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Sentenza — n. 4225/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of interest due to withdrawn defense and final judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4225/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible due to a subsequent lack of legal interest. Although the appeal was filed in 2014, the defense later withdrew the challenge, and the appellate court had already issued a final judgment in 2021 regarding the same aggravated attempted murder charge. Consequently, the Court ruled that no further judicial review was necessary or possible.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; When a cassation appeal is withdrawn or loses interest after filing, it is inadmissible without imposing costs or fines on the appellant.

Parole chiave

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lack of interest withdrawal of appeal custodial measure final judgment procedural inadmissibility tentato omicidio aggravato assassinio qualificato omicidio su richiesta della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse (si veda, con riguardo al caso di ricorso avverso provvedimento applicativo di una misura custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep.
Sez. U, n. 20 del 09/10/1996
non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv.
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997
206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv.
Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003
208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Caterino, Rv.
Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006
226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv.
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Di Marco Francesco nato a LERCARA FRIDDI il 12/05/1952 avverso l'ordinanza del 07/02/2014 del TRIB. Riesame di Firenze. Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; nonché del difensore di Di Marco e suo procuratore speciale, avv. Alessandro Catarsi, che dichiara di rinunciare all’impugnazione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Firenze, in accoglimento dell’appello cautelare del P.m. presso il Tribunale di Pisa, in riforma dell’ordinanza emessa nei confronti di Francesco Di Marco in data 2.12.2013 dal G.i.p. del Tribunale di Pisa, impugnata quanto alla non applicazione della custodia cautelare anche per il reato di tentato omicidio aggravato di cui al capo E), ha disposto nei confronti del suddetto la misura della custodia cautelare pure per tale reato. 2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Di Marco, tramite il proprio difensore.

3. Con atto trasmesso a questo ufficio in data 6 novembre 2025 il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al suddetto ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse (si veda, con riguardo al caso di ricorso avverso provvedimento applicativo di una misura custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. il 01/03/2011, Testini). Invero, pur essendo stata proposta l’impugnazione in data 28 febbraio 2014, gli atti sono stati trasmessi alla Cancelleria centrale di questa Corte solo in data 28 ottobre 2025 con nota di accompagnamento del Tribunale del riesame di Firenze. E ciò – trattandosi di ricorso avverso ordinanza di appello cautelare – quando ormai non vi era più interesse a coltivare l’impugnazione, come esplicitato dalla rinuncia alla stessa, essendo passata in giudicato la sentenza della Corte di appello di Firenze emessa in data 12/09/2019, relativa anche al tentato omicidio aggravato cui si riferisce l’applicazione della misura cautelare custodiale (in relazione al quale Di Marco era assolto), in data 12 febbraio 2021.

2. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv. 234859). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di inter