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Sentenza — n. 3950/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming double citation nullity due to procedural confusion over two distinct criminal proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3950/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Elena Verge's appeal inadmissible, rejecting her claim that double service of process violated her right to defense. Although the defense argued confusion arose from two separate notifications regarding different criminal episodes, the court found the procedural record clear. The court determined that the distinct dates of notification and the separate outcomes of the two trials objectively proved the existence of two independent proceedings, rendering the alleged nullity unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 178, 179, 552, 601 c.p.p.: The Supreme Court reviews procedural errors independently of the lower court's reasoning and finds no nullity when distinct notifications for separate criminal episodes clearly demonstrate two independent proceedings, thereby preserving the defendant's right to defense.

Parole chiave

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double citation nullity right to defense violation procedural error review distinct criminal proceedings service of process confusion inadmissible appeal procedural nullity vizio di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Antonio Bove, deducendo un motivo unico, a mezzo del quale viene denunciata violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 178 lett. c) c.p.p.
Art. 179 c.p.p.
Art. 552 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi
220092; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv.
Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, Monagheddu
275636 – 01; Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, Monagheddu, Rv.
Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid
273311; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv.
Corte cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: VERGE ELENA nata in RUSSIA il 19/03/1976 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE di APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale ALFREDO POMPEO VIOLA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisione del Tribunale di Cosenza in composizione monocratica del 16/10/2023, che aveva dichiarato Elena Verge colpevole del reato di cui all’art. 75 comma 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – perché, sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Rende per la durata di anni due, come da decreto del Tribunale di Cosenza del 25/01/2017, non ottemperava alle prescrizioni a lei imposte in quanto, in data 28/07/2019, veniva fermata a bordo di una autovettura in Cosenza – e, per l’effetto, l’aveva condannata alla pena di mesi otto di reclusione.

2. Ricorre per cassazione Elena Verge, con atto a firma dell’avv. Antonio Bove, deducendo un motivo unico, a mezzo del quale viene denunciata violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178 lett. c), 179, 552, 601 cod. proc. pen., sotto il profilo della nullità assoluta della sentenza impugnata, per vizio della duplice citazione a giudizio, foriero di incertezza processuale e di una compromissione del diritto di difesa dell’imputata.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dell’impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.

2. È anzitutto noto l’insegnamento della Corte di cassazione, che ha ripetutamente chiarito come – allorquando venga posta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, deducendosi quindi un "error in procedendo", questo è giudice dei presupposti della decisione contestata, sulla quale esplica il proprio controllo, quale che sia il ragionamento seguito dal giudice di merito per giustificarla e quale che sia l’apparato motivazione esibito. Deriva da ciò che la Corte - in presenza di una doglianza di carattere processuale - può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e così, ove necessario anche accedendo agli atti, è tenuta a valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, pure laddove essa non appaia correttamente giustificata, ovvero giustificata solo "a posteriori (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636 – 01; Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, Monagheddu, Rv. 273311; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304).

3. A migliore specificazione, rispetto alla sintesi contenuta in parte narrativa, della doglianza coltivata dalla difesa, giova precisare quanto segue. Si rappresenta nell’atto di impugnazione come - in data 07/03/2024 – sia stata notificata via pec, al difensore nominato per il secondo grado di giudizio a carico di Elena Verge, una prima citazione a giudizio redatta il 23/02/2024 (citazione inerente al procedimento recanti i nn. 1008/2021 r.g. app. e 2268/2018 r.g.n.r.), con fissazione della relativa udienza per il 22 aprile 2024, dinanzi alla Prima Sezione della Corte di appello di Catanzaro e con imputazione ex art. 75 comma 2 d.lgs. 159 del 2011.

Prosegue la difesa segnalando come in seguito – precisamente, il 18/03/2024 - sia stata notificata, sulla medesima casella di posta elettronica, una seconda citazione a giudizio, redatta il 18/03/2024 (citazione concernente il procedimento distinto dal n. 1008/2021 r.g. appello; indicazione poi interlineata e corretta, con l’apposizione dei nn. 1507/2021 r.g. app. e 2268/2018 r.g.n.r.); tale ultima citazione conteneva la fissazione dell’udienza per la medesima data del 22 aprile 2024, sempre dinanzi alla Prima Sezione della Corte di appello di Catanzaro, con l’identica imputazione per il reato di cui sopra.

Le due citazioni, in sostanza, differivano esclusivamente quanto all’indicazione del numero di registro generale della Corte di appello di Catanzaro, che nella seconda risultava interlineato e corretto da 1008/2021 a 1507/2021, fermo restando il numero del registro delle notizie di reato (2268/2018); invariati erano, altresì, il capo di imputazione, nonché il luogo e la data di commissione del fatto. Segnala la difesa, dunque, di esser stata per tale ragione indotta a ritenere, erroneamente, che si trattasse di una duplice notifica, con la semplice correzione del numero di registro generale dell’appello, ma sempre inerente al medesimo procedimento recante il numero 2268/2018.

Il 22/04/2024, all'esito dell'udienza tenutasi con trattazione cartolare, il difensore ha ricevuto la notifica tanto di un verbale di rinvio all'udienza del 02/12/2024, per omessa notifica all'imputata, sia di un dispositivo di conferma della condanna pronunciata in primo grado. In data 26/11/2024, la difesa ha avanzato istanza di ricusazione, nei confronti dei Giudici della Prima Sezione Penale della Corte di appello di Catanzaro, come risulta dall'istanza depositata. La Corte territoriale, in data 10/01/2025, ha dichiarato inammissibile tale istanza di ricusazione, rilevando la pendenza di due processi distinti, entrambi trattati nel corso della medesima udienza del 22/04/2024.

Conclude la difesa lamentando come la presenza di due citazioni - apparentemente attinenti allo stesso procedimento, ma con numeri di registro generale differenti - abbia reso impossibile la univoca identificazione del procedimento penale da trattare, compromettendo irrimediabilmente i diritti della difesa.

4. Il dato di natura documentale da valorizzare, allora, è rappresentato dall’avvenuto invio, al difensore della Verge, di due distinte notifiche via pec, in due giorni diversi (07/03/2024 e 18/03/2024); entrambe tali notifiche erano relative alla stessa fattispecie di reato, ma si trattava di due episodi distinti, posti in essere l’uno il 28/07/2019 e l’altro il 02/05/2018. Ambedue gli avvisi, inoltre, rendevano edotto il destinatario della fissazione della relativa udienza per la stessa giornata (22/04/2024); all’esito delle due udienze, infine, un processo è stato differito, mentre l’altro è stato concluso con sentenza.

Tali essendo gli elementi di valutazione e conoscenza oggettivamente emergenti dall’incarto processuale, resta del tutto vaga la doglianza difensiva, non risultando chiarito in cosa possa essere consistita la lamentata confusione e, soprattutto, in che modo possa mai esser stato leso il diritto di difesa. Come correttamente osservato dal Procuratore generale in sede di requisitoria, non si è verificata alcuna nullità, con riferimento alla citazione a giudizio dell’imputata. La stessa ricorrente, infatti, non si duole della mancata ricezione della notificazione del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte di appello, ma arresta la deduzione alla generica e apodittica doglianza, circa la sussistenza di una non ben delineata ipotesi di nullità.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende (non si ravvisano elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pa