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Sentenza — n. 4654/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for remission of time to request summary trial due to procedural nature of deadline.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4654/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Emanuela Asnelli's appeal against a conviction for failing to request a summary trial after a new sentencing reduction was introduced. The defense argued that the new law's favorable effects should apply retroactively under the principle of the more lenient law. However, the court ruled that the deadline to request the summary trial is purely procedural and cannot be extended once expired, even if the new law offers a lighter penalty.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 4 cod. pen.; Art. 175 cod. proc. pen.: The deadline to request a summary trial is a procedural requirement that cannot be restored after expiration, preventing the application of subsequent favorable sentencing reductions that depend on such a request.

Parole chiave

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principle of more lenient law summary trial request deadline procedural vs substantive nature retroactivity of criminal law remission of time limits remissione della pena riduzione della pena infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 4 cod. pen.
Rileva che con l’appello era invocata l’applicazione dell’art. 2 cod.
Art. 175 cod. proc. pen.
pen., non può essere richiesta la restituzione nel termine, ai sensi dell'art. 175 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
2.Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al
Art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen.
Detta Corte premette che con il primo motivo di appello la difesa chiedeva sostanzialmente di rimettere in termine l’imputato per fare richiesta di giudizio abbreviato, al fine di beneficiare del migliore regime sanzionatorio previsto dall’art. 442, comma 2-bis, cod.
art. 2 cod. pen
Rileva che con l’appello era invocata l’applicazione dell’art. 2 cod. pen., stanti gli effetti sostanziali conseguenti alla modifica legislativa.
art. 442 cod. proc. pen
Detta Corte premette che con il primo motivo di appello la difesa chiedeva sostanzialmente di rimettere in termine l’imputato per fare richiesta di giudizio abbreviato, al fine di beneficiare del migliore regime sanzionatorio previsto dall’art. 442, comma 2-bis, cod.
art. 175 cod. proc. pen
pen., non può essere richiesta la restituzione nel termine, ai sensi dell'art. 175 cod.
art. 616 cod. proc. pen
2.Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 832 del 15/12/2017
pen., in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito (Sez. 4, n. 832 del 15/12/2017, dep.
Sez. 2, n. 4237 del 17/11/2023
150 del 2022, posto che la disposizione che lo prevede ha natura sostanziale, incidendo anche sul trattamento sanzionatorio, mercé la ridefinizione in melius della pena (Sez. 2, n. 4237 del 17/11/2023, dep.
Sez. 5, n. 21867 del 04/04/2024
Sez. 5, n. 23569 del 02/02/2024
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Testo completo

o la seguente sul ricorso proposto da: Asnelli Emanuela nata a ROMA il 01/05/1976 avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte d'appello di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Aldo Esposito che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; sentito l'avv. Gianluca Macchioni che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Roma, con la sentenza in esame, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma in data 29 settembre 2023, che dichiarava Emanuela Asnelli responsabile del reato di cui all’art. 4, comma 2, l. 18 aprile 1975, n. 110, e la condannava alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1000,00 di ammenda. 1.1. Detta Corte premette che con il primo motivo di appello la difesa chiedeva sostanzialmente di rimettere in termine l’imputato per fare richiesta di giudizio abbreviato, al fine di beneficiare del migliore regime sanzionatorio previsto dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con d. lgs. n. 150 del 2022, richiesta già rigettata dal Tribunale.

Rileva che con l’appello era invocata l’applicazione dell’art. 2 cod. pen., stanti gli effetti sostanziali conseguenti alla modifica legislativa. Osserva che l’eccezione è infondata, dovendosi tener conto che non è stata prevista una disciplina transitoria e che le disposizioni che individuano i presupposti per poter richiedere il giudizio abbreviato, i termini e le modalità di accesso al rito hanno un’evidente natura processuale, che rimane tale nonostante la natura sostanziale della diminuente di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.; e che, a tale proposito, è stato osservato dalla Corte di cassazione che la rigida disciplina per l’accesso al giudizio abbreviato, ispirato ad esigenze di celerità del procedimento, sarebbe vanificata per consentire all’imputato di ottenere un beneficio del tutto ipotetico, in quanto subordinato alla duplice condizione di una pronuncia di condanna e della decisione dell’imputato di non appellare.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Emanuela Asnelli, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione di legge penale sostanziale e processuale in relazione al diniego di rimessione in termine per la richiesta di ammissione al giudizio abbreviato a seguito della sopravvenuta favorevole modificazione dell’art. 442 cod. proc. pen. operata con l’introduzione dell’ulteriore diminuente di pena di cui all’art. 442, comma 2- bis, cod. proc. pen. Rileva la difesa che l’assunto della Corte territoriale sopra riportato non può essere condiviso, non confrontandosi in alcun modo con l’applicabilità del principio di retroattività della legge penale più favorevole, di cui all’art. 2, comma 4, cod. pen. e con i principi elaborati sul tema dalla Corte EDU (il principio della legge più mite statuito da detta Corte nel caso Scoppola contro Italia, quale corollario di quello di legalità consacrato dall’art. 7 della CEDU).

Evidenzia il difensore che sono stati affermati gli effetti sostanziali della riforma dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., che ha determinato l’ampliamento dell’effetto premiale connesso alla scelta del rito nell’ipotesi di contravvenzione (riduzione di metà e non di un terzo), ricadenti, quindi, nell’ambito applicativo dell’art. 25, comma 2, Cost.; che è ormai acquisito nel nostro sistema giuridico il principio secondo cui il trattamento sanzionatorio, anche laddove collegato alla scelta del rito, finisce sempre con avere ricadute sostanziali, con la conseguenza che è soggetto alla complessiva disciplina di cui all’art. 2 cod. pen.; e che deve, pertanto, ritenersi retroattivo anche l’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen. (riduzione di un sesto per mancata impugnazione), da considerare astrattamente applicabile anche ai reati commessi anteriormente alla riforma, in quanto la norma, pur collegando l’effetto di favore alla mancata impugnazione della sentenza emessa a seguito del rito, si connette comunque a una scelta processuale dell’imputato avente ricadute sostanziali sulla pena irrogata.

Il difensore, alla luce dei suddetti motivi, insiste per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, la ricorrente muove dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017 - nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina - si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito (Sez. 4, n. 832 del 15/12/2017, dep. 2018, Del, Rv. 271752); o, ancora, secondo cui, sempre in tema di giudizio abbreviato, il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna, di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., trova applicazione, previa rinuncia all'appello, anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, posto che la disposizione che lo prevede ha natura sostanziale, incidendo anche sul trattamento sanzionatorio, mercé la ridefinizione in melius della pena (Sez. 2, n. 4237 del 17/11/2023, dep. 2024, Pompeo, Rv. 285820).

Trascura, però, che nessuna delle due pronunce dimostra che sia possibile la restituzione nel termine per avanzare richiesta di giudizio abbreviato e beneficiare delle modifiche più favorevoli introdotte, risultando detto termine un termine processuale e, pertanto, ove scaduto, non recuperabile in base al disposto dell’art. 2, quarto comma, cod. pen. Invero, si è affermato che nel giudizio per cassazione avverso una sentenza di appello resa prima dell'entrata in vigore dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., non può essere richiesta la restituzione nel termine, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., per poter accedere al giudizio abbreviato e beneficiare, così, dell'ulteriore riduzione della pena per mancata impugnazione della sentenza di primo grado, poiché, in tale caso, l'eventuale restituzione nel termine determinerebbe la regressione del procedimento a fasi procedurali già definite (Sez. 5, n. 21867 del 04/04/2024, Clementi, Rv. 286520).

E si è ribadito che è preclusa l'istanza di restituzione nel termine articolata dall'imputato, all'esito del giudizio celebrato con il rito ordinario, al fine di accedere al giudizio abbreviato per beneficiare dell'ulteriore riduzione di un sesto della pena per mancata impugnazione della sentenza di primo grado, poiché la rimessione in termini determinerebbe la regressione del procedimento a fasi processuali già definite (Sez. 5, n. 23569 del 02/02/2024, G., Rv. 286740). Del tutto corretta, in quanto conforme a detta giurisprudenza, è, quindi, la motivazione della Corte di appello di Roma laddove sottolinea che le disposizioni che individuano i presupposti per richiedere il giudizio abbreviato, i termini e le modalità di accesso al rito hanno un’evidente natura processuale, che rimane tale nonostante la natura sostanziale della diminuente premiale di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen..

Di contro, infondato è il ricorso che insiste sulla natura sostanziale delle modifiche normative e censura il diniego della rimessione in termine per la richiesta di abbreviato (sul punto, peraltro, la Corte territoriale osserva che tale rimessione avverrebbe in vista di un beneficio del tutto ipotetico, perché dovrebbe essere fondato sulla duplice condizione di una pronuncia di condanna e della decisione di non appellare). 2.Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al