Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 4522/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4522/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4522/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 18 luglio 2025 la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Giovanni Polino con sentenza del Tribunale di Foggia del 21 dicembre 2018, confermata dalla Corte di appello di Bari l’8 aprile 2021.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 4522/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Giovanni Polino, per mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un motivo per violazione di legge e deducendo l’inesistenza del provvedimento per mancata sottoscrizione. Il provvedimento impugnato è composto, infatti, da due pagine riferibili a procedimenti diversi: la prima, riguardante quello di interesse (n. 1079/25 Rg. inc. es.)non risulta sottoscritta, né datata; la seconda (sottoscritta con firma autografa) reca l’indicazione di un procedimento n. 685/25 Rg. inc. es. del quale Polino non è parte.

Parole chiave

Generato dall'IA
difetto di sottoscrizione nullità procedurale esecuzione provvisoria condizione sospensiva revoca della sospensione condizionale inattività successiva alla sospensione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: Polino Giovanni nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 16/05/1982 avverso l'ordinanza del 18/07/2025 della Corte d'appello di Bari Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18 luglio 2025 la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Giovanni Polino con sentenza del Tribunale di Foggia del 21 dicembre 2018, confermata dalla Corte di appello di Bari l’8 aprile 2021.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Giovanni Polino, per mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un motivo per violazione di legge e deducendo l’inesistenza del provvedimento per mancata sottoscrizione. Il provvedimento impugnato è composto, infatti, da due pagine riferibili a procedimenti diversi: la prima, riguardante quello di interesse (n. 1079/25 Rg. inc. es.)non risulta sottoscritta, né datata; la seconda (sottoscritta con firma autografa) reca l’indicazione di un procedimento n. 685/25 Rg. inc. es. del quale Polino non è parte.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. Il provvedimento impugnato non presenta il vizio eccepito dal ricorrente. Invero, l’errata indicazione del numero di ruolo del procedimento presente sulla seconda pagina dell’ordinanza nella quale sono presenti le firme del Presidente del collegio e del relatore, non comporta alcuna incertezza in merito alla sua riferibilità proprio al provvedimento emesso dalla Corte di appello di Bari in relazione alla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena nei confronti di Giovanni Polino. L’indicazione del predetto numero non costituisce elemento necessario per la validità dell’ordinanza non integrando un dato indispensabile per accertare l’individuazione dei giudici sottoscrittori dell’atto in coloro che, effettivamente, hanno preso parte alla deliberazione. La sottoscrizione del relatore, peraltro, nel caso di specie, coincide con quella presente sulla prima pagina del provvedimento del giudice dell’esecuzione che non è, pertanto, affetto da alcun profilo di nullità.

3. Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos