna — è accordata, si legge al successivo art. 179, primo comma, a condizione, tra l'altro, che «il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta».
Art. 616 cod. proc. pen.
Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, il rigetto del ricorso, con conseguente condanna di Passeri al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod.
art. 178 cod. pen
La riabilitazione — che, ai sensi dell'art. 178 cod. pen., estingue, slava diversa previsione normativa, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna — è accordata, si legge al successivo art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 29490 del 31/05/2011, Zacon
Sez. 1, n. 49446 del 07/11/2014, Zurita Ramirez
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASSERI GIOVANNI nato a NAPOLI il 11/05/1977 avverso l'ordinanza del 03/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, dott. PASQUALE SERRAO D'AQUINO, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3 dicembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto l'opposizione, presentata da Giovanni Passeri, avverso il rigetto, da parte dello stesso ufficio, dell'istanza di riabilitazione proposta in relazione, tra l'altro, a due sentenze di condanna, emesse, l'una, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna per i delitti di associazione a delinquere e bancarotta fraudolenta e, l'altra, dal Tribunale della stessa città per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali o assistenziali. A tal fine, ha ritenuto che Passeri non abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta né adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato.

2. Giovanni Passeri propone, tramite l'avv. Massimo Martini, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione. Ascrive al Tribunale di sorveglianza di avere valorizzato, nel sancire la carenza del requisito della buona condotta, una nota delle forze dell'ordine attestante l'instaurazione, a suo carico, di procedimenti penali che, tuttavia, sono stati, con un'unica eccezione, successivamente archiviati, oltre che presunte frequentazioni con soggetti gravati da pregiudizi di polizia per rapina e reati in materia di sostanze stupefacenti, elementi non idonei a giustificare il diniego dell'istanza di riabilitazione, vieppiù in quanto non suffragati da accertamenti giurisdizionali.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. La riabilitazione — che, ai sensi dell'art. 178 cod. pen., estingue, slava diversa previsione normativa, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna — è accordata, si legge al successivo art. 179, primo comma, a condizione, tra l'altro, che «il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta». In proposito, è pacifico, nell'esperienza applicativa, che «La riabilitazione presuppone che il soggetto abbia dato prova di effettivo e completo ravvedimento, dimostrando di avere tenuto un comportamento privo di qualsivoglia atteggiamento trasgressivo ed aver intrapreso uno stile di vita rispettoso dei principi fondamentali della convivenza civile, tenuto in epoca successiva alla commissione del reato per il quale è stata chiesta la riabilitazione» (Sez. 1, n. 29490 del 31/05/2011, Zacon, Rv. 250756 - 01), e che, di conseguenza, «mentre il totale silenzio sulla condotta dell'istante risulta insufficiente a tal proposito, qualsiasi nota negativa in ordine al suo comportamento può essere apprezzata come prova di valenza contraria a quella richiesta dal legislatore» (Sez. 1, n. 11572 del 05/02/2013, Faye, Rv. 255157 - 01;

Sez. 1, n. 39809 del 02/10/2008, Lombardo, Rv. 241652 - 01). A tal fine, è stato chiarito, «il giudice può considerare anche l'esistenza di una o più denunce o la sola pendenza di procedimenti penali o amministrativi per fatti successivi a quelli cui inerisce la domanda, a condizione che ne sia apprezzato il significato concreto, dimostrativo della commissione di condotte devianti o irregolari, tali da provare il mancato recupero del condannato» (Sez. 1, n. 13753 del 21/01/2020, Dondi, Rv. 278937 - 01; Sez. 1, n. 11821 del 10/02/2009, Bertò, Rv. 243492 - 01).

3. Sotto altro aspetto — pure rilevante in vista del vaglio dell'impugnazione proposta da Giovanni Passeri — va segnalato come la giurisprudenza di legittimità sia ferma nel ritenere che «Ai fini della concessione del beneficio della riabilitazione, l'adoperarsi del condannato per l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non deve essere valutato solo alla stregua delle regole proprie del codice civile, ma anche quale onere impostogli in funzione del valore dimostrativo dell'emenda e della condotta successiva alla condanna» (Sez. 1, n. 37081 del 31/05/2024, Zanni, Rv. 287087 - 01; Sez. 1, n. 45045 del 11/07/2014, Perria, Rv. 261133 - 01). Tanto, a condizione che l'inadempimento sia imputabile al condannato, non potendosi, invece, assegnare rilevanza ostativa alla riabilitazione al mancato risarcimento necessitato, né a quello comunque ascrivibile a situazioni a lui non addebitabili (Sez. 1, n. 19784 del 10/04/2024, Sardanelli, Rv. 286401 - 01).

4. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza è pervenuto al rigetto, ribadito all'esito della fase di opposizione, dell'istanza di riabilitazione di Giovanni Passeri sul postulato, innanzitutto, dell'assenza di iniziative risarcitorie, da parte del condannato, idonee a comprovare la positiva evoluzione della sua personalità e la riacquisizione di condivisi valori di legalità, e sulla scorta di un apparato motivazionale alieno da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà ed aderente al tessuto normativo, sì da resistere alle censure del ricorrente.I giudici emiliani hanno, in particolare, tratto argomento dalla totale inerzia serbata dal condannato nei confronti del creditore, Equitalia, che ha insistito nell'istanza di fallimento della Royal Holiday s.r.I., della quale egli era amministratore, le cui pretese, all'esito della procedura concorsuale, sono rimaste insoddisfatte e segnalato che Passeri, autore di condotte distrattive per un importo complessivo superiore al milione di euro, non ha assunto iniziative, sia pure simboliche, volte all'adempimento, anche parziale, delle obbligazioni tributarie insolute, e sia quindi venuto meno all'onere impostogli, come sopra chiarito, in funzione dal valore dimostrativo dell'emenda senza, al contempo, allegare o, tantomeno, dimostrare l'esistenza di condizioni impeditive a lui non imputabili.

La decisione appare, del resto, coerente con l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di riabilitazione, l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, o comunque l'attivarsi del condannato al fine di eliminare tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dal reato, costituisce condizione imprescindibile per la concessione del beneficio anche quando sia mancata nel processo la costituzione di parte civile e non vi sia stata alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato» (Sez. 1, n. 49446 del 07/11/2014, Zurita Ramirez, Rv. 261276 - 01).

5. Con riferimento, poi, alla condanna per omesso versamento di ritenute previdenziali o assistenziali, il Tribunale di sorveglianza ha compiutamente dato conto delle denunzie sporte, tra giugno ed ottobre del 2023, da soggetti con i quali Passeri ha avuto a che fare nel periodo in cui ha assunto la gestione di una struttura alberghiera e, specificamente: dal proprietario dell'hotel, il quale ha lamentato che, in occasione di una accesa discussione originata da ragioni economiche, l'odierno ricorrente lo ha minacciato di morte; da un dipendente che, a sua volta denunciato per essersi arbitrariamente appropriato di somme di denaro, ha riferito di essere stato costretto ad effettuare prestazioni lavorative eccedenti le previsioni contrattuali ed allegato ritardi nei pagamenti; da una coppia di clienti che, avendo versato in anticipo il compenso pattuito per il soggiorno nell'albergo, non sono riusciti, dopo avere appreso che la struttura non avrebbe potuto ospitarli, ad ottenere il dovuto rimborso.

Passeri, in proposito, ha dedotto che alcuni dei procedimenti scaturiti dalle denunzie testé indicate sono stati definiti con decreto di archiviazione: tanto non giova, tuttavia, alla sua causa atteso, da un canto, che egli, con il ricorso, ha fatto valere circostanze sopravvenute rispetto alla definizione, all'esito dell'udienza camerale del 3 dicembre 2024, del giudizio di opposizione e, dall'altro — e soprattutto — che egli è stato, per sua stessa ammissione, rinviato a giudizio per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, sanzionato dall'art.603-bis cod. pen., ciò che conforta, anche sotto il profilo della plausibilità dell'addebito, in ordine alla persistente propensione del condannato alla trasgressione delle regole del vivere civile e, precipuamente, dei precetti penali, sintomatica di un ravvedimento quantomeno incerto ed incompleto ed inconciliabile, in definitiva, con la «buona condotta» che costituisce condicio sine qua non dell'ammissione al beneficio invocato.

6. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, il rigetto del ricorso, con conseguente condanna di Passeri al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta