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Sentenza — n. 3906/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of devoluted grounds and manifestly unfounded arguments regarding recidiva.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3906/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court erred by considering recidiva in a partially nullified proceeding and failed to properly analyze the first-instance judgment's lack of motivation. The court rejected these claims, noting that the recidiva was explicitly excluded by the appellate court and that the new arguments were not devoluted to the appellate level.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be based on devoluted grounds; the Court of Cassation cannot examine issues not raised before the appellate court or manifestly unfounded arguments regarding procedural nullity and recidiva.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of devoluted grounds manifestly unfounded recidiva exclusion partial nullity procedural autonomy court costs recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, Bevilacqua
(Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, Bevilacqua, Rv.
art. 131 bis cod. pen
La Corte rilevava che il giudice per le indagini preliminari aveva omesso di pronunciarsi rispetto ad un reato per il quale vi era stata riunione, dava atto della rinuncia al primo motivo di gravame inerente il mancato riconoscimento della -77 causa di esclusione dellk punibilità ex art. 131 bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, Bevilacqua
(Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, Bevilacqua, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Duraku Ledian nato a DURAZZO (ALBANIA) il 26/02/1998 avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte d'appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO BALSAMO che chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza in data 26 febbraio 2025, in riforma della sentenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trani, dichiarava la nullità della sentenza con riferimento al reato di cui al procedimento n. 4001/2021 e quanto al procedimento 4000/2021 - previa esclusione della recidiva - rideterminava la pena inflitta al Duraku per il delitto di cui all'art.75 comma 2 d. Igs. 159/2011 in mesi cinque e giorni dieci di reclusione. La Corte rilevava che il giudice per le indagini preliminari aveva omesso di pronunciarsi rispetto ad un reato per il quale vi era stata riunione, dava atto della rinuncia al primo motivo di gravame inerente il mancato riconoscimento della -77 causa di esclusione dellk punibilità ex art. 131 bis cod. pen.; rilevava altresì che la recidiva riconosciuta dal giudice in sentenza non era stata formalmente contestata, pertanto, in ragione del riconoscimento delle attenuanti generiche,yon più bilanciate con l'aggravante, rideterminava la pena come in dispositivo. -JLIO 2.

Avverso detto provvedimento proponeva ricorso l'imputato tramite il difensore di fiducia, enucleando due motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ragione della conferma della decisione di primo grado circa la recidiva che attiene a quel troncone del procedimento dichiarato nullo e che - dunque- non avrebbe dovuto essere preso in considerazione. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge per omessa dichiarazione di nullità dell'intera sentenza. Secondo il ricorrente la sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari era complessivamente carente di motivazione, non facendo alcuna disamina delle condotte contestate, della sussistenza dell'elemento soggettivo, delle condizioni per la concessione delle attenuanti generiche.

La sentenza di primo grado sarebbe gravemente carente e dunque non avrebbe potuto essere neppure parzialmente confermata dal giudice di appello. Lamenta poi la decisione della Corte di scindere i due procedimenti riuniti in quanto tale decisione sarebbe contraria al principio del favor rei che dalla declaratoria di nullità di uno dei due procedimenti, con rinvio degli atti al giudice di promo grado, è stato gravemente pregiudicato.

3. Il sostituto procuratore generale Antonio Balsamo depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati e il ricorso è pertanto inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente dichiarato la nullità della sentenza in parte qua e ha correlativamente rilevato la mancata contestazione della recidiva che, infatti, ha escluso, rideterminando la pena; non è corretta l'affermazione contenuta nel ricorso laddove si lamenta che la Corte abbia considerato la recidiva, quando, al contrario, l'ha esclusa in quanto non contestata. La doglianza circa la mancata declaratoria di nullità dell'intera sentenza e circa la mancata separazione dei due procedimenti, asseritamente causa di pregiudizio per l'imputato, è infondata; la riunione dei procedimenti non fa venire meno l'autonomia delle azioni penali e la riscontrata nullità riguardava solo un rapporto processuale e non l'altro. 1.2 Quanto al secondo motivo è parimenti inammissibile, poiché ciò di cui si lamenta il ricorrente non solo attiene ad un difetto di motivazione della sentenza di primo grado, ma non ha costituito motivo di appello : gli unici motivi di appello, infatti, riguardavano il mancato riconoscimento dell'art. 131 bis cod. pen., motivo rinunciato, e l'esclusione della recidiva, con conseguente rideterminazione della pena, motivo che, come visto è stato accolto dalla Corte.

La Corte, in applicazione del principio devolutivo, si è attenuta a quelli che sono stati i motivi di doglianza devoluti e li ha decisi; gli ulteriori motivi, attinenti peraltro al merito, mai sottoposti al vaglio della Corte, non possono essere sottoposti alla disamina da parte di questa Corte, né il provvedimento impugnato può essere censurato per essersi, correttamente, attenuto unicamente alle questioni devolute; infatti, secondo un principio ripetutamente richiamato da questa corte e che qui si intende ribadire « non possono essere sollevate davanti al giudice di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione». (Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, Bevilacqua, Rv. 284768 - 02).

2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 ottob