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Sentenza — n. 4213/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for reiterating lower court arguments without critical engagement on subjective intent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4213/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the appellate court. The appellant, Egbu Obinna, claimed the lower court failed to properly address the subjective element of the crimes regarding his possession of a fake passport. The court ruled that since the appellant did not critically engage with the detailed reasoning provided in the second-instance judgment, the appeal was generic and therefore inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Appeals that merely reiterate arguments already rejected in the second instance without critical engagement with the reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic appeal rejection subjective intent element reiteration of lower court arguments lack of critical engagement disobbedienza alla decisione dell'autorità inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento frode alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Carlo Pinna Parpaglia, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
artt. 497-bis cod. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari che ha condannato Egbu Obinna alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 497-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
277710 – 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608 – 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

o la seguente Sul ricorso proposto da: Egbu Obinna nato a (NIGERIA) il 22/03/1996 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Olga Mignolo che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari che ha condannato Egbu Obinna alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 497-bis cod. pen. e art. 5, comma 8- bis, d.lgs n.286 del 1998.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Egbu Obinna, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Carlo Pinna Parpaglia, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., l’incongruità della motivazione in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo in ordine ad entrambi i reati. Secondo il ricorrente la sentenza avrebbe sbrigativamente risposto al motivo di appello con il quale il difensore aveva dedotto che l’imputato aveva mostrato di propria iniziativa il documento agli agenti intervenuti e che il documento fu esibito, sebbene non richiesto, nell’ambito della pratica relativa al rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Posto che i fatti sono stati ricostruiti dalle due sentenze di merito con valutazione conforme delle medesime emergenze processuali, il ricorso è generico in quanto le censure ivi articolate riproducono, anche letteralmente, e reiterano gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente tuttavia non ha in alcun modo considerato e di cui non ha in sostanza tenuto conto al fine di confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato limitandosi, in maniera per l'appunto inammissibilmente generica, a lamentare una presunta ma inesistente carenza o illogicità della motivazione.È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 – 01;

Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 – 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838 - 01) Deve, infatti rilevarsi che il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza censurata che ha escluso, in punto di configurabilità dell’elemento soggettivo, la buona fede del ricorrente rilevando come dal verbale di arresto risultava che l’imputato, su richiesta degli operanti, aveva esibito il permesso di soggiorno e il passaporto contraffatto proprio nel corso di un’attività posta in essere dai pubblici ufficiali allo specifico fine di procedere alla compiuta identificazione dell’imputato e che, inoltre, si trattava di falsità non agevolmente riconoscibile, proprio perché utilizzato per ottenere il rilascio del permesso.

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della