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Sentenza — n. 3909/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3909/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3909/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa in data 19/6/2024 dal Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, riduceva la pena nei confronti di Stefano Ambrosino in anni cinque di reclusione per i reati di tentato omicidio pluriaggravato in concorso e detenzione e porto illegale di armi e di porto illegale di armi, per fatti occorsi in Castel Volturno, in data 14 marzo 2023.

Regesto Legislator

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art. 116 cod. Pen, art. 110 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3909/2026 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di merito, dunque, ha congruamente argomentato, escludendo il ricorrere della fattispecie del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., sicché non pertinenti appaiono le censure di inidonea giustificazione dei requisiti costitutivi di quest'ultimo.

Parole chiave

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tentato omicidio intenzionale assassinio qualificato inchiesta penale per omicidio omicidio su richiesta della vittima delitto preterintenzionale omicidio colposo

Disposizioni normative citate

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art. 116 cod. Pen
concorso anomalo ex art. 116 cod. Pen.
art. 110 cod. pen
In particolare, la Corte, operando anche il distinguo giuridico tra la norma di cui all'art. 110 cod. pen.
art. 133 cod. pen
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ambrosino Stefano, nato a Massa di Somma il giorno 1 novembre 1991 avverso la sentenza del 19/03/2025 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE SASSONE lette le conclusioni del difensore di parte civile letta la memoria depositata dall'avv. Giulio Iaccarino

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa in data 19/6/2024 dal Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, riduceva la pena nei confronti di Stefano Ambrosino in anni cinque di reclusione per i reati di tentato omicidio pluriaggravato in concorso e detenzione e porto illegale di armi e di porto illegale di armi, per fatti occorsi in Castel Volturno, in data 14 marzo 2023.

2. Avverso la sentenza, l'interessato ha proposto ricorso, con l'atto a firma dell'Avv. Guido Iaccarino, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 110 e 116 cod. pen. in relazione all'art. 606, primo comma, lett.

e) cod. proc. pen., per omessa applicazione del concorso anomalo in relazione alla posizione dell'Ambrosino, non potendo l'uccisione della vittima ad opera del correo ritenersi evento prevedibile. d 2.1.1. La Corte di appello esclude il cd. concorso anomalo ex art. 116 cod. Pen. facendo riferimento al correo La Pica, senza argomentare nulla sulla posizione del ricorrente. 2.1.2. Valuta erroneamente la prevedibilità dell'azione da parte di Stefano Ambrosino per la consapevolezza della presenza della mazza da baseball e non della pistola utilizzata per commettere il reato di tentato omicidio.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. in relazione all'art. 606, primo comma lett.

e) cod. proc. pen., in ordine alla quantificazione della pena irrogata e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 3.1. La Corte omette di valutare, per le circostanze attenuanti generiche, l'incensuratezza di Stefano Ambrosino, la estraneità dello stesso alle dinamiche consequenziali di Castel Volturno, l'atteggiamento collaborativo assunto in sede di interrogatorio e la palese disparità di trattamento in punto di pena con il Pica.

4. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

5. In data 26 novembre 2025, l'avv. Guido Iaccarino ha depositato memoria difensiva di replica e conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso.

6. Con atto in data 4 dicembre 2025, l'avv. Andrea Balletta ha depositato conclusioni scritte e nota spese per la parte civile Ojo Osabo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Quanto al primo motivo, la Corte di appello estende a Stefano Ambrosino la stessa motivazione resa per il coimputato La Pica, sul quale spende ulteriori considerazioni. Evidenzia, richiamando la sentenza di primo grado, che l'Ambrosino era presente -come il coimputato Pica- sul luogo della esecuzione del reato, che scese dall'autovettura insieme al Pica (uno di essi armato anche di una mazza da baseball) ed all'altro coimputato Ferone, esecutore materiale del tentato omicidio commesso mediante esplosione di colpi di pistola, così fornendo uno stimolo all'azione o un maggior senso di sicurezza nell'agire di quest'ultimo, palesando una chiara adesione alla condotta delittuosa.

In particolare, la Corte, operando anche il distinguo giuridico tra la norma di cui all'art. 110 cod. pen. e quella di cui all'art.116 cod. pen., ha evidenziato il fatto che il Ferone, presente l'Ambrosino al momento dell'esplosione dei colpi di pistola, si mise a bordo del veicolo indossando Li anche dei guanti, circostanza questa conosciuta dall'Ambrosino e che è indicativa della consapevolezza in ordine alla presenza di armi letali. La responsabilità concorsuale ex art. 110 cod. pen. di Stefano Ambrosino è stata correttamente affermata. Il titolo di essa, come inappuntabilmente rilevato dalla decisione in verifica, è il concorso ordinario, avendo l'imputato sostenuto l'azione delittuosa, come sopra evidenziato, con uno stimolo all'azione e il rafforzamento del senso di sicurezza nell'agire del Ferone, contributo esecutivo nella fase iniziale dell'aggressione essendo sceso l'Ambrosino dalla vettura unitamente al Pica ed avendo poi lasciato la vittima nelle mani di un complice, armato di pistola, che subito aveva diretto verso la vittima un colpo d'arma da fuoco in modo potenzialmente ferale, senza che ciò potesse sfuggire alla percezione quantomeno uditiva dell'imputato medesimo.

Ambrosino non risponde dunque, ai sensi dell'art. 116 cod. pen., per un evento non voluto più grave (il tentato omicidio, rispetto alle lesioni), da lui previsto, o di cui avrebbe dovuto prevedere la realizzazione (Sez. 3, n. 44266 del 03/04/2013, De Luca, Rv. 257614); e neppure, sulla base di un dolo solo eventuale, per avere accettato la verificazione dell'evento più grave pur rappresentatosi (Sez. 6, n. 6214 del 05/12/2011, dep. 2012, Mazzarella, Rv. 252405). L'imputato risponde - quali che fossero gli intendimenti precedenti la consumazione - per avere, con dolo diretto, apportato alla condotta del complice, rivolta contro la persona di Ojo Osabo, un iniziale contributo causale di ordine materiale, e per non averne eliso gli effetti nell'incedere dell'azione criminosa, pur avendo avuto chiara contezza della sua progressione, orientata in senso omicida.

La Corte di merito, dunque, ha congruamente argomentato, escludendo il ricorrere della fattispecie del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., sicché non pertinenti appaiono le censure di inidonea giustificazione dei requisiti costitutivi di quest'ultimo.

3. Anche il secondo motivo è infondato. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).A tale principio la Corte di merito risulta essersi attenuta, avendo negato il beneficio in relazione ad indici, tanto di natura oggettiva (la gravità della condotta) che soggettiva (l'insensatezza dei motivi che l'avevano stimolata), non illogicamente valutati.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

5. L'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, Ojo Osabo, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Ojo Osabo, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così è deciso, 5 dicembre 2025, Il Consigliere estensore