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Sentenza — n. 4223/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4223/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4223/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Senza dubbio nel caso in esame, vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal Giudice remittente. Invero, ai sensi dell’art. 6, comma 1, d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, «tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice si ha connessione solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione». Presupposto, che non ricorre nel caso in esame, per come evidenziato dall’ordinanza di rimessione.

Regesto Legislator

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art. 28 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4223/2026 — snpen · Corte di Cassazione: E, pertanto, tenuto conto che solo la connessione del concorso formale consente la determinazione della competenza in capo al Giudice superiore, nell’ipotesi in cui uno dei reati appartenga a quella del Giudice di pace, ai sensi dell’art. 6, comma 1, d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ha sollevato conflitto negativo di competenza, rimettendo gli atti a questa Corte per la risoluzione del medesimo.

Parole chiave

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competenza transfrontaliera grave deficienza del procedimento all'estero diritto di soggiorno degli stranieri assoggettamento nel diritto degli stranieri cosa fuori commercio situazione nel paese d'origine

Disposizioni normative citate

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art. 28 cod. proc. pen
Senza dubbio nel caso in esame, vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
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Testo completo

la seguente sul conflitto di competenza sollevato da: Tribunale di Massa Giudice di pace di Massa nel procedimento penale a carico di El Fallah Simohamed nato in MAROCCO il 21/12/1984 avverso l'ordinanza del 03/06/2025 del Tribunale di Massa Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALDO ESPOSITO che chiede di dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Massa.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 18/04/2023 il Giudice di pace di Massa dichiarava la propria incompetenza in ordine al reato di cui all’art. 10-bis d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per essere lo stesso connesso ad un furto in supermercato per il quale lo straniero era stato fermato, disponendo la trasmissione al Tribunale di Massa e la cancellazione del processo dal ruolo del suo ufficio. Il Tribunale di Massa in composizione monocratica, con l’ordinanza in epigrafe, ha sollevato conflitto di competenza, ritenendo che non vi sia alcun concorso formale fra il reato contestato davanti al Giudice di pace e il reato di furto di propria competenza, essendo la condotta di appropriazione di un bene altrui evidentemente diversa sia dal punto di vista logico che strutturale rispetto alla violazione del divieto di trattenersi nel territorio dello Stato in mancanza del permesso di soggiorno.

E, pertanto, tenuto conto che solo la connessione del concorso formale consente la determinazione della competenza in capo al Giudice superiore, nell’ipotesi in cui uno dei reati appartenga a quella del Giudice di pace, ai sensi dell’art. 6, comma 1, d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ha sollevato conflitto negativo di competenza, rimettendo gli atti a questa Corte per la risoluzione del medesimo.

2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. Aldo Esposito, chiede, con requisitoria scritta, di dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Massa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Senza dubbio nel caso in esame, vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal Giudice remittente. Invero, ai sensi dell’art. 6, comma 1, d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, «tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice si ha connessione solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione». Presupposto, che non ricorre nel caso in esame, per come evidenziato dall’ordinanza di rimessione.

2. Va, pertanto, disposta la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Massa per l’ulteriore corso. P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del giudice di pace di massa cui dispone trasmettersi g