Cassation court dismisses appeal against execution judge's determination of mafia association end date based on first instance judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Gennaro Ricci against the execution judge's order setting the end date of his mafia association at the first-instance judgment date. Ricci argued that the judge relied solely on a presumption of persistence without concrete evidence of his retraction or exclusion from the group. The court upheld the decision, ruling that when the crime's timing is clearly established in the conviction, the execution judge cannot alter it, and the presumption of continued association remains valid absent positive proof of withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 657, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 665 e ss. cod. proc. pen.: When the temporal element of a crime is precisely determined in the conviction judgment, the execution judge cannot modify it, and the presumption of continued association stands unless positively proven otherwise.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente sul ricorso proposto da: Ricci Gennaro nato a NAPOLI il 14/07/1988 avverso l'ordinanza del 27/06/2025 del TRIBUNALE di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, ove ritenuto necessario, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in relazione all’istanza presentata nell’interesse di Gennaro Ricci e diretta ad ottenere la determinazione della data finale della condotta associativa accertata a carico del suddetto con sentenza del medesimo Tribunale in data 17 febbraio 2016, confermata dalla pronuncia della Corte di appello di Napoli in data 14 marzo 2023, definitiva l’8 maggio 2024, onde consentire di avanzare richiesta di fungibilità ai sensi dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., ha individuato la cessazione della permanenza di detta condotta nella data di emissione della sentenza di primo grado.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, Ricci, deducendo violazione degli artt. 665 e ss. cod. proc. pen.. Rileva la difesa che, non essendo nel caso in esame il tempo del commesso reato associativo, “accertato nell’aprile 2009 con condotta tuttora perdurante”, individuato in sede cognitiva in termini precisi e delimitati, si era chiesto al Giudice dell’esecuzione la determinazione della cessazione della permanenza associativa di Ricci; e che detto Giudice, con una motivazione radicata solo sulla presunzione di persistenza del vincolo associativo in assenza di prova di recesso o di esclusione, non ha fornito concreti riferimenti dimostrativi dell’avvenuto approfondimento del contenuto della sentenza di cognizione accertativa del reato associativo di cui si tratta. Insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. E’ principio consolidato che, allorché il tempus commissi delicti non è indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell'esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata (Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087).
Ove, invece, detta data sia ben determinata, non è consentito in sede esecutiva modificarla, trattandosi di uno degli elementi essenziali del giudicato (Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, Spada, Rv. 266283; e conforme: Sez. 1, n. 3955 del 6/12/2007, dep. 2008, Greco, Rv. 238380). E ciò anche se il tempus commissi delicti non sia precisamente indicato nell'imputazione, ma sia comunque accertato dal giudice della cognizione (Sez. 1, n. 25219 del 20/05/2021, Piacenti, Rv. 281443: fattispecie di rigetto della richiesta di indicazione della data finale di permanenza del reato associativo mafioso, contestato in forma aperta, in senso difforme da quanto accertato dal giudice della cognizione che non aveva indicato una data di cessazione della condotta anteriore alla sentenza di primo grado).
Nella motivazione di quest’ultima pronuncia si specifica che «la connotazione tipica della condotta partecipativa come perdurante nel tempo per la stabilità del vincolo tra affiliati, è pur sempre oggetto di presunzione relativa, quindi superabile e deve essere verificata in concreto, tanto più se emergano condotte positive, quale quella della collaborazione con la giustizia o l’estromissione del singolo partecipe». Si è, inoltre, affermato che in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, Di, Rv. 282661 – 02: in motivazione la Corte ha precisato che la rescissione del legame può essere desunta, a titolo meramente esemplificativo, da un lungo periodo di detenzione in assenza di contatti con la consorteria, dal trasferimento in luogo distante da quello della sua operatività, o da una contrapposizione interna al sodalizio seguita dall'allontanamento di uno dei sodali, elementi in relazione ai quali grava sull'interessato un mero onere di allegazione e che non devono essere contrastati da altri significativi dati di segno contrario).
Muovendo da tali principi della giurisprudenza di questa Corte, l’ordinanza impugnata osserva che «dalla motivazione della sentenza di primo grado non sono emerse modifiche limitative sul piano temporale dell’associazione di stampo mafioso denominata clan Sarno, del quale il Tribunale ha valutato l’operatività anche dopo la data del rinvio a giudizio, citando una sentenza della Corte di assise di appello del 2012 e la condotta tenuta in quel processo di secondo grado dagli imputati». E, pertanto, ritiene, sulla base dello stesso giudizio di cognizione, «cessata la permanenza di Ricci Gennaro all’associazione di stampo mafioso contestatagli con la pronuncia di primo grado e, quindi, al 17.02.2016».
Con tale passaggio motivazionale il ricorso non si confronta, lamentando, infondatamente, una motivazione apodittica, radicata essenzialmente sulla presunzione di persistenza del vincolo associativo in assenza di prova di recesso o di esclusione, inidonea a fornire concreti riferimenti dimostrativi dell’avvenuto approfondimento del contenuto della sentenza di cognizione accertativa del reato associativo di cui si tratta.
2. Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il