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Sentenza — n. 4216/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order due to fragmented evidentiary evaluation in mafia association case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4216/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Public Prosecutor's appeal against a lower court order releasing Manuel Pinto from pre-trial detention. The prosecutor argued the trial court incorrectly evaluated fragmented evidence regarding Pinto's role in a mafia clan without considering corroborating witness statements and intercepts. The court upheld the release order, ruling that the lower court's failure to conduct a holistic analysis of all indicia violated the principle requiring a global assessment of evidence for mafia association cases.

Regesto Legislator

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Art. 292, 309 comma 9, 273 comma 1 e 1-bis, 192, comma 2, 3 e 4 cod. proc. pen.; In mafia association cases, the evaluation of indicia of guilt must be global and unitary, rendering a fragmented or atomistic assessment of evidence inadmissible for applying personal coercive measures.

Parole chiave

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mafia association pre-trial detention holistic evidence fragmented evaluation coercive measures indicia of guilt procedural error indagine sotto copertura

Disposizioni normative citate

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Art. 292 cod. proc. pen.
Art. 309 comma 9 cod. proc. pen.
Art. 273 comma 1 e 1-bis cod. proc. pen.
non richiamato dall' art. 273, comma 1-bis, cod.
Art. 192 comma 2, 3 e 4 cod. proc. pen.
Inoltre, il ricorrente ha evidenziato che il Tribunale, citando in modo isolato la conversazione n.1271 dalla quale si ricava che Pinto e Riccelli avrebbero picchiato un ragazzo minacciandolo, costringendo Maurizio Sabato a intervenire, avrebbe violato l’art. 192 comma 2, cpp.
Art. 416-bis cod. pen.
Il primo motivo, con il quale si contesta la carenza argomentativa in ordine alla valutazione delle gravità indiziaria della partecipazione di Manuel Pinto al sodalizio di cui all’art. 416-bis cod. pen., è fondato.
Art. 56, 629 cod. pen.
14 (art. 56, 629 aggravato anche dalla circostanza di cui all’art.
Artt. 610, 416-bis.1 cod. pen.
Legge n. 895 del 1967
2 e 7 della legge n. 895 del 1967) e al capo n.
D.P.R. n. 309 del 1990
art. 416 - bis cod. pen
1 (art. 416 - bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella
(Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella, Rv.
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: Procuratore Della Repubblica Presso Il Tribunale TRIBUNALE DI CATANZAROnel procedimento a carico di: Pinto Manuel nato a CATANZARO il 05/02/1997 avverso l'ordinanza del 20/03/2025 del TRIB. LIBERTA' di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; Nessuno è presente per la parte, come già anticipato dall'avvocato torchia anselmo, con istanza depositata in cancelleria.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro che ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Manuel Pinto, in relazione al capo di imputazione n. 1 (art. 416 - bis cod. pen. aggravato da plurime circostanze), a quello n. 14 (art. 56, 629 aggravato anche dalla circostanza di cui all’art. 416- bis.1 cod. pen.), e a quello n. 15 (artt. 610, 416- bis.1 cod. pen.) escludendo l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., contestata in relazione al capo 7 (artt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967) e al capo n. 57 (art. 73 d.PR n. 309 del 1990).

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero della Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Catanzaro deducendo cinque motivi di ricorso, di seguito enunciati, in conformità al disposto di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 292, 309 comma 9, 273 comma 1 e 1-bis, 192, comma 2, 3 e 4 cod. proc. pen., nonché la mancanza, la contraddittorietà ovvero la manifesta illogicità della motivazione.

In particolare, si è eccepito che il Tribunale, con motivazione apodittica e assertiva, ha escluso la sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione di Manuel Pinto al clan di Gagliano con il ruolo di organizzatore e quale uomo di fiducia di Vincenzo Graziano Santoro, avendo proceduto ad una valutazione parcellizzata degli elementi indiziari, invece valutati nel loro complesso dal Gip nell’ordinanza genetica, con cui il Tribunale non si è affatto confrontato. Il Tribunale avrebbe omesso di considerare gli elementi dichiarativi e quelli risultanti dalle intercettazioni, in relazione ai quali vi è stata una assoluta mancanza di motivazione, ed in particolare: le dichiarazioni della collaboratrice di giustizia Annamaria Cerminara, omettendo di confrontare tali dichiarazioni con quelle rese dall’altro collaboratore di giustizia Tommaso Rosa; né ha valutato tali dichiarazioni congiuntamente agli esiti delle intercettazioni ambientali espletate a casa del Pinto e di Maurizio Sabato (deceduto e già condannato in via definitiva per il reato di cui all’art. 416- bis cod. pen.) da cui sono emerse condotte significative dell’appartenenza del Pinto all’associazione mafiosa.

Il ricorrente ha, inoltre, evidenziato una serie di conversazioni, non valutate dal Tribunale del riesame, concernenti le dichiarazioni confessorie del Pinto in ordine alla intraneità al Clan di Gagliano. Inoltre, il ricorrente ha evidenziato che il Tribunale, citando in modo isolato la conversazione n.1271 dalla quale si ricava che Pinto e Riccelli avrebbero picchiato un ragazzo minacciandolo, costringendo Maurizio Sabato a intervenire, avrebbe violato l’art. 192 comma 2, cpp. venendo meno ad una valutazione unitaria degli elementi indiziari.

Il Tribunale sarebbe incorso in una motivazione gravemente illogica e contraddittoria, lì dove ha affermato - in relazione alla conversazione del 22 dicembre 2020 (progressivo n. 1271) concernente la ritenuta partecipazione del Pinto al sostentamento dei detenuti – che dalla stessa non emerge la prova di una partecipazione al sostentamento dei detenuti, ma una mera intenzione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 416-bis e all’art. 416-bis.1 cod. pen., nonché la mancanza, la contraddittorietà ovvero la manifesta illogicità della motivazione.

Il Tribunale del riesame del tutto illogicamente ha escluso la rilevanza della condotta di sostentamento di una pluralità di persone detenute, sintomatica della partecipazione all’associazione mafiosa, e ha omesso di considerare le conversazioni n. 4219 e n. 1281, dalle quali risulta che anche il Pinto durante la detenzione aveva ricevuto un sostentamento economico dai fratelli Costanzo, indicati dai collaboratori di giustizia come appartenenti al clan. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 192, comma 3, cod. proc. pen., nonché la mancanza, la contraddittorietà ovvero la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta genericità delle dichiarazioni del collaboratore Tommaso Rosa.

Ad avviso del ricorrente, il collaboratore ha puntualmente riferito tanto la fonte, ovvero Vincenzo Graziano Santoro, da cui ha appreso la notizia secondo cui Pinto sarebbe alle dipendenze del Santoro, quanto il ruolo di quest’ultimo. Si è rilevato inoltre che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato le dichiarazioni di Fabiano Tommaso al fine di ritenere riscontrato quanto affermato dal collaboratore Tommaso Rosa, né ha valutato le conversazioni dalle quali risulta che Francesco Paolo Morabito e Emanuele Riccelli riferirono a Santoro del coinvolgimento del Pinto nella tentata estorsione in danno di Antonio Senese, zio del Santoro, e Michele Ranieri.

Ulteriori elementi indiziari che confermano la gravità indiziaria consistono, poi, nelle dichiarazioni auto confessorie di Manuel Pinto di cui alla già richiamata conversazione n. 9314, dalla quale risulta che il Pinto commetteva estorsioni a danno di tutta Catanzaro. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al capo 14, concernente la tentata estorsione in danno di Antonio Senese e i Michele Ranieri.

A tal riguardo il ricorrente ha eccepito che il Tribunale ha confuso due eventi diversi sovrapponendo le conversazioni intercettate che li riguardano, ovvero l’estorsione in danno di Senese e Michele Ranieri e l’incendio dell’autovettura di Alessio Ranieri, concludendo per la non univocità degli elementi di cui al capo 14. Il Tribunale ha erroneamente considerato la conversazione n. 17264, che invece attiene all’episodio dell’incendio, rilevando ai fini dell’estorsione in danno del Senese e di Michele Ranieri la conversazione n. 9434, già sopra indicata.

In conclusione, anche in relazione a tale episodio il Tribunale non si è confrontato con la richiesta di misura cautelare richiamata nell’ordinanza genetica. 2.5. Infine, con il quinto motivo, il ricorrente ha dedotto l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., nonché la mancanza, la contraddittorietà ovvero la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla non attualità delle esigenze cautelari, non confrontandosi il Tribunale del riesame con la circostanza che al momento della esecuzione dell’ordinanza il Pinto è stato tratto in arresto, poi, convalidato, per la illecita detenzione di 59 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

3. In data 5 novembre 2025, il difensore di Manuel Pinto ha depositato una memoria difensiva con la quale ha confutato i motivi di ricorso. In particolare, in relazione al primo motivo, il difensore ha evidenziato come gli elementi posti a base della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione all’associazione si fondino su mere congetture, inidonee a far ritenere la sussistenza di condotte di partecipazione, non ricoprendo il Pinto alcun ruolo, ma addirittura venendo emarginato dai soggetti presunti sodali. Si è inoltre evidenziato che le indagini si basano unicamente su captazioni di conversazioni intercorse tra l’indagato e la moglie, e tra l’indagato e il padre, ed ancora con il suocero.

In particolare, nella memoria si evidenzia che dalla conversazione di cui al progressivo n. 9434 risulta che il Pinto sarebbe stato diffamato e calunniato in relazione all’episodio concernente il Ranieri; che, diversamente da quanto affermato dal PM ricorrente, dalla conversazione n. 1637 non si traggono dichiarazioni autoaccusatorie circa la intraneità alla consorteria, riferendosi il Pinto ad un voltafaccia da parte del Riccelli, del Morabito e del Santoro; inoltre, dalla conversazione n. 4988 risulta che il Pinto, vittima di una aggressione da parte di soggetti pregiudicati e affiliati alla cosca Doria – Critelli, avrebbe contattato le Forze dell’Ordine, circostanza indicativa della non appartenenza ad alcuna consorteria criminosa;che nella conversazione indicata al progressivo n. 5674 emerge che il Pinto spiegò come fosse ragionevole non reagire al voltafaccia subito perché altrimenti sarebbe andato incontro alla morte o all’ergastolo, circostanza significativa di un atteggiamento razionale e intimorito, non certamente di persona collegata ad un clan.

Né ancora sono dirimenti le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Rosa Tommaso, in quanto prive di riscontro. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, concernente la partecipazione del Pinto al mantenimento dei detenuti, nella memoria si evidenzia la correttezza delle conclusioni del Tribunale del riesame che ha rilevato l’insussistenza di elementi tali da ricondurre tali contributi alle somme nella disponibilità della cosca. In relazione al terzo motivo, il difensore evidenzia come le dichiarazioni dell’imprenditore Fabiano non siano valido riscontro alle dichiarazioni del collaboratore Rosa Tommaso, il quale ha reso dichiarazioni generiche in ordine alla partecipazione del Pinto al sodalizio criminoso.

Quanto, poi, al capo 7, la difesa ha evidenziato che, per quanto sia certa la disponibilità dell’arma, non vi sono elementi dai quali inferire che fosse un’arma riconducibile alla cosca, come evidenziato nell’ordinanza impugnata. Con riferimento al quarto motivo, la difesa ha rappresentato che dalla conversazione di cui ai progressivi n. 4219 e n. 9434, in ordine all’episodio estorsivo in danno del Senese e del Ranieri, emerge un rapporto di conflittualità tra il Pinto e i presunti sodali; né dalla conversazione indicata al progressivo n. 17264 risulta che le dichiarazioni del Pinto abbiano valenza autoaccusatoria in ordine al suo coinvolgimento nell’estorsione in danno del Ranieri.

Infine, la difesa ha rilevato come dalla conversazione riportata al progressivo n. 4219 risulti che l’indagato riferiva come parte delle somme a sua disposizione glifossero donate dal Rizza, il quale è legato da rapporti di parentela con il Pinto, sottolineando l’assenza di rapporti illeciti.

4. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito indicate.

2. All’esame dei motivi, deve premettersi, in via generale, che secondo l’orientamento prevalente di questa Corte ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. non richiamato dall' art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532 – 01;

Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704 – 01; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053 – 01; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805 – 01). In particolare, va evidenziato che nella materia cautelare personale la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01;

Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.m. in proc. Tiana, Rv. 255460 – 01). Alla Corte di legittimità spetta, infatti, il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni in ordine alla gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Tanto premesso, nel caso in esame, deve riscontrarsi la sussistenza di gravi vizi motivazionali che impongono l'annullamento della decisione, perché il giudice del merito, attraverso un complessivo riesame della vicenda, fornisca una motivazione priva delle lacune di seguito evidenziate, dovendo colmare plurime e evidenti carenze argomentative, che, in uno alla incompleta considerazione degli elementi indicati nell’ordinanza genetica, anche attraverso il richiamo della richiesta operata dal pubblico ministero, rendono il provvedimento meritevole annullamento.

3. Il primo motivo, con il quale si contesta la carenza argomentativa in ordine alla valutazione delle gravità indiziaria della partecipazione di Manuel Pinto al sodalizio di cui all’art. 416-bis cod. pen., è fondato. Sul punto va rilevato che alcun riferimento vi è nell’ordinanza impugnata alle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia Annamaria Cerminara rese in data 12 ottobre 2020, né, di conseguenza, tali dichiarazioni sono state oggetto di confronto con quelle rese dall’altro collaboratore di giustizia Tommaso Rosa. In particolare,il Tribunale omettendo di prendere in considerazione tali contributi dichiarativi non ha valutato la possibilità di ricondurre il Pinto all’interno del gruppo delle nuove leve che si sarebbe formato nel sodalizio di Gagliano, reclutate al fine della commissione di atti intimidatori estorsivi; né ha considerato tale evenienza alla lucedi quanto risulta dai verbali delle dichiarazioni rese in data 21/9/2021 e 6/12/2021 dal collaboratore Rosa, il quale ha indicato il Pinto, riconoscendolo nella foto n. 86, come il ragazzo grosso e giovane, uscito da poco dal carcere, che per conto del Santoro, indicato come “ ‘ndranghetista”, compiva atti intimidatori (come bruciare le macchine e con il ruolo di risolvere disguidi nel caso di mancato pagamento delle somme di denaro illecitamente richieste).

Inoltre, non adempiendo l’onere di esaminare le conversazioni riportate nell’ordinanza applicativa e nella ivi richiamata richiesta del Pubblico Ministero (tra queste quelle indicate ai progressivi n. 4988, n. 5674, n. 8108, n. 9314; la n. 9434, n. 1283; n. 1283, n. 6077), il Tribunale non ha potuto apprezzare il rilievo di ciascun specifico contenuto nel quadro di un possibile contesto partecipativo, soprattutto lì dove da tali conversazioni risulta che l’indagato ha indicato se stesso come colui che aveva fatto pagare la mazzetta a tutta Catanzaro e che aveva richiesto la mazzetta anche al suo dentista; e dalle quali risulta il suo possibile coinvolgimento nell’estorsione in danno del Senese, alla luce di quanto riferito dal Riccelli, oltre che l’interessamento per il mantenimento economico dei detenuti.

4. Parimenti fondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale si censurano specificamente le lacune motivazionali in ordine alla ritenuta insussistenza della condotta partecipativa, in relazione al già indicato profilo dell’interessamento del Pinto al mantenimento dei detenuti. Va rilevata la carenza argomentativa dell’ordinanza del riesame lì dove, a fronte di molteplici conversazioni nelle quali risulta che il Pinto asseriva di voler mandare denaro ai detenuti, quali Tommaso Patrizio Aprile (nella fattispecie, cento euro quale regalo di Natale), Francesco Paolo Morabito e Emanuele Riccelli, anche per il pagamento delle spese legali, il Tribunale, non confrontandosi con il complessivo corredo indiziario, ne ha escluso l’ intrinseca valenza dimostrativa dell’appartenenza al sodalizio criminoso sulla scorta della sola valutazione di una personale incapienza economica e sul mancato accertamento formale del ruolo di cassiere.

In particolare, quanto alla valutazione della portata delle conversazioni in cui il Pinto si riferisce al mantenimento dei detenuti, il Tribunale ha considerato la conversazione di cui al progressivo n. 1272 in modo avulso dalle altre conversazioni (progressivi n. 9308 e n. 6105) e, in particolare, anche da quelle (progressivi n. 4219 e n.1281) dalle quali risulta che anche il Pinto durante la detenzione aveva ricevuto un sostentamento economico dai fratelli Costanzo, indicati dai collaboratori di giustizia come appartenenti al clan. Deve, pertanto, rilevarsi l’incoerenza della conclusione cui il Tribunale è pervenuto nella parte in cui ha evidenziato che la conversazione riportata al n. 1272 indichi una mera intenzione, se confrontata con il contenuto delle evidenziate ulteriori comunicazioni tra il Pinto e i suoi interlocutori.

5. Meritevole di accoglimento è, poi, il terzo motivo di ricorso, con il quale si sono dedotti i sopraenunciati vizi motivazionali in ordine alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Tommaso Rosa, giacché il Tribunale ha concluso, non correttamente, per la genericità del suo narrato, senza procedere ad una puntuale valutazione delle dichiarazioni dell’imprenditore Fabiano Tommaso. Sul punto emerge l’incompletezza motivazionale denunciata, in quanto l’ordinanza – che non si sofferma sul contenuto delle dichiarazioni del collaboratore, non riportandole nemmeno per rinvio all’ordinanza genetica- ha trascurato di considerare che il collaboratore di giustizia aveva riferito che si era rivolto al Santoro per acquistare l’arma, riconoscendo nel Pinto il ragazzo che aveva visto tre o quattro volte e indicatogli dal Santoro come la persona che per suo conto poneva in atto condotte intimidatorie.

Né il Tribunale ha congruamente posto a confronto con tali dichiarazioni le affermazioni del Fabiano, di essere stato contattato dal Pinto per fissare un incontro allo scopo di parlare con il Santoro dell’episodio dell’incendio, posto che era stato vittima di alcuni atti intimidatori, quali appunto l’incendio dell’autovettura e del pollaio dei propri genitori.Peraltro, dichiarazioni del teste vengono ritenute non idonee a riscontrare le dichiarazioni del Rosa senza che ne sia riportato contenuto.

6. Anche le doglianze oggetto del quarto motivo di ricorso colgono nel segno, non avendo il Tribunale dato adeguato conto delle ragioni per le quali, quanto alla estorsione commessa in danno di Senese e Ranieri (di cui al capo 14 delle imputazioni provvisorie), ha valutato congiuntamente la conversazione riportata al progressivo n. 9434 del il 19 gennaio 2022, che riguarda l’estorsione in danno di Senese e Ranieri Michele avvenuta, secondo la contestazione, in data 8 gennaio 2020 (consistita nel rinvenimento di proiettili all’interno di una busta lasciata su un escavatore), e la conversazione indicata al progressivo n. 17264, concernente l’incendio dell’autovettura di Alessio Ranieri, avvenuto secondo l’imputazione in data 10 maggio 2021 (capo 15).

Tale congiunta valutazione appare essere frutto di una errata valutazione del contenuto delle conversazioni che dovrà essere chiarito al fine di apprezzarne la portata indiziaria, atteso che il Tribunale riferisce la frase “no, che sono andato a cercargli l’estorsione” all’episodio dell'estorsione a mezzo proiettili, lì dove, invece risulta riferita all’incendio dell’autovettura.

7. In conclusione, l’ordinanza impugnata non ha tenuto conto dei numerosi elementi indiziari posti a fondamento dell’ordinanza genetica con i quali si è soltanto parzialmente confrontata, non dando corretta applicazione al principio enunciato specificamente in relazione ad una fattispecie di associazione mafiosa da questa Corte, e che va qui ribadito, secondo il quale, ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine. (Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella, Rv. 279789 - 01).

Le carenze argomentative evidenziate, non appianate dalle pure articolate considerazioni del Pinto contenute nella memora difensiva, determinano inoltre, l’assorbimento del quinto motivo di ricorso in punto di sussistenza delle esigenze caut